Italian Court of Cassation quashes appeal judgment for misapplication of civil procedure law regarding third-party costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Ancona Court of Appeal's judgment, ordering a retrial due to the false application of civil procedure law. The appellants argued that the lower court incorrectly assigned third-party litigation costs to them instead of the third parties who were actually responsible for the underlying contractual issues. The court ruled that the lower court violated procedural rules by misapplying the law regarding the allocation of costs to parties not directly involved in the specific servitude dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 comma 1 n. 3) c.p.c.; Art. 91 c.p.c.; Art. 115 comma 1 c.p.c.: The Court of Cassation quashes a judgment when the lower court falsely applies procedural rules regarding the allocation of litigation costs to parties who are not the proper subjects of the cost liability.
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24467/2022 R.G. proposto da : CARLETTI BIANCA MARIA e DOVA PAOLO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FRANCESCO GRIMALDI, 47, presso lo studio dell’avvocato ANDREA DE CADILHAC (DCDNDR68R19H501W) rappresentati e difesi dall'avvocato BRUGIAPAGLIA STEFANO (BRGSFN70D25A271X)giusta procura in calce al ricorso; -ricorrenti- contro BATTAGLIA SAVINO, elettivamente domiciliato in CASTELPLANIO (AN) VIA DANTE ALIGHIERI, 64, presso lo studio dell’avvocato MIRCO PIERSANTI (PRSMRC67L22A271V) che lo rappresenta e difende per procura in calce al controricorso; -controricorrente- nonchécontro CESARONI DANIELA, elettivamente domiciliatain Roma Via Piemonte 39, presso lo studio dell’avvocato PASQUAL E VARI' (VRAPQL67R26I854S), rappresentat a e difes a dall'avvocato ROSELLA FESTA (FSTRLL66H63H302R) per procura in calce al controricorso ; -controricorrente- nonchécontro BUCCI GUIDO, -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO ANCONA n. 886/2022 depositata il5/7/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2023 dal Consigliere VINCENZO PICARO. FATTI DI CAUSA Carletti Bianca Maria, proprietaria della porzione immobiliare al piano primo e della corte privata siti in Sirolo (AN), via Montecolombo n. 15, ed il compagno Dova Paolo, convenivano in giudizio il 13.2.2012 davanti al Tribunale di Ancona Cesaroni Daniela, proprietaria della porzione immobiliare al piano terra e della corte privata del medesimo immobile sito all’interno del Parco del Conero, già di proprietà di Battaglia Savino (che aveva venduto la porzione della Carletti con atto del notaio Guido Bucci del 20.12.1986 e la porzione della Cesaroni con atto del medesimo notaio del 17.7.2007), chiedendo la Carletti il riconoscimento del diritto di servitù reciproca di divieto di destinazione d’uso ad attività aperte al pubblico e di servitù di panorama e di aria-luce, in entrambi i casi con condanna della Cesaroni alla cessazione immediata delle turbative ed al risarcimento dei danni, e l’accertamento dell’illiceità del recesso della Cesaroni senza giusta causa dall’accordo scritto concluso con la Carletti il 17.11.2008 che prevedeva l’autorizzazione della Carletti a realizzare un terrazzo panoramico che avrebbe fatto da copertura ad un sottostante locale della Cesaroni, e chiedendo entrambi gli attori la condanna della Cesaroni al risarcimento danni per plurime condotte diffamatorie.
Lamentava la Carletti che la Cesaroni dopo l’acquisto della sua porzione immobiliare aveva avviato un’attività turistico-ricettiva, peraltro priva di autorizzazione amministrativa, unitamente ad un’azienda agricola, nel contempo destinando la sua porzione immobiliare anche a sede di ospitalità per turisti con la formula commerciale del lavoro in giardino, o nei campi, a titolo di corrispettivo per il vitto e pernottamento, con conseguente movimento di persone e mezzi e con pubblicizzazione dell’immobile su internet come sede di bed breakfast e che la convenuta aveva fatto crescere in modo indiscriminato degli alberi di alto fusto, già piantati dal Battaglia, che erano andati a coprire la vista sul litorale del Conero in precedenza goduta dalla porzione immobiliare della Carletti.
Si costituiva nel giudizio di primo grado la Cesaroni, che contestava la carenza di ius postulandi per il tenore letterale della procura, chiedeva il rigetto delle domande della Carletti sostenendo che non si trattava di vincoli di natura reale, ma di impegni personali assunti dal precedente proprietario, e che non aveva tenuto le condotte addebitatele pur affermando di avere speso nel 2007 €158.196,96 per l’adeguamento dell’immobile all’attività agrituristica e di vendita della produzione agricola, e che l’accordo del 17.11.2008 era nullo e privo di effetto.
La Cesaroni chiedeva inoltre la condanna della Carletti al risarcimento danni, e veniva autorizzata a chiamare in causa il venditore Battaglia Savino ed il notaio che aveva rogato gli atti di vendita, Bucci Guido, per essere dagli stessi manlevata e per vedere riconosciuto un suo specifico ristoro patrimoniale per non essere stata informata, all’atto dell’acquisto, dell’esistenza delle asserite servitù sulla porzione immobiliare acquistata, che per via di esse aveva perso valore. Il Bucci ed il Battaglia si costituivano facendo proprie le contestazioni della Cesaroni, sostenendo che non si trattava di servitù, ma di obbligazioni personali, o di obbligazioni propter rem, ed il Battaglia eccepiva altresì l’inammissibilità della domanda della Carletti relativa all’asserita servitù di panorama in ragione della pendenza di analogo precedente giudizio sullo stesso petitum tra il Battaglia e la Carletti.
Espletata CTU per verificare la sussistenza di eventuali pregiudizi ai diritti di servitù oggetto di causa per il deprezzamento del valore dell’immobile, il Tribunale di Ancona con la sentenza n. 1496/2017, respinte le eccezioni pregiudiziali, rigettava le domande della Carletti e quelle della Cesaroni, compensava per metà le spese di lite fra le predette, condannava in solido la Carletti ed il Dova al pagamento in favore della Cesaroni della residua metà delle spese, ponendo a carico degli attori le spese di CTU e condannava la Cesaroni a rifondere le spese processuali dei terzi chiamati Bucci e Battaglia.
Avverso l’indicata sentenza proponeva appello la sola Carletti limitatamente alle domande personalmente proposte, la Cesaroni chiedeva il rigetto dell’appello principale e la condanna della Carletti al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. e proponeva appello incidentale per essere manlevata e comunque risarcita dai chiamati in causa Battaglia e Bucci per il maggior prezzo pagato per l’acquisto immobiliare e per ottenere la condanna della Carletti e del Dova alla rifusione delle spese di lite che il Tribunale aveva posto a suo carico in favore dei terzi chiamati.
Nel giudizio di secondo grado si costituivano il Battaglia ed il Bucci, chiedendo il rigetto dell’appello principale e di quello incidentale. Si costituiva tardivamente in secondo grado il Dova, solo per eccepire l’infondatezza dell’appello incidentale della Cesaroni nella parte in cui aveva chiesto anche la sua condanna alla rifusione delle spese di lite che era stata condannata a pagare in primo grado in favore dei terzi chiamati Battaglia e Bucci, posto che le chiamate in causa erano avvenute in relazione all’actio confessoria servitutis esercitata dalla sola Carletti contro la Cesaroni.
La Corte d’Appello di Ancona con la sentenza n. 886/2022 del 25.11.2021/5.7.2022 rigettava l’appello principale della Carletti, accoglieva l’appello incidentale della Cesaroni condannando conseguentemente la Carletti ed il Dova in solido, in luogo della Cesaroni, al pagamento delle spese di primo grado nei confronti dei terzi chiamati, Battaglia Savino e Bucci Guido, nella misura liquidata dal primo Giudice, ed ordinando ai terzi chiamati la restituzione delle somme a loro già eventualmente corrisposte dalla Cesaroni in forza della sentenza di primo grado, condannava in solido la Carletti ed il Dova al pagamento dellespese processuali di secondo grado a favore di Cesaroni Daniela, e la sola Carletti al pagamento delle spese di secondo grado a favore di Battaglia Savino e Bucci Guido, compensava integralmente le spese di secondo grado tra la Carletti ed il Dova e confermava nel resto la pronuncia di primo grado.
Contro l’indicata sentenza di secondo grado, notificata il 7.7.2022, hanno proposto ricorso alla Suprema Corte, notificato il 3.10.2022, Carletti Bianca e Dova Paolo, affidandosi a sette motivi, ed hanno resistito Cesaroni Daniela con controricorso notificato il 10.11.2022 e Battaglia Savino con controricorso notificato l’11.11.2022, mentre Bucci Guido è rimasto intimato. Hanno depositato memorie ex art. 380 bis. 1 c.p.c. sia Carletti Bianca Maria e Dova Paolo, sia Cesaroni Daniela. La causa è stata trattenuta a decisione nell’adunanza camerale del 15.9.2023 previa relazione del Consigliere Vincenzo Picaro.
RAGIONI DELLA DECISIONE Col primo motivo di ricorso si lamenta in relazione all’art. 360 comma primo n.3) c.p.c. la violazione dell’art. 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360 comma primo n.
4) c.p.c. la nullità della sentenza e del procedimento ed in relazione all’art. 360 comma primo n.
5) c.p.c. l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio per violazione dell’art. 115 comma primo c.p.c. per avere la Corte d’Appello di Ancona dichiarato inammissibile l’appello della Carletti avverso il rigetto in primo grado della sua domanda di accertamento della sussistenza della servitù convenzionale di panorama e di aria- luce, erroneamente ritenendo passata in giudicato, per mancata impugnazione, la sentenza del Tribunale di Ancona n. 1099/2011 del 12.9.2011. Tale ultima sentenza aveva respinto la domanda della Carletti di condanna del Battaglia (dante causa della Cesaroni) ad interrompere la condotta lesiva della servitù di panorama con piantumazione di alberi, statuendo che nell’atto di compravendita Battaglia-Carletti a rogito del notaio Guido Bucci del 20.12.1986 non erano state costituite servitù prediali riguardanti la piantumazione di alberi, perché le parti si erano solo accordate per imporsi reciproche restrizioni inerenti ad attività edilizie.
Deduce la Carletti che in realtà la sentenza del Tribunale di Ancona n.1099/2011 non era affatto passata in giudicato, in quanto in secondo grado era intervenuta la sentenza della Corte d’Appello di Ancona n. 1827/2017 e risultava ancora pendente contro quest’ultima il giudizio n. 14557/2018 RG davanti alla Corte di Cassazione, e con le note all’udienza a trattazione scritta dell’1.7.2020 depositate il 30.6.2020, a fronte delle contestazioni della Cesaroni, la Carletti aveva depositato il ricorso alla Suprema Corte da lei notificato al Battaglia ed il controricorso notificato da quest’ultimo, relativi appunto all’impugnazione della sentenza della Corte d’Appello di Ancona n. 1827/2017, ma l’impugnata sentenza aveva omesso di provvedere su tali documenti, in tal modo fondando il proprio erroneo convincimento sul giudicato in questione su prove inesistenti e smentite dalla documentazione depositata e non percepita.
Col secondo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente al primo, si lamenta in relazione all’art. 360 comma primo n.
3) c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli articoli 1027-1031 cod. civ. e degli articoli 1362-1371 cod. civ., in relazione all’art. 360 comma primo n.
4) c.p.c. la nullità della sentenza e del procedimento, ed in relazione all’art.360 comma primo n.
5) c.p.c. l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio per violazione dell’art. 115 comma 1° c.p.c. per avere ritenuto insussistente la servitù reciproca di divieto di destinazione e di panorama e la servitù di aria-luce tra le porzioni immobiliari di Carletti Bianca Maria e Cesaroni Daniela, erroneamente travisando il senso letterale dell’atto costitutivo della servitù. Deduce la Carletti che la Corte d’Appello ha applicato al posto del criterio letterale e della comune intenzione delle parti (che era quella di mantenere l’amenità dei luoghi e di conservare la vista sul mare goduta all’interno del Parco naturale del Conero evitando rumori molesti) dell’art. 1362 cod. civ., i criteri interpretativi sussidiari degli articoli 1063-1065 cod. civ., come se l’atto costitutivo non contenesse sufficienti indicazioni sul contenuto delle servitù (estensione, modalità di esercizio ed individuazione del fondo dominante e di quello servente), in realtà presenti e riportate in dettaglio nel ricorso, per desumerne la qualificazione degli impegni reciproci assunti come obbligazioni propter rem.
