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Ordinanza — n. 27087/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on simulated contracts, upholding lower courts' finding of absolute simulation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27087/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the appeal filed by the borrowers against the bank's claim for the nullity of two property sales. The lower courts had found absolute simulation, meaning the transfers were fake to hide assets from the bank's enforcement action. The Court affirmed this finding, noting that the appeal's main argument regarding the value of the cause was factually incorrect and that the lower courts properly exercised their discretion on legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 1417 cod. civ.; The power to evaluate the conditions for the compensability of judicial costs belongs to the court of first instance and is not subject to review in cassation, except when a victorious party is condemned.

Parole chiave

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absolute simulation judicial costs compensability cassation review property transfer enforcement action legal expenses esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 1417 cod. civ.
1375/2020, rigettò l’impugnazione dei convenuti, assumendo provata la simulazione assoluta (costituente la domanda principale attorea) e, spiegando, altresì, che l’azione di simulazione può essere esperita dal terzo che ne abbia interesse senza soggiacere alle limitazioni di prova di cui all’art. 1417 cod.
Art. 91 c.p.c.
– la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art.
Art. 1, comma 17 legge n. 228/12
115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento d
art. 1417 cod. civ
1375/2020, rigettò l’impugnazione dei convenuti, assumendo provata la simulazione assoluta (costituente la domanda principale attorea) e, spiegando, altresì, che l’azione di simulazione può essere esperita dal terzo che ne abbia interesse senza soggiacere alle limitazioni di prova di cui all’art. 1417 cod.
art. 116 c.p
16016/2021), essendosi affermato che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c.
art. 115 c.p
art. 91 cod. proc. civ
– la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ.
art. 24 Cost
55/2014e 37/2018, nonché dell’art. 24 Cost.
art. 91 c.p
– la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 17328/2021 R.G. proposto da: DORMICCHI QUIRINO, BONDI RENATA, DORMICCHI DORIS, FELIGIONI GIOVANNA, elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato EMANUELE ALUIGI, giusta procura in atti; –ricorrenti – contro BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PERGOLA E CORINALDO SOC. COOP., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato LORETTA LANCIA, giustaprocura in atti; –controricorrente – avverso la sentenza n. 1375/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 22/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2023 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO; Osserva:

1. La vicenda che viene sottoposta al vagliodi questa Corte può riassumersi, per quel che ancora rileva, in breve nei termini seguenti: - la Banca di Credito Cooperativo di Pergola convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Urbino, Quirino D ormicc hi, Renata Bondi, Doris Dormicchi e Giovanna Feligioni, perché fosse dichiarata l’inefficacia o la nullità di due contratti con i quali i convenuti avevano venduto immobili di loro proprietà; -l’attrice, in particolare, espose che i contratti indicati erano, in via principale, da reputarsi affetti da simulazione assoluta, allo scopo di sottrarre i beni alienati, all’azione esecutiva della Banca; invero, l’Istituto di credito, il quale intratteneva rapporti di conto corrente con la s.r.l.

Immobiliare, nel 2006 aveva concesso credito a detta società, dietro il rilascio di fideiussione di Quirino Dormicchi, Renata Bondi ed Erika Marini, e successivamente un mutuo ipotecario di € 125.000,00, oltre al rinnovo degli affidamenti già concessi per l’ulteriore somma di € 75.000,00, ma la società debitrice non aveva provveduto a pagare neppure la prima rata; di conseguenza, la creditrice aveva ottenuto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti dei debitori per complessivi € 201.425,75, oltre accessori; nelle more i garanti avevano alienato i propri beni immobili nel modo seguente: con il primo atto, intervenuto fra i coniugi Renata Bondi e Quirino Dormicchi (socio della s.r.l.

Immobiliare) e la figlia Doris Dormicchi; con il secondo atto, intervenuto tra Quirino Dormicchi e Renata Bondi e Giovanna Feligioni (moglie del figlio dei fideiussori), così procurando l’insufficienza patrimoniale dei fideiussori.

2. Il suddetto Tribunale, con sentenza n. 375/2016, acco lse la domanda, dichiarò la simulazione assoluta dei due contratti e, pertanto, la loro inefficacia.

3. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 1375/2020, rigettò l’impugnazione dei convenuti, assumendo provata la simulazione assoluta (costituente la domanda principale attorea) e, spiegando, altresì, che l’azione di simulazione può essere esperita dal terzo che ne abbia interesse senza soggiacere alle limitazioni di prova di cui all’art. 1417 cod. civ. e senza che occorra riscontrare la sussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria. Condannò, infine, gli appellanti al pagamento delle spese, liquidate in complessive € 9.515,00, di cui € 2.835,00 per la fase di studio, € 1.820,00 per la fase introduttiva ed € 4.860,00 per la fase decisionale, oltre accessori.

4. Quirino Dormicchi, Renata Bondi, Doris Dormicchi e Giovanna Feligioni ricorrono avverso la suddetta sentenza d’appello sulla base di due motivi, ulteriormenteillustrati da memoria. L’intimata resiste con controricorso.

5. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano – in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 1414, 1417, 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ. Essi assumono che la sentenza impugnata ha confuso i presupposti per la declaratoria di simulazione assoluta con quelli per l’azione revocatoria, che, al più, la controparte avrebbe potuto esperire. Sotto altro profilo, evidenziano che i contratti non erano simulati, stante che il prezzo delle compravendite risultava essere stato pagato, come dai documenti esibiti, nel mentre, essendo Doris Dominicchi la figlia del Dormicchi Quirino , era del tutto scontato che il pagamento residuo fosse stato rateizzato senza iscrizione ipotecaria. 5.1 .

La doglianza non supera il vaglio d’ammissibilità. La sentenza fonda la decisione sui seguenti argomenti: - la domanda di simulazione, essendo stata proposta da un terzo, non soggiace alle limitazioni probatorie di cui all’art. 1417 cod. civ.; -descrive la posizione debitoria degli alienanti; -specifica che le vendite erano avvenute in favore della figlia e della nuora dei fideiussori, con pagamenti rateali e senza iscrizione ipotecaria; - valuta tali elementi nel loro i nsieme precisi e concordanti al fine di dimostrare la simulazione assoluta degli atti.

La finalità di sottrarre al creditore la garanzia rappresentata dagli immobili costituisce, all’evidenza, argomento motivazionale, ma non importa in sé l’evocazione dell’azione revocatoria e di conseguenza non occorrevano i presupposti di essa. La ricostruzione probatoria, come noto, anche qualora sostenuta dall’asserita violazione degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., non può essere contestata in questa sede, poiché, come noto, l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito non è, in questa sede, sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., ad es., Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299).

Punto di diritto, questo, che ha trovato recente conferma nei principi enunciati dalle Sezioni unite in epoca recente (sent. n. 20867/2020, conf. Cass. n. 16016/2021), essendosi affermato che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione.

Si è, inoltre , precisato che, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c..

Sotto altro profilo, è del tutto palese che attraverso la denunzia di violazione di legge i ricorrenti sollecitano - non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente - un improprio riesame di merito ( v - , da ultimo, S.U. n. 25573/2020).

6. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano – con riferimento all’art. 360, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. e dei dd.mm. nn. 55/2014e 37/2018, nonché dell’art. 24 Cost. Viene dedotto che la Corte marchigiana aveva provveduto a liquidare le spese sulla base del credito vantato dalla Banca, ammontante a € 201.425,75. Per contro si era provato che con la sentenza n. 15/2016 il Tribunale di Urbino aveva ridotto il detto ammontare a soli 48.000,00. Si aggiunge che anche il Tribunale aveva errato nel quantificare le spese e, in ogni caso, nel non averle compensate, tenuto conto della sussistente garanzia patrimoniale ben superiore a € 48.000,00. 6.1 .

La doglianza aggredisce la decisione di primo grado e quella d’appello (come risulta evidente dal prospetto posto in fine al motivo). La censura riguardante la liquidazione di primo grado è inammissibile, non avendo i ricorrenti affermato di aver esposto motivo d’appello sul punto. Quella riguardante l’appello è infondata. Innanzitutto, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il potere di valutare la sussistenza delle condizioni per la compensabilità in tutto o in parte delle spese giudiziali appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, salvo che nel caso in cui si provveda alla condanna di una parte vittoriosa, laddove viene in rilievo propriamente una violazione dell’art. 91 c.p.c.

Si osserva, inoltre, quanto alla restante parte della censura, che il valore della causa non era costituito dal credito della Banca attrice (ciò priva di significato l’asserto secondo il quale si sarebbe dovuto tenere conto del minor credito successivamente quantificato dal giudice competente), bensì dal valore (corrispettivo) dei contratti dichiarati simulati (proprio perché la domanda presa in esame e accolta è quella di simulazione assoluta, essendo rimasta non scrutinata, perché subordinata, quella revocatoria); valore che, a dire degli stessi ricorrenti, era ben superiore al credito in origine esposto in domanda dalla controricorrente (a pag. 10 del ricorso, al secondo rigo, vengono dichiarati pretesi pagamenti, a titolo di corrispettivo, per € 440.000,00).

Proprio per questo errano i ricorrenti a lamentare una discrasia tra “disputatum” e “decisum”, che, nella specie, in disparte a ogni altra considerazione, coincidono puntualmente.

7. In definitiva, il ricorso deve essere integralmente rigettato. Le spese legali seguonola soccombenza e si liquida no , a carico dei ricorrenti (in solido) e in favore della controricorrente, nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, a l pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento d