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Ordinanza — n. 27043/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for revocation due to failure to meet the strict sixty-day statutory time limit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27043/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal for revocation inadmissible because it was filed significantly beyond the mandatory sixty-day deadline. The appellant sought to overturn a prior judgment based on specific grounds, but the procedural filing occurred months after the decision's publication. Consequently, the court rejected the request and ordered the appellant to bear the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; Art. 395 n. 4 c.p.c.: The appeal for revocation is strictly time-bound, and failure to file within sixty days of notification renders the request inadmissible regardless of the merits of the alleged vices.

Parole chiave

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appeal for revocation statutory time limit procedural inadmissibility Corte di Cassazione contributo unificato dichiarazione fiscale tardiva opposizione tardiva istanza di ricusazione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis cod. proc. civ.
propone ricorso ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., chiedendo revocarsi la sentenza di cui sopra in relazione ad un prospettato vizio riconducibile all’art.
Art. 395 n. 4 c.p.c.
civ., chiedendo revocarsi la sentenza di cui sopra in relazione ad un prospettato vizio riconducibile all’art. 395 n.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art.
art. 391-bis cod. proc. civ
propone ricorso ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., chiedendo revocarsi la sentenza di cui sopra in relazione ad un prospettato vizio riconducibile all’art.
art. 1, comma 17 legge n. 228/12
115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3671/2023 R.G. proposto da: THE PASSION FACTORY FINANZIARIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in MILANO in VIA GADAMES n. 123, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIACARLA GIORGETTI, giusta procura in atti; –ricorrente – contro H2C S.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, e Bastogi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, ed elettivamente domiciliate presso lo studio Bonelli Erede Lombardi Pappalardo in ROMA, VIA VITTORIO COLONNA 39, rappresentate e difese dagli avv.ti Giuseppe Lombardi e Renato Bocca giusta procura in atti;

–controricorrenti – avverso la sentenza n. 7862/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 10/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2023 dal ConsigliereGIUSEPPE GRASSO; Osserva 1. Con sentenza di questa Corte n. 7862/2022, depositata il 10/3/2022, venne rigettato il ricorso principale proposto da The Passions Factory Finanziaria s.r.l., e dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato dei controricorrenti H2C s.r.l. in liquidazione e Bastogi s.p.a.

2. The Passions Factory Finanziaria s.r.l. propone ricorso ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., chiedendo revocarsi la sentenza di cui sopra in relazione ad un prospettato vizio riconducibile all’art. 395 n.

4) c.p.c. Resistono con controricorso H2C s.r.l. in liquidazione e Bastogi s.p.a.

3. Il ricorso è inammissibile per tardività. Dispone l’ultima parte del comma primo dell’art. 391-bis cod. proc. civ.: La revocazione può essere chiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento . Il ricorso per revocazione risulta, nel caso in esame, essere stato notificato per via telematica il 26/1/2023, quindi ben oltre i sei mesi, poiché la sentenza di cui viene chiesta la revocazione venne pubblicata il 10/3/2022. La soccombente ricorrente deve essere condannata al rimborso delle spese in favore della controcorrente nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto della qualità della causa, del suo valore e delle attività svolte.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese legali in favore della controricorrente, che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello