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Ordinanza — n. 27234/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court partially allows appeal, quashing lower court's order for restitution of process sanction due to its punitive nature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27234/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed Antonia Besi's appeal against the Florence Court of Appeal's decision regarding a hidden roof beam defect. While the lower court had ordered Besi to repay a €3,500 sanction paid by the sellers, the Cassation Court found this specific restitution order invalid. The court reasoned that the sanction was a punitive penalty under Article 283 of the Civil Procedure Code, which cannot be treated as a compensatory loss to be returned. Consequently, the cassation judgment quashed only the restitution order while confirming the dismissal of the main damages claim and adjusting the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 283 cod. proc. civ.; Art. 96 cod. proc. civ.: A sanction imposed under Article 283 of the Civil Procedure Code is a punitive penalty and not a compensatory measure; therefore, it cannot be subject to restitution by the opposing party.

Parole chiave

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processual sanction restitution punitive penalty nature hidden defect liability civil procedure code partial cassation ruling contratto di manutenzione acquisto di copertura spese di ristrutturazione

Disposizioni normative citate

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Art. 283 cod. proc. civ.
civ., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 283 cod. proc. civ. in relazio ne all'art.27 del d.lgs.
Art. 96 cod. proc. civ.
In tal senso, esulando dalla responsabilità processuale ex art. 96 cod. proc. civ.,l’ammontare inflitto a titolo di sanzione ex art.283 cod.
Art. 112 cod. proc. civ.
Per altro profilo, con il secondo motivo, la ricorrente ha prospettato la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.,in riferimento al n.
Art. 1494 cod. civ.
Art. 360 cod. proc. civ.
3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art.
art. 283 cod.proc.civ
Con la sentenza la Corte condannò pure l'appellata al rimborso,in favore degli appellanti, della somma da costoro pagata ex art. 283 cod.proc.civ.
art. 360 cod. proc. civ
3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art.
art. 96 cod. proc. civ
In tal senso, esulando dalla responsabilità processuale ex art. 96 cod. proc. civ.,l’ammontare inflitto a titolo di sanzione ex art.283 cod.
art. 112 cod. proc. civ
Per altro profilo, con il secondo motivo, la ricorrente ha prospettato la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.,in riferimento al n.
articolo 1494 cod. civ
Con il terzo motivo, infine, Antonia Besi ha lamentato la nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo e per violazione e falsa applicazione dell'articolo 1494 cod. civ., in riferimento al n.
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31666- 2018 proposto da: BESI ANTONIA, elettivamente domiciliata in Roma, v ia degli Scipioni 111,presso lo studio dell'avv. Marco Machetta , rappresentat a e difes a dall'avv.Giacomo Sarti Sartori, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro FONTANELLI SILVIA, in proprio e quale erede di BORELLI FRANCA E FONTANELLI ROBERTO, elettivamente domiciliatiin Roma, via F. Denza 20, presso lo studio dell'avv.Laura Rosa dalla quale sono rappresentati e difesicon l’avv.

Giulio Dini, giusta procura allegata al controricorso , con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrenti - Ric. 2018n.31666sez. S2 - ud. 14 - 3 - 20 23 - 2 - avverso la sentenzan. 1538/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, pubblicatail 25/6/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/3/2023dal consigliere PATRIZIA PAPA; lette le memorie delle parti. FATTI DI CAUSA 1.Antonia Besi convenne in giudizio Roberto e Silvia Fontanelli, quest’ultima in proprio e quale erede di Franca Borelli, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per vizi occulti dell'immobile da loro vendutole: dopo l'acquisto, infatti, una trave del tetto, nascosta da un controsoffitto, era crollata ed era stato necessario ripristinare tutto la copertura.

Con sentenza n. 115/2012 Il Tribunale di Livorno, sez. di Piombino, accolse la domanda, condannando i convenuti al pagamento della somma di Euro 46.381,50, oltre spese.

2. In accoglimento dell’appello di Silvia Fontanelli e di Roberto Fontanelli, con sentenza n.1538/2018, la Corte d'appello di Firenze rigettò la domanda, perché ritenne che il vizio non fosse occulto, ma conosciuto o quanto meno conoscibile, atteso che, nel contratto, esplicitamente era stata richiamata la autorizzazione rilasciata in data 13 settembre 2002 agli stessi venditori per manutenzione straordinaria del tetto e, soprattutto, perché all'atto di compravendita era allegata la relazione del geometra presentata al rilascio dell’autorizzazione suddetta, in cui erano descritte le condizioni generali della coperturae, in particolare, erano indicate quali opere da eseguire la sostituzione delle travi e travicelli usurati e lamanutenzione di quelli ancora idonei alla funzione portante. 2.1.

Con la sentenza la Corte condannò pure l'appellata al rimborso,in favore degli appellanti, della somma da costoro pagata ex art. 283 cod.proc.civ. a titolo di sanzione conseguente al rigetto della Ric. 2018n.31666sez. S2 - ud. 14 - 3 - 20 23 - 3 - loro istanza di sospensione della provvisoria esecutività dell’efficacia della sentenza di primo grado.

3. Avverso questa sentenza ha spiegato ricorso per cassazione Antonia Besi affidandolo a tre motivi; hanno resistito con controricorso Silvia eRoberto Fontanelli. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, Besi ha sostenuto, in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 283 cod. proc. civ. in relazio ne all'art.27 del d.lgs. 150/2011, perché la sanzione ex art . 283 cod. proc. civ. è stata finalizzata dal legislatore a disincentivare le istanze di sospensione infondate; la sanzione è perciò corrisposta in favore della Cassa delle ammende e la possibilità, da parte del Giudice di appello, di revoca della sanzione in ipotesi di successivo accoglimento dell’impugnazioneevidentemente non implica l’onere di restituzione a carico della parte appellata che resta del tutto estranea al meccanismo sanzionatorio. 1.1.

Il primo motivo è fondato. La sanzione pecuniaria dell’istanza di inibitoria inammissibile o manifestamente infondata è irrogata in favore della Cassa delle ammende allo scopo di sanzionare l’abuso dello strumento processuale, come in altre ipotesi del codice. Si tratta certamente di una pena come esplicitamente previsto dalla norma e come ricava altresì dall’indicazione della forbice dell’ammontare tipico del carattere punitivo e non conciliabile con una diversa funzione compensativa di un pregiudizio arrecato alla controparte. In tal senso, esulando dalla responsabilità processuale ex art. 96 cod. proc. civ.,l’ammontare inflitto a titolo di sanzione ex art.283 cod. proc. civ.non può essere restituito dalla controparte appellata, a cui non è certamente corrisposto.

Ric. 2018n.31666sez. S2 - ud. 14 - 3 - 20 23 - 4 - 2. Per altro profilo, con il secondo motivo, la ricorrente ha prospettato la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.,in riferimento al n. 3 del comma I dell’art.360 cod. proc. civ.,perché la Corte avrebbe comunque pronunciato la condanna alla restituzione in ultra petizione. 2.1. Dall’accoglimento del primo motivo consegue l’assorbimento del secondo.

3. Con il terzo motivo, infine, Antonia Besi ha lamentato la nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo e per violazione e falsa applicazione dell'articolo 1494 cod. civ., in riferimento al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ.: l’omesso fatto decisivo consisterebbe nella mancata considerazione che la trave era nascosta da un controsoffitto e perciò il vizio non era visibile. 3.1. Il terzo motivo è infondato. La Corte d’appello ha ritenuto che la conoscibilità dello stato di deterioramento della trave e, in conseguenza, del tetto che ne era sorretto, derivasse dal contenuto della relazione e non dalla visibilità diretta; in particolare ha precisato che alla parte acquirente fosse nota la necessità di intervenire con la sostituzione delle travi che reggevano il tetto, perché enunciata nella relazione tecnica allegata all’autorizzazione ai lavori esplicitamente richiamata in contratto; l’occultamento, pertanto, difetta di decisività perché comunque superato dalla conoscenza o conoscibilità della relazione secondo l’ordinaria diligenza (pag. 5 della sentenza).

4. In accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata limitatamente alla statuizione di condanna di Antonia Besi alla restituzione, in favore di Silvia e Roberto Fontanelli, della somma di Euro 3.500,00 pagata a titolo di sanzione per la proposizione della inibitoria; non risultando necessario altro Ric. 2018n.31666sez. S2 - ud. 14 - 3 - 20 23 - 5 - accertamento, la causa può essere decisa in merito, con l’esclusione di questa statuizione di condanna.

5. Le spese del giudizio di merito devono trovare conferma, attesa la soccombenza in merito di Besi; il parziale accoglimento del ricorso giustifica, invece , la compensazione integrale delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo e rigettato il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, esclude la statuizione di condanna di Antonia Besi alla restituzione dell’importo di euro 3.500,00 corrisposta da Silvia e Roberto Fontanelli a titolo di sanzione ex art. 283 cod. proc. civ.; conferma la statuizione sulle spese del grado di appello; compensa interamente le spese di legittim