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Ordinanza — n. 27231/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal due to violation of defense rights via invalid email notification of hearing date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27231/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Rome Court of Appeal's decision declaring the first-instance citation null. The appellant argued the initial citation was valid due to service by registered mail, but the core issue was the failure to properly notify her defense attorney of the second-instance hearing date. The court found that the notification was merely deposited in the registry rather than sent via certified email as required by law, thereby violating the right to defense and the principle of adversarial proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 136 c.p.c.; Art. 25 comma 1 lett. d) n. 1 legge 183/2011: The failure to transmit the hearing date to the defense attorney via certified email constitutes a violation of the right to defense, rendering the second-instance judgment null and void.

Parole chiave

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right to defense certified email notification second instance procedure nullity of judgment adversarial principle trasferimento della proprietà dichiarazione di nullità trasferimento privo d'oggetto

Disposizioni normative citate

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Art. 136 c.p.c.
La comunicazione della data dell’udienza doveva – ai sensi del comma 2 dell’art. 136 c.p.c., come modificato dall’art.
Art. 25 comma 1 lettera d) n. 1 della legge 183/2011
136 c.p.c., come modificato dall’art. 25, comma 1, lettera d), n.
Art. 125 comma 1 c.p.c.
Art. 136 comma 2 c.p.c.
La comunicazione della data dell’udienza doveva – ai sensi del comma 2 dell’art. 136 c.p.c., come modificato dall’art.
Art. 16 comma 4 d.l. 179/2012
art. 2932 c.c
689/2016, ha, in accoglimento della domanda di Graziella Palmisani, trasferito in suo favore ai sensi dell’art. 2932 c.c.
art. 354 c.p
2937 – ha ritenuto fondata l’eccezione e ha dichiarato la nullità dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e di tutti gli atti conseguenti e ha rimesso la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c.
art. 281 - sexies c.p
Il difensore della ricorrente non è stato quindi posto in condizione di partecipare all’udienza di cui all’art. 281-sexiesc.p.c., al termine della qual e la causa è stata decisa con lettura del dispositivo e della motivazione.
art. 136 c.p
La comunicazione della data dell’udienza doveva – ai sensi del comma 2 dell’art. 136 c.p.c., come modificato dall’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 2067/2023
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17018/2017 R.G. proposto da : PALMISANI GRAZIELLA, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA BANCO DI S. SPIRITO 48, presso lo studio dell’avvocato D'OTTAVI AUGUSTO (DTTGST61H16H501Q),rappresentata e difes a dall'avvocato SICA ALFREDO (SCILRD60E23D810I); -ricorrente- contro PERFETTI OMBRETTA, rappresentatae difesa dall'avvocato DELL'AVERSANO GIUSEPPE (DLLGPP70M20D810E); -controricorrente- nonchè contro SANTONICO MIRELLAe PERFETTI LOREDANA -intimate- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 2937/2017 , depositata il3/05/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/07/2023dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. Il Tribunale di Frosinone, con sentenza n. 689/2016, ha, in accoglimento della domanda di Graziella Palmisani, trasferito in suo favore ai sensi dell’art. 2932 c.c. la proprietà di alcuni immobili promessi in vendita da Angelo Perfetti, dante causa delle convenute Ombretta Perfetti, Loredana Perfetti e Santonico Mirella, rimaste in primo grado contumaci.

2. La sentenza del Tribunale è stata impugnata da Ombretta Perfetti, che in via pregiudiziale ha eccepito la nullità della notificazione dell’atto di citazione in primo grado nei suoi confronti. La Corte d’appello di Roma – con la sentenza 3 maggio 2017, n. 2937 – ha ritenuto fondata l’eccezione e ha dichiarato la nullità dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e di tutti gli atti conseguenti e ha rimesso la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c.

3. Avverso la pronuncia Graziella Palmisani ricorre per cassazione. Resiste con controricorso Ombretta Perfetti. In data 3 luglio 2020 è stata depositata la nomina del nuovo difensore della ricorrente, che ha poi depositato tre memorie ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c. Le intimate Mirella Santonico e Loredana Perfetti non hanno proposto difese. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso è articolato in due motivi.

a) Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 156, 149 e 8 legge 890/1982: la notificazione a mezzo posta dell’atto di citazione di primo grado si è perfezionata, a differenza di quanto afferma la Corte d’appello, per compiuta giacenza presso il domicilio di Ombretta Perfetti ad Anagni, luogo di residenza della madre, tanto che il giudice di primo grado ha dichiarato la sua contumacia, così che il giudice d’appello erroneamente ha dichiarato la nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio.

b) Il secondo motivo contesta nullità della sentenza e del procedimento d’appello in relazione agli artt. 125, comma 1, 136, comma 2, 170, 176, comma 2 c.p.c., 16, comma 4 d.l. 179/2012, per non essere stato notificato al difensore della ricorrente, regolarmente costituita in appello, il provvedimento – l’ordinanza resa fuori udienza dell’11 aprile 2017 – che ha fissato l’udienza di discussione ex art. 281 - sexies c.p.c., a seguito della riserva di cui all’udienza del 29 marzo 2017. Per motivi di priorità logica va anzitutto esaminato il secondo motivo, che attiene al rispetto del diritto di difesa della ricorrente nel giudizio d’appello in cui è stata dichiarata la declaratoria di nullità della notificazione dell’atto di citazione di primo grado, contestata con il primo motivo.

Il motivo è fondato. La ricorrente lamenta che la data della fissazione dell’udienza di discussione non è stata comunicata al proprio difensore, che non è stato quindi in grado di parteciparvi. Dalla documentazione presente in atti emerge che la comunicazione è stata sì effettuata, ma non validamente. Nella certificazione pervenuta dalla Corte d'appello di Roma, sezione quarta civile, richiesta da questa Corte con due ordinanze interlocutorie, si legge infatti che "dagli atti del procedimento risulta che l'ordinanza del 14 aprile 2017 è stata comunicata all'avv.

Enrico Pavia, difensore della parte appellata Graziella Palmisani, mediante deposito in Cancelleria” (atto del direttore della Cancelleria, datato 10 gennaio 2023). L’avvocato Enrico Pavia nella comparsa di costituzione e risposta d'appello aveva chiesto e autorizzato che le comunicazioni fossero effettuate al suo indirizzo di posta elettronica certificata avvenrico.pavia@pecavvocatifrosinone.it e aveva comunque eletto domicilio in Roma, Viale Bruno Buozzi 59. La comunicazione della data dell’udienza doveva – ai sensi del comma 2 dell’art. 136 c.p.c., come modificato dall’art. 25, comma 1, lettera d), n. 1 della legge 183/2011 – essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, così che non ha efficacia il deposito della medesima nella cancelleria della Corte d’appello.

Il difensore della ricorrente non è stato quindi posto in condizione di partecipare all’udienza di cui all’art. 281-sexiesc.p.c., al termine della qual e la causa è stata decisa con lettura del dispositivo e della motivazione. È quindi stato violato il principio del contraddittorio e del diritto di difesa della parte che ha determinato la nullità della sentenza d’appello (cfr. al riguardo Cass. n. 2067/2023, che afferma come nel giudizio d’appello “l'impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con pienezza le loro difese finali, anche nelle forme orali, all'esito dell'esame delle memorie di replica, costituisce di per sé un vulnus al principio del contraddittorio e una violazio - nedel diritto di difesa”, che “comporta, di per sé, lanullità della sentenza, senza che sia necessario indicare gli argomenti che avrebbero potuto essere illustrati durante la discussione”).

L’accoglimento del secondo motivo comporta l’assorbimento del primo motivo, che argomenta la contestazione della declaratoria di nullità della notificazione dell’atto di citazione di primo grado. Essendo affetta da nullità, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, assorbito il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello d