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Ordinanza — n. 27076/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows claim by holding seller's tacit recognition of defects interrupts the one-year warranty prescription period.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27076/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's judgment which dismissed the buyer's warranty claim. The buyer argued that the seller's acknowledgment of defects interrupted the one-year prescription period, while the lower court found no explicit obligation to repair but ignored the prescription issue entirely. The supreme court ruled that the seller's tacit recognition of vices interrupts the annual warranty prescription, thereby preventing the claim from being time-barred.

Regesto Legislator

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Art. 1495, III comma cod. civ.; Art. 2944 cod. civ.: The seller's tacit recognition of defects in the sold item interrupts the one-year warranty prescription period, preventing the expiration of the buyer's right to claim damages.

Parole chiave

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warranty prescription tacit recognition interruption of limitation seller obligations consumer protection garanzia per i difetti della cosa ricorso per inadempienza difetti materiali

Disposizioni normative citate

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Art. 1495 cod. civ.
2151 del 2018, la Corte d'Appello rigettò l'appello di I.R.C.A., pur riqualificando il contratto in compravendita e quindi applicando la disciplina dell'art. 1495 cod. civ. , perché ritenne comunque effettuato il riconoscimento dei vizi.
Art. 2944 cod. civ.
civ., cosicché la prescrizione annuale deve ritenersi - senza dubbio con riferimento all'azione risarcitoria -interrotta, a norma dell'art. 2944 cod. civ., per effetto del riconoscimento, da parte del venditore, del diritto del compratore alla garanzia (Cass.
Art. 2943 cod. civ.
art. 1495 cod. civ
2151 del 2018, la Corte d'Appello rigettò l'appello di I.R.C.A., pur riqualificando il contratto in compravendita e quindi applicando la disciplina dell'art. 1495 cod. civ.
art. 360 cod. proc. civ
3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la società ricorrente ha lamentato la violazione dell'articolo 112 cod.
articolo 112 cod. proc. civ
civ., la società ricorrente ha lamentato la violazione dell'articolo 112 cod. proc. civ.: la Corte d’Appello avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccezione di prescrizione ex art.
art. 1495 comma 3 cod.civ
civ.: la Corte d’Appello avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccezione di prescrizione ex art. 1495 comma 3 cod.civ.
art. 2944 cod. civ
civ., cosicché la prescrizione annuale deve ritenersi - senza dubbio con riferimento all'azione risarcitoria -interrotta, a norma dell'art. 2944 cod. civ., per effetto del riconoscimento, da parte del venditore, del diritto del compratore alla garanzia (Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, n. 16766 del 2019
riguardano tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di qualità della cosa pattuita e, pertanto, anche quella di risarcimento dei danni relativi (Cass. Sez. 2, n. 16766 del 2019; Sez.
Cass. Sez. 2, n. 1218 del 17/01/2022
Cass. Sez. 2, n. 23970 del 22/10/2013
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32203- 2018 proposto da: I.R.C.A. INDUSTRIA RESISTENZE CORAZZATE E AFFINI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, Largo di Torre Argentina 11 , presso lo studio dell'avv. Andrea Lazzaretti dal quale è rappresentat a e difes a con gli avv.ti Aldo Roveda e Carlo Ginevra, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro ASTREL GROUP s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Udine, presso lo studio dell'avv.

Fabrizio Dalla Costa dal quale èrappresentato e difes o , giu sta procura a margine del controricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -controricorrente - Ric. 2018n.32203sez. S2 - ud. 14 - 3 - 20 23 - 2 - avverso la sentenza n. 2151/2018della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, pubblicatail 25/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/3/2023dal consigliere PATRIZIA PAPA; lette le memorie dellaricorrente. FATTI DI CAUSA 1.Con sentenza n.557 del 2015, il Tribunale di Treviso accolse la domanda di risarcimento del danno proposta da Astrel s.r. l . nei confronti di I.R.C.A.s.p . a . per la non corretta esecuzione di numerose forniture di resistenze elettriche scaldanti e condannò la convenuta società al pagamento della somma di Euro 190.838 maggiorata di interessi legali.

Il primo giudice qualificò il rapporto quale appalto, quindi ritenne che I.R.C.A. avesse riconosciuto le criticità riscontrate e si fosse impegnata a porvi rimedio, con conseguente svincolo dell'azione proposta dai termini di prescrizione di decadenza e assoggettamento alla sola prescrizione ordinaria ex art. 2946cod. civ.. Con sentenza n. 2151 del 2018, la Corte d'Appello rigettò l'appello di I.R.C.A., pur riqualificando il contratto in compravendita e quindi applicando la disciplina dell'art. 1495 cod. civ. , perché ritenne comunque effettuato il riconoscimento dei vizi.

In particolare, in motivazione affermò che la missiva presa a riferimento dal primo giudice non potesse essere intesa come un esplicita assunzione dell’obbligo a provvedere all'eliminazione del difetto, ma costitui sse comunque un riconoscimento delle problematiche che sino ad allora si erano manifestate; non esaminò però l’eccepita prescrizione dell’azione come riproposta da I.R.C.A.con i motivi di appello; rilevò soltanto che I.R.C.A. aveva provveduto a sostituire il sistema di saldatura originario con altro differente e che aveva perciò richiesto in via riconvenzionale una maggiorazione del Ric. 2018n.32203sez.

S2 - ud. 14 - 3 - 20 23 - 3 - corrispettivo rispetto a quello inizialmente convenuto; affermò che questo comportamento fosse incompatibile con l'intenzione di respingere la pretesa del compratore o di far valere la decadenza dal diritto alla garanzia. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione I.R.C.A., affidandolo a tremotivi; Astrel ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la società ricorrente ha lamentato la violazione dell'articolo 112 cod. proc. civ.: la Corte d’Appello avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccezione di prescrizione ex art. 1495 comma 3 cod.civ. che formava oggetto del secondo motivo d’appello, con conseguente violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. 1.2.

Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., I.R.C.A. ha prospettato l’omesso esame di fatto decisivo del giudizio che ha formato oggetto di contraddittorio tra le parti: la Corte non avrebbe considerato che dalla data di consegna dei beni del 3 ottobre 2008 e dalla comunicazione di riconoscimento dei vizi del 23 dicembre 2008 al primo successivo atto di interruzione della prescrizione, cioè la diffida del 3 marzo del 2010, è comunque decorso più di un anno. 1.3. Con il terzo motivo la società ha sostenuto, in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1495 cod. civ. : il riconoscimento dei vizi incide esclusivamente sulla denuncia, rendendola non necessariae può al più essere considerato alla stregua di un atto interruttivo, con la conseguenza che dal verificarsi dello stesso il termine prescrizionale breve inizia ex novo a decorrere.

La stessa Corte ha contraddittoriamente escluso che al riconoscimento fosse seguita Ric. 2018n.32203sez. S2 - ud. 14 - 3 - 20 23 - 4 - l’assunzione dell’impegno all’eliminazione e ciononostante non ha riconosciuto l’intervenuta prescrizione.

2. Il primo motivo è fondato. Deve premettersi, in diritto, che i termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 cod. civ. riguardano tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di qualità della cosa pattuita e, pertanto, anche quella di risarcimento dei danni relativi (Cass. Sez. 2, n. 16766 del 2019; Sez. 2, n. 1218 del 17/01/2022). Al II comma dell’art. 1495 cod. civ. è previsto che il riconoscimento dei vizi della cosa venduta rend a la denunzia non necessaria e tale riconoscimento può avvenire , oltre che in forma espressa, anche tac itamente e cioè mediante il compimento di atti incompatibili con l'intenzione di respingere la pretesa del compratore o di far valere la decadenza dal diritto alla garanzia (Cass.

Sez. 2, n. 23970 del 22/10/2013). Al III comma, quindi, l’art. 1495 cod. civ. dispone che l'azione di garanzia per vizi della cosa venduta si prescriva«in ogni caso» in un anno dalla consegna: ciò significa che questotermine decorre anche se il compratore non abbia scoperto il vizio o per il riconoscimento del vizio da parte del venditore sia esclusa la decadenza; in tale secondo caso, tuttavia, il termine annuale suddetto non si sottraealle cause di interruzione di cui agli artt. 2943 e segg. cod. civ., cosicché la prescrizione annuale deve ritenersi - senza dubbio con riferimento all'azione risarcitoria -interrotta, a norma dell'art. 2944 cod. civ., per effetto del riconoscimento, da parte del venditore, del diritto del compratore alla garanzia (Cass.

Sez. 2, n. 16766 del 2019 cit ., con richiami). La Corte d’appello non si è confrontata con le norme e i principi suindicati: ha affermato, infatti, (pag. 6 della sentenza, ultimo capoverso) che la missiva spedita a mezzo fax in data 23/12/2008 Ric. 2018n.32203sez. S2 - ud. 14 - 3 - 20 23 - 5 - «quantunque non possa essere intesa come un esplicito obbligo a provvedere all’eliminazione del difetto, costituisce un riconoscimento delle problematiche che sino ad allora si erano manifestate» ed ha escluso, perciò, la decadenza dalla garanzia.

Tuttavia, pur non avendo ravvisato alcuna assunzione di un obbligo all’eliminazione dei vizi, la Corte ha poi omesso di esaminare la fondatezza dell’eccezione di prescrizione sollevata da I.R.C.A. , riportatain sentenza come riproposta con i motivi di appello. 2.2. Dall’accoglimento del primo motivo consegue logicamente l’assorbimento della seconda e della terza censura.

3. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione perché provveda all’esame della fondatezza dell’eccezione di prescrizione in applicazione delle norme e dei principi suindicati e statuisca altresì sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso , assorbiti gli altri ; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese di le