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Ordinanza — n. 27252/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal for ultra petita dismissal due to partial simulation claim scope mismatch.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27252/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal against a second-instance judgment that dismissed an ultra petita claim. The lower court incorrectly rejected the argument because it failed to recognize that the parties' simulation request was limited to specific land parcels acquired in 1992. Consequently, the appellate court erred in applying the prohibition of new claims to a request that was already partially defined by the parties' own pleadings.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; Art. 345 c.p.c.: The prohibition of new claims does not apply when the appellate court dismisses a request that was only partially supported by the parties' specific pleadings regarding the scope of the simulated act.

Parole chiave

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ultra petita extrapetition partial simulation new claims prohibition scope of request appellate jurisdiction contract validity contestazione della realizzazione

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
In conclusione, la sentenza della Corte d'Appello ha erroneamente rigettatoil motivo di appello relativo alla violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione della sentenza di primo grado Ric.
Art. 345 c.p.c.
4788/2017, dichiarava inammissibile il motivo di gravame per violazione dell’art. 345 c.p.c., siccome contenente domanda nuova, e confermava la pronuncia impugnata.
art. 345 c.p
4788/2017, dichiarava inammissibile il motivo di gravame per violazione dell’art. 345 c.p.c., siccome contenente domanda nuova, e confermava la pronuncia impugnata.
art. 112 c.p
In conclusione, la sentenza della Corte d'Appello ha erroneamente rigettatoil motivo di appello relativo alla violazione dell’art. 112 c.p.c.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27621/2018 proposto da: ZUPI ERRICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI TRE OROLOGI 10/E, presso lo studio dell'avvocatoMASSIMO RANIERI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato EMANUELE SQUARCIA; -ricorrente - contro BONACCI MARIO, BERTOLUSSO CATERINA, BONACCI FRANCESCO, BARBERIO CARMELINA, DE LUCA DI LIZZANO SIMONETTA, AMENDOLA UMBERTO, TORRE DEL CROCCHIO S.R.L.; -intimati - avverso la sentenza n. 4788/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/07/2017; Ric. 2018n. 27621 sez.

S2 - ud. 19/09/2023 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE; FATTI DI CAUSA 1. La Torre del Crocchio s.r.l. conveniva in giudizio innanzi il Tribunale di Roma Bonacci Mario, Bertolusso Caterina, Bonacci Francesco, Barberio Caterina, Amendola Umberto, De Luca di Lizzano Simonetta e la “Avv. Saverio Zupi s.r.l.”, esponendo: -che con scrittura privata del 18.02.1992 la De Luca di Lizzano aveva venduto ad essa attrice il 50% di un appezzamento di terreno di complessivi 40.670 mq in Nocera Terinese Marina, località Macchia del Duca, e a Bonacci Mario, Bertolusso Caterina, Bonacci Francesco, Barberio Caterinae Amendola Umbertoil restante 50%; -che le parti si erano impegnate a costituire tra di loro, nel termine di sei mesi dalla stipula della scrittura privata, una società di capitali in cui far confluire i rispettivi diritti sul terreno, onde farlo apparire per intero di proprietà della costituenda società, ciò al fine di sottrarlo alle mire espropriative del Comune di Nocera Terinese; - che Bonacci Mario, Bertolusso Caterina, Bonacci Francesco, Barberio Caterina e Amendola Umbertosi erano resi inadempienti al predetto obbligo, tanto che la Torre del Crocchio s.r.l. aveva dovuto chiedere la collaborazione della De Luca di Lizzano, la quale aveva costituito tramite un suo procuratore la “Avv.

Saverio Zupi s.r.l.”, alla quale era stato trasferito il terreno oggetto di causa, con obbligo di intraprendere tutte le iniziative per impedirne l’esproprio e di rendere, quindi, intestatari dello stesso i rispettivi aventi diritto - che il trasferimento del bene in favore dell’attrice non era più avvenuto. La Torre del Crocchio chiedeva pertanto l’accertamento Ric. 2018n. 27621 sez. S2 - ud. 19/09/2023 dell’obbligo dei convenuti di comparire innanzi al notaio per procedere al trasferimento in suo favore della proprietà pro quota del terreno con le forme dell’atto pubblico, nonché per sentir condannare Bonacci Mario, Bertolusso Caterina, Bonacci Francesco, Barberio Caterina e Amendola Umberto al pagame nto di tutte le spese sostenute per l’amministrazione e la conservazione del suddetto bene, tra cui quelle relative all’attività espletata dalla “Avv.

Saverio Zupi s.r.l.” per impedirne l’esproprio.

2. Bonacci Mario, Bertolusso Caterina, Bonacci Francesco, e Barberio Caterina si costituivano in giudizio e resistevano alla domanda: rappresentavano che il terreno de quonon era stato mai oggetto di alcuna procedura espropriativa da parte del Comune di Nocera Terinese, e che la costituzione di una società di capitali era stata prevista solo quale mera eventualità nella scrittura del 18.02.1992, non quale obbligo cogente tra le parti; esponevano, ancora, che la mancata stipula della compravendita doveva essere addebitata all’esclusiva responsabilità della Torre del Crocchio s.r.l. e della De Luca di Lizzano, le quali, nonostante i plurimi solleciti, non avevano mai provveduto all’incombente; deducevano, altresì, che con scrittura autentica del 22.11.1992, la De Luca, in accordo con la Torre del Crocchio, aveva venduto alla “Avv.

Saverio Zupi s.r.l.” il terreno in contestazione, sul quale l’acquirente aveva persino concesso un’ipoteca volontaria a favore di un istituto di credito. Ciò premesso, i convenuti concludevano per il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, chiedevano accertarsi la simulazione, o la nullità, dell’atto del 22.11.1992, nonché il loro diritto di ottenere, per un verso, la stipula nella forma dell’atto pubblico della compravendita conclusa con scrittura privata del Ric. 2018n. 27621 sez. S2 - ud. 19/09/2023 18.02.1992; per altro verso, la divisione pro quotadel bene, libero da pesi e vincoli; il tutto oltre al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese di lite.

3. La “Avv. Saverio Zupi s.r.l.” si costituiva in giudizio riconoscendo di essersi resa solo fittiziamente intestataria del terreno per cui era causa e, nel dichiarare di non volersi sottrarre ai propri obblighi, metteva le proprie quote sociali a disposizione degli aventi diritto in proporzione alle rispettive quote di proprietà sull’immobile.

4. De Luca di Lizzano Simonetta, nel dedurre l’inadempimento degli acquirenti all’obbligo di costituire tra di loro una società di capitali in cui conferire il terreno, riconosceva anch’ella la natura fittizia della compravendita del novembre 1992 e si dichiarava disponibile a comparire innanzi al notaio per consentire i trasferimenti di proprietà del bene nelle forme dell’atto pubblico.

5. Amendola Umberto si dichiarava disponibile a corrispondere quanto di sua spettanza e a costituire una società di capitali.

6. Con la sentenza definitiva del primo grado, il Tribunale di Roma rigettava la domanda attorea e, in accoglimento della riconvenzionale, dichiarava la simulazione assoluta della compravendita del novembre 1992, accertando la proprietà in capo ai convenuti - pr o quota - del terreno in contestazione, con loro diritto ad ottenere il consenso alla stipula nelle forme dell’atto pubblico e la conseguente divisione del cespite. Quanto all’inadempimento degli acquirenti agli obblighi assunti con la scrittura del 18.02.1992, denunciato sia dalla Torre del Crocchio s.r.l. sia dalla De Luca di Lizzano, il primo giudice osservava che la scrittura privata non conteneva in realtà alcun elemento da cui Ric. 2018n. 27621 sez.

S2 - ud. 19/09/2023 poter desumere gli elementi essenziali della costituenda società di capitali (in particolare, tipo e oggetto sociale), cosicché non avrebbe potuto addebitarsi alcuna responsabilità ai convenuti per la mancata costituzione della stessa, mentre la successiva costituzione della “Avv. Saverio Zupi s.r.l.” era risultata una mera iniziativa individuale della Torre del Crocchio s.r.l., che non poteva valere come esecuzione della scrittura privata del 18.02.1992. Con riferimento, invece, alla domanda di restituzione delle spese di gestione e amministrazione del terreno, il Tribunale osservava che non era stata data alcuna prova di un interesse degli acquirenti all’attività espletata, tanto più che la CTU esperita in prime cure aveva escluso che i provvedimenti amministrativi del Comune di Nocera Terinese avessero riguardato il terreno compravenduto con la scrittura del 18.02.1992.

7. Per quel che ancora rileva nella presente sede di legittimità, la “Avv. Saverio Zupi S.r.l.” impugnava la pronuncia di primo grado denunciando vizio di ultrapetizione, per aver il Tribunale dichiarato la simulazione assoluta dell’intero contratto di compravendita del 21.11.1992, senza considerare che con tale atto, oltre che del terreno già in precedenza ceduto pro quotaai Bonacci, Bertolusso, Amendola e Barberio (oggetto della domanda riconvenzionale), i contraenti avevano disposto il trasferimento in favore della “Avv. Saverio Zupi s.r.l.” anche di un altro terreno, della consistenza di circa 3 ettari, il cui trasferimento, sebbene rimasto fuori dalla vicenda, era stato ciononostante attinto dalla declaratoria di simulazione. Nelle more del gravame interveniva in giudizio Zupi Errico, quale successore (perché unico assegnatario dei relativi Ric. 2018n. 27621 sez. S2 - ud. 19/09/2023 beni) della “Avv. Saverio Zupi s.r.l.” in liquidazione, il quale faceva proprie le domande e conclusioni rassegnate dalla sua dante causa.

8. All’esito, la Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 4788/2017, dichiarava inammissibile il motivo di gravame per violazione dell’art. 345 c.p.c., siccome contenente domanda nuova, e confermava la pronuncia impugnata.

