Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27243/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for omitting decisive fact regarding land parcel identification affecting case value.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27243/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly assessed the case value based on the parties' declarations rather than the specific land parcel number. The appellants argued the court erred by using the smaller parcel's income for valuation, but the court found this was not a decisive fact since the defense's declaration only served the court's confirmation of the case's overall value. Consequently, the appeal was rejected, and the appellants were ordered to pay the respondent's litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.; The appeal is inadmissible when the alleged omission of a decisive fact concerns a procedural declaration of case value that does not influence the substantive judgment or the determination of litigation costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal case value determination contributo unificato omitted decisive fact litigation costs allocation costi di espropriazione valore litigioso deduzione fiscale delle spese d'acquisizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 comma primo n. 5) c.p.c.
in relazione all’art. 360 comma primo n.
Art. 15 comma 3° c.p.c. prima parte
RAGIONI DELLA DECISIONE Col primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 c.p.c.
Art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002
Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti, se dovuto.
art. 15 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE Col primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 c.p.c.
art. 15 comma 1 c.p
Deducono i ricorrenti che il valore delle cause relative a beni immobili si determina ai sensi dell’art. 15 comma 1 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 6765/2012
Cass. n. 499/2008
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15153/2019 R.G. proposto da : SILVESTRIN FRANCESCO e MORONATO RAFFAELLA, elett.te domiciliati in Padova, via Ugo Foscolo n. 10 presso lo studio dell’avv. SILVIA CERETTA (CRTSLV70T62A001S), che li rappresenta e difende per procura in calce al ricorso; -ricorrenti- contro SILVESTRIN GINO, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE PORTUENSE, 158, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PAOLO IOSSA (SSIFNC49P29H742X) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SANDRO SANTINELLO (SNTSDR59T22G224Q)per procura in calce al controricorso; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 594/2019 depositata il20/02/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2023 dal Consigliere VINCENZO PICARO. FATTI DI CAUSA. Con sentenza n. 604/2017 del 3.3.2017 il Tribunale di Padova respingeva la domanda di usucapione di due porzioni di terreno recintate ed adibite ad orto, la prima di 181,50 mq indicata come ricompresa nella più ampia particella 700 del foglio 6 del NCT del Comune di Abano Terme, e la seconda di 308,10 mq indicata come ricompresa nella più ampia particella 963 del NCT del Comune di Abano Terme (indicata invece dai convenuti, con adesione dell’attore in caso di conferma della circostanza in sede istruttoria, come particella 962 in quanto la particella 963 era di soli 30 mq), avanzata da Silvestrin Gino nei confronti del nudo proprietario Silvestrin Francesco e dell’usufruttuaria Moronato Raffaella, che avevano eccepito che l’attore aveva solo detenuto le due porzioni per mera tolleranza dei suoi parenti, e condannava Silvestrin Gino al rilascio in favore dei predetti di tali porzioni, libere da colture, manufatti ed ostacoli, respingendo altresì la domanda di reintegrazione nel possesso e conseguente ripristino avanzata da Silvestrin Gino contro gli stessi convenuti in separato giudizio, poi riunito a quello di merito.

Con la stessa sentenza Silvestrin Gino veniva condannato al pagamento in favore di Silvestrin Francesco e Moronato Raffaella delle spese di lite dei giudizi riuniti liquidate in € 22.000,00 oltre accessori di legge. Avverso il solo capo di tale sentenza relativo alle spese processuali proponeva appello Silvestrin Gino, chiedendo che, previa sospensione dell’immediata esecutività dell’impugnata sentenza, le spese processuali da lui dovute per il primo grado fossero rideterminate in € 2.900,00 (valore medio dello scaglione per le cause di valore tra € 1.101,00 ed € 5.200,00 secondo il D.M. n.55/2014), ed in subordine in una somma comunque rientrante in tale scaglione, dato che in primo grado ai fini della determinazione del contributo unificato aveva dichiarato un valore di € 2.096,00 (calcolato moltiplicando per 200 il reddito dominicale dei due terreni usucapiendi) e che ad esso aveva fatto riferimento anche la controparte per la determinazione del contributo unificato da versare per la riconvenzionale, per cui la causa non poteva essere considerata di valore indeterminabile ai sensi dell’art. 15 comma 3° c.p.c..

Sospesa con ordinanza della Corte d’Appello di Venezia l’esecutività della sentenza di primo grado il 2.6.2017, si costituivano nel giudizio di secondo grado Silvestrin Francesco e Moronato Raffaella, che chiedevano il rigetto dell’appello, osservando che l’indicazione del valore della causa fatta in primo grado dalla controparte ed indirizzata al funzionario di cancelleria per la determinazione del contributo unificato, era errata, perché riferita erroneamente alla rendita catastale della particella 963 del foglio 6 del NCT del Comune di AbanoTerme, anziché della particella 962, che aveva peraltro un’estensione ben maggiore rispetto alla porzione oggetto della domanda di usucapione di Silvestrin Gino, per cui la causa doveva ritenersi di valore indeterminabile secondo l’art. 15 comma 3° c.p.c. e la liquidazione delle spese processuali compiuta dal Tribunale di Padova doveva ritenersi corretta.

Il 4.7.2017 il Tribunale di Padova respingeva la richiesta di correzione di errore materiale presentata da Silvestrin Gino relativamente alla quantificazione delle spese processuali, che si indicava essere avvenuta considerando le cause riunite di valore indeterminabile per la mancata indicazione del valore catastale delle porzioni oggetto della domanda di usucapione e possessoria, ed applicando per il giudizio petitorio l’importo medio e per quello possessorio l’importo minimo, in quanto per esso non vi era stata un’autonoma attività istruttoria, ed applicando la maggiorazione del 20% dei compensi per la difesa di due clienti.

Con la sentenza n. 594/2019 del 20.2.2019 la Corte d’Appello di Venezia accoglieva l’appello, ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava Silvestrin Gino al pagamento in favore di Silvestrin Francesco e Moronato Raffaella delle spese processuali del giudizio di primo grado, liquidate nella minor somma di € 6.028,80, oltre accessori di legge, riconoscendo un valore della causa ai fini della liquidazione di € 2.096,00 (e non di valore indeterminabile) ed applicando il corrispondente scaglione del D.M. n. 55/2014, e condannando Silvestrin Francesco e Moronato Raffaella al pagamento in favore di Silvestrin Gino delle spese processuali del giudizio di secondo grado, quantificate in €6.615,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.

Avverso tale sentenza, notificata l’1.3.2019, hanno proposto ricorso alla Suprema Corte, notificato il 30.4.2019, Silvestrin Francesco e Moronato Raffaella, affidandosi a due motivi, e resiste Silvestrin Gino con controricorso notificato il 17.5.2019 ed entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.. La causa, udita la relazione del Consigliere Vincenzo Picaro, è stata trattenuta in decisione nell’adunanza camerale del 15.9.2023. RAGIONI DELLA DECISIONE Col primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma primo n.

3) c.p.c.. Deducono i ricorrenti che il valore delle cause relative a beni immobili si determina ai sensi dell’art. 15 comma 1 c.p.c. moltiplicando il reddito del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda per 200, quando si tratti, come nella specie, di proprietà immobiliare, e che in base all’art. 15 comma 3° c.p.c. in assenza del reddito dominicale e della rendita catastale, si deve determinare il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti di causa, e non emergendo da essi elementi per la stima, si deve ritenere la causa di valore indeterminabile, e lamentano che la Corte d’Appello di Venezia, nonostante gli immobili oggetto di causa non avessero reddito dominicale, né rendita catastale, e benché l’attore non avesse fornito elementi concreti ed attendibili di stima, abbia ritenuto che la causa avesse il valore di € 2.096,00 dichiarato dall’attore ai fini del contributo unificato, anziché considerarla di valore indeterminabile secondo il criterio finale dell’art. 15 comma 3° c.p.c..

In particolare osservano i ricorrenti che gli elementi presi in considerazione dalla Corte d’Appello di Venezia per determinare il valore della causa sono stati le ridotte dimensioni degli orti in contestazione, la loro ubicazione e destinazione agricola, il fatto che il più vasto lotto di cui essi facevano parte era affittato ad €200,00 l’anno, l’attività processuale svolta in primo grado, la non eccessiva complessità ed il valore comunque determinato dalle parti ai fini del contributo unificato, e che tali elementi non erano disponibili fin dall’inizio del processo, specifici, concreti ed idonei a fornire un razionale fondamento di stima.

Richiamano i ricorrenti le sentenze n. 7615/1997 e la n. 10810 del 26.5.2015 della Corte di Cassazione, che hanno ritenuto la sola indicazione delle ridotte dimensioni della zona controversa elemento inidoneo ai fini della determinazione del valore della causa, ritengono non significativa la determinazione del canone di affitto dell’intera particella comprendente gli orti oggetto di causa in € 200,00 annui, asseritamente concessa dall’usufruttuaria Santinello Ortensia in ragione della parentela e della convivenza dell’affittuario con l’usufruttuaria, sottolineano l’impossibilità di tener conto nella determinazione del valore della causa dell’attività processuale e della non eccessiva complessità della causa, dovendosi fondare il giudizio di valore ex actis su elementi pre costituiti e disponibili fin dall’inizio del processo, ed evidenziano che la dichiarazione di valore della causa fatta dal difensore dell’attore per la determinazione del contributo unificato è indirizzata al funzionario di cancelleria cui compete il relativo controllo ed è ininfluente sul valore della domanda.

Il primo motivo è inammissibile, in quanto la Corte d’Appello di Venezia non è incorsa in alcuna violazione dell’art. 15 c.p.c., dato che ha correttamente escluso la determinabilità del valore della causa secondo il criterio del primo comma della moltiplicazione per duecento (trattandosi di proprietà) del reddito dominicale delle particelle 700 e 962 del foglio 6 del NCT del Comune di Abano Terme, in quanto i due orti oggetto della domanda di usucapione e dell’azione di spoglio in corso di causa costituivano solo porzioni di più vasti lotti ed erano privi di uno specifico ed autonomo accatastamento, ed è quindi passata a determinare il valore della causa secondo quanto emergeva dagli atti in base all’art. 15 comma terzo prima parte c.p.c., avendo ben chiaro che la considerazione della causa come di valore indeterminabile ai sensi dell’art. 15 comma terzo seconda parte c.p.c. aveva carattere residuale e poteva venire in rilievo solo nell’ipotesi, non verificatasi, in cui il valore della causa non emergesse dall’esame degli atti.

In realtà i ricorrenti invocano l’applicazione del suddetto criterio residuale, che in primo grado aveva portato alla liquidazione in loro favore dell’astronomica somma di € 22.000,00 per compensi oltre accessori per una causa di usucapione di due orti di neanche 500 mq ed una connessa causa possessoria, con evidentissima sproporzione rispetto al valore dei beni in contestazione, in quanto non condividono la stima del valore della causa compiuta in base agli atti dalla Corte d’Appello di Venezia, che l’ha portata ad applicare per le spese processuali del giudizio di primo grado lo scaglione per le cause da € 1.101,00 ad € 5.200,00 del D.M. n. 55/2014, anziché quello per le cause di valore indeterminabile, ma tale valutazione di fatto è riservata al giudice di merito e non è sindacabile davanti alla Suprema Corte, che è giudice di legittimità.

La Corte d’Appello, del resto, pur avendo richiamato cumulativamente ed impropriamente anche il criterio dell’attività processuale svolta e della non complessità della causa, incidenti solo sul quantum della liquidazione e non sulla determinazione del valore della causa, e pur avendo richiamato sia pure a scopo rafforzativo, il criterio dell’indicazione del valore della causa indicato dalle parti ai fini del contributo unificato, che in realtà non influisce sul valore della causa emergente dagli atti, ha reso un’interpretazione plausibile, in quanto ha tenuto conto dell’effettiva estensione degli orti oggetto dell’invocata usucapione (circa 500 mq), della loro ubicazione e destinazione agricola, che grazie alla riduzione proporzionale dei redditi dominicali delle particelle che comprendevano gli orti in questione (la particella 700 e la particella962 del foglio 6 del NCT del Comune di Abano Terme) rapportata all’effettiva dimensione degli orti moltiplicata per 200, permetteva di stabilire il valore della causa sulla base della documentazione catastale prodotta dalle parti nel costituirsi in primo grado, ed ha altresì fatto riferimento all’affitto annuo di €200,00 percepito dal più vasto lotto in cui gli orti erano ubicati.

Col secondo motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360 comma primo n.

5) c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, individuato nella circostanza che la Corte d’Appello di Venezia abbia omesso di valutare che Silvestrin Gino aveva errato nell’indicare una delle due particelle da usucapire, facendo riferimento in citazione alla particella 963 del foglio 6 del NCT del Comune di Abano Terme anziché alla particella 962, e quindi nel tener conto per la determinazione del valore della causa del reddito dominicale della particella 963 anziché di quello ben superiore della particella 962.

Il secondo motivo è inammissibile, in quanto l’utilizzo del reddito dominicale della particella 963 del foglio 6 del NCT del Comune di Abano Terme di soli 30 mq, anziché della particella 962, ai fini del calcolo del valore della causa per la determinazione del contributo unificato non è stato oggetto di discussione tra le parti, ed a ciò va aggiunto che non si tratta di un fatto storico decisivo, dal momento che per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte l’indicazione del valore della causa fatta dal difensore della parte attrice per la determinazione del contributo unificato ha come destinatario il funzionario della cancelleria addetto al controllo dello stesso e non influisce sul valore della causa (vedi in tal senso Cass. n. 6765/2012;

Cass. n. 499/2008), e dal momento che nel caso di specie la Corte d’Appello di Venezia ha fatto riferimento al valore della causa indicato dalle parti per il contributo unificato di €2.096,00 solo allo scopo di confermare la bontà della stima del valore della causa in base agli atti compiuta dalla stessa Corte secondo la previsione dell’art. 15 comma 3° c.p.c. prima parte e fondata sull’estensione dei due terreni adibiti ad orto oggetto della domanda di usucapione, di circa 500 mq, sulla loro ubicazione e destinazione agricola e sul canone di affitto di € 200,00 annui del più ampio lotto nel quale era compreso uno degli orti oggetto di causa, alla quale la stessa Corte ha affiancato la considerazione dell’attività processuale espletata e della non eccessiva complessità della causa, incidenti in realtà, non sulla scelta dello scaglione della tariffa forense del D.M. n.55/2014 da utilizzare per la liquidazione delle spese, ma sulla quantificazione dei compensi tra il minimo ed il massimo tabellare.

All’inammissibilità del ricorso segue la condanna in solido dei ricorrenti al pagamento in favore di Silvestrin Gino delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo. Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in soli do , al pagamento, in favore di Silvestrin Gino, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per spese vive ed € 3.000,00 per compensi, oltre IVA, C.A. e rimborso spese gen