Osserva poi la Carletti che anche le obbligazioni propter rem, al pari delle servitù prediali, si trasmettono agli aventi causa col trasferimento della proprietà immobiliare alla quale accedono, ma la Corte d’Appello inspiegabilmente non le ha ritenute trasferite alla Cesaroni a seguito dell’acquisto della porzione immobiliare dal Battaglia. Ulteriormente deduce la Carletti che la Corte d’Appello ha usato come argomento per escludere la sussistenza di una servitù negativa la circostanza che il titolo costitutivo prevedesse anche degli obblighi positivi a carico del fondo servente (quello di realizzare un accesso separato in caso di avvio di attività ricettive aperte al pubblico), ignorando però che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte ciò è ben possibile nelle servitù prediali purché l’obbligazione di facere abbia carattere meramente accessorio e non esaurisca l’intero contenuto della servitù essendo volta a consentirne il completo esercizio (Cass. 17.6.2010 n. 14622).
I primi due motivi di ricorso, attinenti alla ribadita richiesta della Carletti di accertamento della sussistenza in base all’atto di compravendita del notaio Guido Bucci del 20.12.1986 concluso da Carletti Bianca Maria con Battaglia Savino della servitù reciproca di divieto di destinazione e di panorama e della servitù di aria-luce tra la porzione immobiliare al piano terra con corte acquistata dalla Carletti e la porzione immobiliare al primo piano con corte poi acquistata da Cesaroni Daniela dal medesimo venditore Battaglia Savino con atto del notaio Guido Bucci del 17.7.2007, facenti parte sempre del prestigioso immobile, categoria A/7, sito in Sirolo, via Monte Colombo n. 15, all’interno del Parco naturale del Conero, vanno esaminati congiuntamente e sono fondati.
Anzitutto la Corte d’Appello di Ancona è incorsa in un errore di percezione, sindacabile ai sensi degli articoli 360 comma primo n.
4) c.p.c. per violazione dell’art. 115 c.p.c. (vedi in tal senso Cass.4.3.2022 n. 7187), in quanto ha infondatamente ritenuto che la sentenza del Tribunale di Ancona n. 1099/2011 del 12.9.2011 che aveva respinto la domanda della Carletti di condanna del Battaglia (dante causa della Cesaroni) ad interrompere la condotta lesiva della servitù di panorama con piantumazione di alberi statuendo che nell’atto di compravendita Battaglia-Carletti a rogito del notaio Guido Bucci del 20.12.1986 non erano state costituite servitù prediali relative alla piantumazione di alberi perché le parti si erano solo accordate per imporsi reciproche restrizioni relative a costruzioni ed edificazioni, fosse passata in giudicato, perché non si è pronunciata sui documenti indispensabili ai fini della decisione che erano stati depositati dalla Carletti il 30.6.2020 (ricorso della Carletti notificato e controricorso del Battaglia notificato, comprovanti la pendenza del procedimento n. 14557/2018 RG davanti alla Corte di Cassazione, fissato in data odierna davanti a questo Collegio per la decisione, relativo all’impugnazione della sentenza della Corte d’Appello di Ancona n. 1827/2017 che si era pronunciata sull’appello della Carletti contro la sentenza del Tribunale di Ancona n. 1099/2011 del 12.9.2011) e che erano sopravvenuti alla proposizione dell’appello e quindi acquisibili in appello ex art. 345 comma 3° c.p.c., e non ha quindi considerato tali documenti ai fini dell’esclusione del giudicato.
Passando all’esame del secondo motivo, va invece ritenuta fondata la doglianza relativa all’erroneo ricorso del giudice di merito, anziché al criterio letterale e della comune intenzione delle parti stabilito dall’art. 1362 cod. civ., avente carattere prioritario secondo il disposto dell’art. 1063 cod. civ. (vedi Cass. 9.8.2018 n. 20696; Cass.23.3.2017 n. 7564), ai criteri interpretativi sussidiari degli articoli 1063, 1064 e 1065 cod. civ. ed in particolare al principio per cui il diritto dev’essere esercitato in modo da consentire di soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente, che ha portato la Corte d’Appello di Ancona a riconoscere la sussistenza di mere obbligazioni propter rem, peraltro non considerandone la trasferibilità insieme all’immobile gravato, anziché di servitù prediali reciproche tra le porzioni immobiliari di Carletti Bianca Maria e quella residua del venditore Battaglia Savino, successivamente venduta a Cesaroni Daniela.
Per giustificare il ricorso ai criteri interpretativi sussidiari degli articoli 1063, 1064 e soprattutto 1065 cod. civ. la Corte d’Appello di Ancona ha sostenuto che nell’atto di compravendita del notaio Guido Bucci del 20.12.1986, concluso da Carletti Bianca Maria con Battaglia Savino, invocato come titolo costitutivo delle servitù, non sarebbero precisati l’estensione delle servitù, le modalità di esercizio delle stesse, né il fondo dominante ed il fondo servente. La sentenza impugnata ha però richiamato solo parzialmente il testo dell’atto costitutivo, che espressamente parla, come riportato nel ricorso, di “reciproco divieto per sé ed aventi causa di destinare l’intero immobile ad attività aperte al pubblico, quali bar, ristoranti, discoteche e consimili, o attività che arrechino disturbo e molestia”, di rispetto di una distanza minima di 30 metri dal limite meridionale dell’edificio esistente (di Sirolo via Monte Colombo n.
15) per la realizzazione di altre costruzioni o strutture di qualsiasi natura da adibire ad attività aperte al pubblico destinate ad avere un ingresso diverso da quello dell’edificio esistente, precisando che il terreno di competenza dovrà essere separato da una protezione fissa rispetto a quello prospiciente la casa di abitazione, e di divieto per le eventuali altre edificazioni concesse, che comunque avrebbero dovuto osservare la distanza minima di 30 metri dal limite meridionale dell’edificio esistente, di coprire anche parzialmente la vista del mare dell’appartamento al primo piano (quello acquistato dalla Carletti), aggiungendo espressamente che “i patti di cui sopra, costituenti servitù, saranno trascritti”.
Non si è poi tenuto conto che la giurisprudenza della Suprema Corte ritiene sufficiente che il fondo dominante ed il fondo servente siano desumibili dal contesto dell’atto costitutivo della servitù prediale (vedi in tal senso Cass. n.14711/2019) e ritiene necessaria la menzione della servitù prediale nell’atto di acquisto dell’acquirente del fondo servente solo nel caso di mancata trascrizione del titolo costitutivo della servitù (vedi in tal senso Cass. n.13817/2019; Cass.n.1798/2019). Va aggiunto che all’eventuale qualificazione come servitù prediali negative, volte a mantenere l’amenità e comodità del prestigioso edificio posto all’interno del Parco naturale del Conero, non è di ostacolo la previsione delle prestazioni positive meramente accessorie della realizzazione di un ingresso separato di eventuali nuove costruzioni, o strutture realizzande sull’originaria unica proprietà Battaglia da adibire ad attività aperte al pubblico, e di una protezione che separi il terreno di competenza di tali eventuali nuove attività dal terreno prospiciente la casa di abitazione, non aventi un contenuto di autonome prestazioni, ma solo la finalità di preservare l’amenità e comodità delle case di abitazione dell’edificio già esistente (vedi sull’ammissibilità di servitù prediali alle quali si accompagnino obbligazioni meramente accessorie positive che consentano solo il completo esercizio della servitù Cass. 17.6.2010 n. 14622).
La Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione dovrà quindi procedere a seguito dell’accoglimento dei primi due motivi di ricorso ad una nuova interpretazione dell’atto di compravendita del notaio Guido Bucci del 20.12.1986 che tenga conto dell’integrale contenuto della convenzione e che applichi, anzitutto sulla base di esso, l’art.1362 cod. civ. sulla comune intenzione delle parti, avente carattere prioritario ma non scollato dal testo convenzionale, senza fare ricorso ai criteri interpretative meramente sussidiari degli articoli 1063, 1064 e 1065 cod. civ..
Col terzo motivo la Carletti lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 comma primo n.
5) c.p.c. in punto di risultanze istruttorie (prove documentali, escussione testi e CTU) e col quarto motivo l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 comma primo n.
5) c.p.c. circa l’esperita CTU. Tali due motivi devono ritenersi assorbiti per effetto dell’accoglimento dei primi due motivi. La cassazione dell’impugnata sentenza per l’accoglimento dei primi due motivi relativi al preteso diritto leso imporrà infatti al giudice di rinvio di riesaminare compiutamente il materiale istruttorio in relazione alla domanda conseguenziale della Carletti di risarcimento dei danni subiti per effetto della lesione. Col quinto motivo la Carletti lamenta la nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 comma primo n.
4) c.p.c. per violazione dell’art. 115 comma 1° c.p.c. per avere l’impugnata sentenza travisato la CTU espletata, ritenendo di poter desumere da essa la prova dell’insussistenza del danno lamentato dalla Carletti a causa dell’illecito recesso della Cesaroni in data 10.12.2008 dall’accordo stipulato con la Carletti il 17.11.2008, col quale era stata riconosciuta alla Carletti la facoltà di realizzare un terrazzo vista-mare che avrebbe incrementato il valore della sua abitazione consentendo alla Cesaroni di usufruire di tale manufatto quale tetto di un locale di disimpegno, mentre in realtà la CTU aveva solo omesso di accertare la diminuzione di valore dell’immobile della Carletti derivante dalle asserite violazioni delle servitù prediali negative asseritamente costituite con l’atto del notaio Guido Bucci del 20.12.1986 ritenendo esistenti delle mere obbligazioni personali della Carletti e del Battaglia.
Anche tale motivo deve ritenersi assorbito dall’accoglimento dei primi due motivi relativi all’accertamento della situazione giuridica a monte convenzionalmente costituita a favore della Carletti sulla quale si è poi innestato l’accordo scritto concluso dalla Carletti e dalla Cesaroni il 17.11.2008 ed il recesso della Cesaroni del 10.12.2008. Col sesto motivo entrambi i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360 comma primo n.
3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., ed in relazione all’art. 360 comma primo n.
4) c.p.c. la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 115 comma primo c.p.c. per travisamento del tenore delle difese delle parti processuali, per avere la Corte d’Appello condannato la parte attrice, anziché Cesaroni Daniela, al pagamento delle spese processuali di primo grado a favore dei terzi chiamati Battaglia Savino e Bucci Guido, ancorché gli stessi fossero stati coinvolti in causa dalla Cesaroni per una loro distinta responsabilità contrattuale per non averla informata circa la sussistenza delle servitù prediali sulla porzione immobiliare da lei acquistata dal Battaglia per atto del notaio Bucci del 17.7.2007, nonostante l’atto costitutivo delle servitù prediali della Carletti rogato dallo stesso notaio il 20.12.1986 fosse stato trascritto nei registri immobiliari e reso quindi opponibile a terzi.
Proseguono i ricorrenti deducendo che la Corte ha erroneamente affermato che la chiamata in causa dei suddetti terzi da parte della Cesaroni si sarebbe resa necessaria per le numerose contestazioni degli attori sull’interpretazione dell’atto costitutivo, mentre in realtà la Carletti si era limitata ad invocare l’atto costitutivo come causa petendi dell’actio confessoria servitutis esercitata ed era stata semmai la Cesaroni acontestare che quell’atto avesse costituito delle servitù prediali negative, sostenendo che si trattasse di semplici obbligazioni reciproche assunte dalla Carletti e dal Battaglia.
Col settimo motivo il solo Dova Paolo lamenta la nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 comma primo n.
4) c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 comma primo n.
5) c.p.c. per violazione dell’art. 115 comma primo c.p.c. per avere la Corte d’Appello condannato Dova Paolo in solido con Carletti Bianca Maria alla rifusione delle spese processuali di primo grado a favore dei terzi chiamati, Bucci Guido e Battaglia Savino, ed al pagamento delle spese processuali di secondo grado a beneficio di Cesaroni Daniela, benché le chiamate in causa dei terzi fossero correlate alle contestazioni relative alla titolarità dei diritti reali sull’immobile di Sirolo (AN) via Monte Colombo n. 15, alla quale Dova Paolo era totalmente estraneo, e benché in secondo grado il Dova si fosse costituito solo per contrastare l’erronea richiesta della Cesaroni di una sua condanna in solido con la Carletti alla rifusione delle spese processuali di primo grado dei terzi chiamati.
Il sesto ed il settimo motivo di ricorso, esaminabili congiuntamente perché relativi alla regolamentazione delle spese processuali, devono ritenersi assorbiti per effetto dell’accoglimento dei primi due motivi di ricorso, in quanto il governo delle spese di lite dovrà essere regolato secondo l’esito finale della lite sia in ordine al rapporto processuale tra le parti originarie, sia in ordine alle spese processuali dei terzi chiamati. La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione all’accoglimento dei primi due motivi, assorbiti gli altri, con rinvio alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione, che provvederà