9. Per la cassazione di detta decisione ha proposto ricorso Zupi Errico, affidandosi ad un unico motivo.

10. Bonacci Mario, Bertolusso Caterina, Bonacci Francesco, Barberio Caterina, Amendola Umberto, Torre del Crocchio s.rl. e De Luca di Lizzano Simonettasono rimasti intimati.

11. Con memoria depositata in prossimità dell’adunanza la ricorrenteha insistito nelle proprie richieste . RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L’unico motivo di ricorso è così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 112e 345 c.p.c. e 1414, 2° co., cod. civ., in relazione all’art. 360, 1° co., nn. 3 e 5 c.p.c., in merito alla dichiarazione di simulazione dell’intero contratto di compravendita del 21 novembre 1992». Lo Zupi sostiene che la domanda riconvenzionale formulata in primo grado dagli acquirenti sarebbe stata diretta alla declaratoria di simulazione della compravendita del 21.11.1992 nella sola parte in cui era stata trasferita alla “Avv.

Saverio Zupi s.r.l.” la porzione di terreno precedentemente acquistata dai convenuti con la scrittura privata del 18.02.1992; deduce che del resto gli acquirenti non avrebbero avuto alcun interesse a far valere la simulazione della compravendita anche nella restante parte; conclude pertanto che il Tribunale prima, e la Corte d’Appello poi, dichiarando la simulazione dell’intero atto di Ric. 2018n. 27621 sez. S2 - ud. 19/09/2023 compravendita, sarebbero incorsi in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Lo Zupi precisa, ancora, che la censura articolata in appello dalla propria dante causa non avrebbe introdotto alcuna domanda nuova, siccome diretta piuttosto a circoscrivere la declaratoria di simulazione nei limiti della domanda come effettivamente proposta in prime cure dagli attori in via riconvenzionale. 1.2.

La censura, articolata in plurimi profili, è fondata nella parte in cui denuncia erronea applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. e violazione dei principidi divieto di ius novorum in appello e di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. La Corte d’Appello ha erroneamente ritenuto la domanda riconvenzionale formulata dagli acquirenti “espressamente volta a far accertare la natura simulata dell’intero atto” (cfr. pag. 9 di sentenza). Premesso che in caso di violazione di norma processuale o di error in procedendola Corte di cassazione è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa con accesso diretto agli atti del giudizio, il Collegio rileva che dalla lettura della comparsa di costituzione di Bertolusso, Bonacci e Barberio emerge che la domanda di simulazione era parziale e relativa solo ai terreni che i medesimi avevano acquistato nella misura del 50 per cento da Simonetta De Luca di Lizzano.

I convenuti, attori in via riconvenzionale, infatti, avevano richiesto accertarsi l’obbligo in capo alle controparti di procedere alla stipula con atto pubblico della compravendita del terreno già loro trasferito con la scrittura privata del 18.02.1992, “previa dichiarazione della simulazione del contratto concluso tra la Sig.ra Ric. 2018n. 27621 sez. S2 - ud. 19/09/2023 Simonetta De Luca di Lizzano e la S.r.l. Avv. Saverio Zupi, in persona del suo leg. rapp.te, risultando dal contenuto della citazione e della stessa scrittura che si tratta di atto simulato[…]”.

Nelle conclusioni, si chiedeva espressamente di limitare la pronuncia alla sola porzione di terreno già acquistata con la scrittura del 18.02.1992 e tale richiesta era riferita tanto alla domanda di simulazione quanto a quella di nullità del contratto per illiceità del motivo. Solo nei limiti di tale domanda la De Luca di Lizzano e la “Avv. Saverio Zupi s.r.l.”, nel costituirsi in giudizio, avevano aderito alla domanda di simulazione, riconoscendo la natura fittizia della compravendita del 21.11.1992.Non assum e alcun rilievo , pertanto, il fatto che non abbiano operato alcun distinguo quanto al relativo contenuto dell’atto simulato o abbiano mosso contestazioni a quanto affermato dall’attriceessendosi semplicemente limitati ad aderire alla domanda proposta di simulazione parziale.

Ne consegue che la statuizione della Corte capitolina, la quale ha ritenuto che la sentenza gravata non risultava “assolutamente affetta né da ultrapetizione né da extrapetizione, avendo il giudice di prime cure pronunziato in piena sintonia con le stesse prospettazioni delle parti” (cfr. pag. 9 di sentenza)non è dirimente proprio perché le prospettazioni delle parti erano limitate ai terreni che la De Luca di Lizzano aveva venduto al 50 per cento a Bertolusso, Bonacci e Barberio. In conclusione, la sentenza della Corte d'Appello ha erroneamente rigettatoil motivo di appello relativo alla violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione della sentenza di primo grado Ric. 2018n. 27621 sez.

S2 - ud. 19/09/2023 ritenendolo posto in violazione del divieto di ius novorum ex art.345 c.p.c. Infatti, una volta accertato il contenuto della domanda riconvenzionale nel senso sopra indicato, era solo rispetto a quest’ultima che le altre parti avevano manifestato adesione.

2. Il motivo di ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione che provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso ca ssa la se