Italian Supreme Court dismisses appeal on loan dispute, upholding lower court's evidence evaluation despite death of party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed Clementina Castaldo's cassation appeal against Marco Renna regarding a disputed loan repayment. Castaldo argued the appellate court erred in evaluating witness testimony and bank transfers, claiming she fulfilled her burden of proof. The court rejected these claims, stating that evidence assessment is the exclusive domain of the trial judge and remains unchallengeable in cassation if properly motivated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 115, 116 c.p.c.; Art. 2697 c.c.: The Supreme Court cannot re-evaluate evidence or substitute its own assessment for the trial judge's reasoned evaluation of facts and witness credibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19978/2019 R.G. proposto da : CASTALDO CLEMENTINA, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA DELLE QUATTRO FONTANE, 10, presso lo studio dell’avvocato GHIA LUCIO (GHILCU42H04F839G),rappresentata e difes a dall'avvocato SACCONE NICOLA (SCCNCL52H05A662P); -ricorrente- contro RENNA MARCO; -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 5895/2018,depositata i l 20/12/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. Marco Renna aveva proposto opposizione al decreto che gli aveva ingiunto di pagare euro 10.000 in favore di Clementina Castaldo. Il Tribunale di Napoli ha accolto l’opposizione e ha revocato il decreto ingiuntivo; ha poi rigettato la domanda riconvenzionale dell’opponente (di condanna di Clementina Castaldo al pagamento dei danni morali causati dal comportamento diffamatorio del ricorrente).
2. Clementina Castaldo ha proposto appello. La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza 20 dicembre 2018, n. 5895, ha rigettato il gravame.
3. Clementina Castaldo ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello. L’intimato Marco Renna non ha proposto difese. Il difensore della ricorrente, con atto datato 9 giugno 2023, ha dichiarato l’avvenuto decesso della sua assistita (e ha depositato il certificato di morte) e ha chiesto a questa Corte di “dichiarare l’interruzione del processo, ovvero non luogo a provvedere”. Quanto alla richiesta di dichiarare “non luogo a provvedere”, si tratta di espressione atecnica della quale non è chiaro il significato; circa la dichiarazione di interruzione del processo va invece precisato che “nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l'istituto dell'interruzione del processo, con la conseguenza che lamorte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo” (così Cass. n. 1757/2016). CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in quattro motivi.
1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art.360, n. 5 c.p.c. “violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c.”: la ricorrente ha assolto il proprio onere della prova, avendo erroneamente la Corte d’appello ritenuto che fosse l’attrice a dovere provare l’infondatezza dell’eccezione dell’opponente, ossia che il prestito era stato dato a Renna personalmente e non alla gioielleria.
2. Il secondo motivo lamenta, in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c. “violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c, 2697 c.c.”: la Corte d’appello ha “inspiegabilmente” ritenutoche la ricorrente non avesse offerto la prova dei fatti costitutivi della pretesa, ovvero che il prestito di euro 15.000 fosse stato erogato in favore di Marco Renna e non della società, della quale l’opponente era socio e legale rappresentante e ciò “pur in presenza di ben tre deposizioni testimoniali precise, univoche e concordanti”.
3. Il terzo motivo lamenta, in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c. “violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c.”: la Corte d’appello ha attribuito decisiva importanza al fatto che l’importo di euro 15.000 fu accreditato con due distinti bonifici su due distinti conti correnti e che l’importo più consistente, di euro 12.000, sia stato pagato sul conto intestato alla società, con argomentazioni “francamente incomprensibili, contraddittorie e fondate sul nulla assoluto”.
4. Il quarto motivo lamenta, in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c. “violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c.”: la Corte d’appello ha erroneamente condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado e questo quando aveva già erroneamente “negato il diritto [della ricorrente] a ricevere le somme effettivamente erogate”, conseguenza “ingiusta ed eccessivamente penalizzante”. I primi tre motivi sono tra loro strettamente connessi. Nei tre motivi (come d’altro canto nel quarto, v. infra ) si richiama il parametro di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., non contestando però l’omesso esame di fatti storici (cfr. al riguardo la pronuncia delle sezioni unite n. 8053/2014), ma focalizzando l’attenzione nel primo motivo sulla regola dell’onere della prova, nel secondo motivo sulla valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni rese da tre testimoni e nel terzo sulla valutazione dei bonifici effettuati dalla ricorrente.
Quanto alle denunciate violazioni di legge, la Corte d’appello non ha addossato il rischio della mancata prova violando l’art. 2697 c.c.: ha correttamente osservato che, essendo la ricorrente attrice in senso sostanziale, spettava a lei provare che la somma era stata data a Renna e non alla società, anche a fronte del fatto incontestato che uno dei due bonifici (quello di euro 12.000) era intestato alla società e la ricorrente ha agito per la restituzione di euro 10.000. Quanto alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., la ricorrente chiede a questa Corte di legittimità una rivalutazione delle prove, in particolare delle prove testimoniali e del bonifico di 12.000 euro cui si è già fatto cenno, rivalutazione inammissibile in quanto la valutazione delle prove spetta al giudice di merito ed è incensurabile in cassazione ove – come nel caso in esame –sia motivata (v. le pagg. 8-11 della sentenza impugnata).
Il quarto motivo non può essere accolto. A prescindere dal poco comprensibile richiamo al parametro di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., si contesta la condanna alle spese della ricorrente, condanna necessaria a fronte dell’integrale rigetto dell’appello. II. Il ricorso va pertanto respinto. Non vi è pronuncia sulle spese, non avendo l’intimato svolto difese nel presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Sussistono, exart. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello