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Ordinanza — n. 27204/2023 — snciv Generato dall'IA

Contract invalidity bars unjust enrichment claim; court rejects request for lost profits under Art. 2041 Civil Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27204/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Felice Scaffidi against a lower court ruling that rejected his claim for payment under Article 2041 of the Civil Code. Scaffidi argued that despite the contract's nullity due to lack of authorization, he was entitled to compensation for the value of work performed. The court held that an invalid contract cannot generate a right to lost profits, limiting remedies to actual out-of-pocket expenses proven by the plaintiff.

Regesto Legislator

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Art. 2041 c.c.; Art. 2042 c.c.; Art. 2043 c.c.: A party performing under an invalid contract cannot claim lost profits or the value of the work as if the contract were valid, as the restitutory nature of the remedy must not neutralize the original invalidity.

Parole chiave

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invalid contract unjust enrichment lost profits Article 2041 Civil Code subcontracting authorization pagamento del subappaltatore responsabilità dell'appaltatore contratto di appalto

Disposizioni normative citate

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Art. 2041 c.c.
646 e che la domanda subordinata di condanna ex art. 2041 cod.
Art. 2042 c.c.
Non a caso, infatti, nell’art. 2042 cod.
Art. 2043 c.c.
è prospettato soltanto un indennizzo del pregiudizio per riparare lo squilibrio seguito all’ingiustificato spostamento patrimoniale, laddove nell’art. 2043 cod.
Art. 21 Law 646/1982
163/2016 il Tribunale di Gorizia, rilevato che il contratto di subappalto era nullo per difetto di autorizzazione della stazione appaltante ex art. 21 l egge 13/09/19 82 n.
Art. 13 DPR 115/02
14 - 3 - 20 23 - 6 - Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
art. 2041 cod. civ
646 e che la domanda subordinata di condanna ex art. 2041 cod. civ.
art. 360 cod. proc. civ
3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione degli art.
art. 21 legge 13/09
Questa Corte ha già affermato che l’art. 21 legge 13/09/1982 n.
art. 2042 cod. civ
Non a caso, infatti, nell’art. 2042 cod. civ.
art. 2043 cod. civ
è prospettato soltanto un indennizzo del pregiudizio per riparare lo squilibrio seguito all’ingiustificato spostamento patrimoniale, laddove nell’art. 2043 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 23385 del 11/09/2008
Sez. U, Sentenza n. 23385 del 11/09/2008).
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18849- 2018 proposto da: SCAFFIDI FELICE quale titolare dell’impresa individuale CAR ESTERO COSTRUZIONI, elettivamente domiciliato in Roma, via A. Musa 12/A , presso lo studio dell'avv. Fabrizio Pertica, dal quale è rappresentato e difeso con l’avv.Pierluigi Fabbro, giusta procura in calce al ricorso ; -ricorrente - contro S.C.P.A. CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO «CIRO MENOTTI», in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, v ia Fauro Ruggiero 43 , presso lo studio dell'avv.prof. Ugo Petronio dal quale è rappresentata e difesa con l’avv.

Roberto Pinza , giusta procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente – Ric. 2018n.18849sez. S2 - ud. 14 - 3 - 20 23 - 2 - e contro COOP 3 SOC. COOP. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata - avverso la sentenza n.909/2017 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE , pubblicatail 14/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/3/2023dal consigliere PATRIZIA PAPA; lette le memorie delle parti. FATTI DI CAUSA 1.Felice Scaffidi, nella qualità di titolare di Car Estero costruzioni, attuale ricorrente, convenne in giudizio Coop 3 e il Consorzio Nazionale cooperative di produzione e lavoro Ciro Menotti, esponendo che aveva realizzato in subappalto per Coop 3 alcuni lavori percui la cooperativa aveva a sua volta ricevuto incarico dal Consorzio, a cui erano stati ancor prima commissionati da Autovie Venete spa; chiese la condanna in solido dei convenuti Cooperativa e C onsorzio al pagamento del corrispettivo maturato per i lavori svolti o, in subordine, del credito maturato ex art.2041 cod. civ..

2. Con sentenza n. 163/2016 il Tribunale di Gorizia, rilevato che il contratto di subappalto era nullo per difetto di autorizzazione della stazione appaltante ex art. 21 l egge 13/09/19 82 n. 646 e che la domanda subordinata di condanna ex art. 2041 cod. civ. non poteva essere accolta per gli stessi motivi, rigettò le domande.

3. Con sentenza n.909/2017,la Corte d’appello di Trieste rigettò l’impugnazionedi Scaffidi, ribadendo la nullità del contratto ex art. 21 anche nell'ipotesi in cui ricorresse un’estensione di un subappalto già perfezionato; ritenuta, quindi, ammissibile la domanda ex art. 2041 Ric. 2018n.18849sez. S2 - ud. 14 - 3 - 20 23 - 3 - cod. civ. limitatamente al solo rimborso dei costi e delle spese sostenute, la rigettò per difetto di prova sul punto.

4. Avverso questa sentenza Car Estero ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi; ha resistito con controricorso il Consorzio;Coop 3 non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, il ricorrente ha prospettato, in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione degli art. 21 della legge 646 / 1982 e 1418 cod. civ.: la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto la nullità del contratto perché la condotta posta in essere non costituisce illecito penale e, in ogni caso, l’art. 21 non sarebbe applicabile alla fattispecie perché si tratterebbe soltanto di una semplice estensione del valore economico del subappalto già perfezionatosi tra le parti e già autorizzato. 1.1.

Il primo profilo è infondato. Questa Corte ha già affermato che l’art. 21 legge 13/09/1982 n. 646, identificando un reato di pericolo nel subappalto di opere pubbliche non preventivamente assentito, allo scopo di tutelare preventivamente la collettività dalla ingerenza mafiosa o della criminalità organizzata nella esecuzione di opere pubbliche, estende la sanzione di nullità per contrarietà ad un divieto espresso di legge a tutti gli eventuali e successivi subappalti, pena la agevole elusione del dettato normativo; non è perciò rilevante la condotta in concreto dei contraenti. (Cass.

Sez. 2, n. 713 del15/01/2014; Sez. 2, n. 3950 del 18/02/2008;Sez. 1, n. 11131 del 16/07/2003). In tal senso e per la medesima ragione risulta infondato anche il secondo profilo ed è irrilevante l’assoluzione pronunciata da Cass. pen. Sez. 6, n. 12821 del 11/03/2013 in un’ipotesi di estensione non autorizzata. Ric. 2018n.18849sez. S2 - ud. 14 - 3 - 20 23 - 4 - L’oggetto del contratto (la specificazione di importi e lavori) doveva comunque essere controllata dalla stazione appaltante , non soltanto quanto alla non ricorrenza di « casi previsti d all'articolo 10 - quinquies della L. 31 maggio 1965, n. 575»(all’epoca dei fatti ancora in vigore) e al possesso, da parte del subappaltatore, « dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori»,ma anche per il « previo accertamen to dei requisiti di idoneità tecnica del subappaltatore».

Come precisatodal Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro “CIRO MENOTTI” la Stazione appaltante, dopo aver autorizzato tre subappalti per il complessivo importo di Euro 215.000,aveva negato l’autorizzazione all’estensione del subappalto per la categoria OG1 per l’importo di Euro100.000,00 espressamente motivando il diniegocon ragioni pubblicistiche ed imperative, rilevando la insussistenza di requisiti di capacità tecnica ed economica;l’importo del subappalto autorizzato era perciò inferiore a quello dei lavori che il ricorrente ha dedotto di aver svoltoe correttamente la Corte d’appello ne ha escluso la validità.

2. Con il secondo motivo subordinato, il ricorrente halamentato, in riferimento ai n. 3 e 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione dell'art.2041 cod. civ. in relazione agli art . 115 e 116, 191 e 244 cod. proc. civ. : la Corte d’appello avrebbe infondatamente ritenutonon rilevanti le prove richieste, laddove la c.t.u. era necessaria «per valutare l’entità e il valore economico delle opere svolte» e le circostanze articolate per l’interrogatorio formale e la prova per testi (riportate in ricorso) erano finalizzate a provare l’avvenuta stipula di un contratto per facta concludentiae l’esecuzione dei lavori. 2.1.

Il motivo è inammissibile perché inconferente rispetto alla ratio decidendi posta dalla Corte d’appello a fondamento del rigetto della domanda ex art. 2041 cod. civ.. Ric. 2018n.18849sez. S2 - ud. 14 - 3 - 20 23 - 5 - L'esecutore di una prestazione in forza di un contratto invalido non può pretendere, per compensare la diminuzione patrimoniale subita, di ottenere quanto avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace,perché l’esigenza restitutoria che fonda l’istituto comunque non può neutralizzare sostanzialmente l’invalidità originaria o sopravvenuta di quel rapporto.

Non a caso, infatti, nell’art. 2042 cod. civ. è prospettato soltanto un indennizzo del pregiudizio per riparare lo squilibrio seguito all’ingiustificato spostamento patrimoniale, laddove nell’art. 2043 cod. civ. è previsto il risarcimento del danno ingiusto e, cioè, l’integrale reintegrazione della situazione patrimoniale alteratasi per effetto di un’illecita ingerenza (v. Sez. U, Sentenza n. 23385 del 11/09/2008). La Corte territoriale ha, perciò, ritenuto irrilevanti le prove offerte perché l’attore appellante avrebbe dovuto indicare specificamente –e provare - gli esborsi sostenuti quali costi dei materiali, della manodopera e della progettazione: l’indennizzo, infatti,avrebbe potuto essergli riconosciuto soltanto in riferimento alle utilità e valori già sussistenti nel suo patrimonio alla conclusione del contratto invalido, poi perduti in conseguenzadella realizzazione dell’opera, nei limiti cioè dell’arricchimento; la c.t.u., invece, è stata inammissibilmente chiesta per determinare il valore delle opere compiute e le circostanze offerte a prova non risultano rilevanti ai fini suesposti.

3. Il ricorso è perciò, respinto con conseguente condanna di Felice Scaffidi, nella qualità di titolare di Car Estero costruzioni, al rimborso delle spese processuali in favore del Consorzio Nazionale cooperative di produzione e lavoro Ciro Menotti, liquidate in dispositivo in relazione ai parametri fissati per le cause di valore indeterminabile e complessità elevata. Non vi è luogo a statuizione sulle spese nei confronti di Coop 3 che non ha svolto difese. Ric. 2018n.18849sez. S2 - ud. 14 - 3 - 20 23 - 6 - Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna Felice Scaffidi, nella qualità di titolare di Car Estero costruzioni, al rimborso, in favore del Consorzio Nazionale cooperative di produzione e lavoro Ciro Menotti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R.