Cassation court dismisses incidental appeal for lack of legal grounds while allowing main appeal on contract payment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the incidental appeal inadmissible due to the absence of specific legal grounds and cited statutes required for cassation, effectively preventing a third review of the merits. While the main appeal was accepted, the court found the incidental request sought to reintroduce merits arguments already decided. Consequently, the main appeal was allowed with the lower sentence quashed and remanded, whereas the incidental appeal was rejected.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002: An incidental appeal conditioned on the main appeal is inadmissible if it lacks specific legal grounds and cited statutes, as it improperly seeks a third review of merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente: Ordinanza sul ricorso iscritto al n.19710/2019 proposto da : Bagnolini Leonardo, Bagnolini Gianni, Bagnolini Bruno, Bagno- lini Denis, rappresentati edifes i , in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso,dagli avvocati Francesco Pisciotti e Pierluigi Autunno , con domicilio eletto presso la PEC del primo; -ricorrenti- contro Del Vecchio Elena, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso,dall’avvocato Roberto Rinaldi ed elet- tivamentedomiciliata in Roma , alla v.
Sardegna n. 29, presso lo studio dell’avv. Giorgio Vasi; -controricorrente e ricorrente incidentale- nonché Valdiserri Giovanni Battista, Generali Italias.p.a. -intimati- avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 1111 /2019 , depositata il3/04/2019. Udita la relazione del consigliere Remo Caponi nella camera di consiglio del 13/09/2023; 2di 8 – 1971 0 /20 19 – 1 3/09/2023 ( 2 3 ) – Caponi Est. letta la memoria depositata dalla difesa della contoricorrente. Fatti di causa L’appaltatrice F.lli Bagnolini s.n.c. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Rimini, la committente Elena Del Vecchio per l’ottenimento del corrispettivo residuo di € 48.40 2,73 (oltre iva) , determinato sulla base di a.t.p. Allegava che la convenuta le aveva appaltato nel 2006 la costruzione di una porzione di fabbricato, affidando la direzione dei la- vori al geom.
Giovanni Valdiserri. Nel 2008 la committente aveva in- terrotto i pagamenti, contestando la contabilità del direttore dei lavori e segnalando difformità. La convenuta contestava quanto dedotto in citazione e proponeva domanda riconvenzionale per la condanna dell’attrice al risarcimento dei danni dovuti a vizi e difetti dell'opera, chiedendo ed ottenendo la chiama ta in causa del direttore dei lavori, cui rivolgeva domanda di restituzione dei compensi. Quest’ultimo invo- cava,viceversa, il pagamento del residuo dei compensi e otteneva di chiamare in causa la sua compagnia assicuratrice, la quale eccepiva l’inoperatività della polizza.
Con sentenza n. 1201/2014, l’adito Tribunaleaccoglieva la domanda principale e rigettava quella riconvenzionale, poiché i vizi riscontrati erano di modesta entità e le spese per la loro eliminazione, quantifica- bili in circa € 6.000 a fronte del valore d’opera di circa € 286.000, ve- nivano detratte dal corrispettivo dovuto. Inoltre, il primo giudice acco- glieva la domanda di pagamento dei compensi proposta dal direttore dei lavori. Decidendo in secondo grado, la Corte di appello di Bologna – con sentenza n. 1111/21019 -rilevava la cancellazione della società appal- tatrice attrice dal registro delle imprese, la validità dell’appello nei con- fronti dei soci, l’inesistenza di un accordo tra appaltatrice e direttore dei lavori per raggirare la committente (si era allegata l’imputazione di 3di 8 – 1971 0 /20 19 – 1 3/09/2023 ( 2 3 ) – Caponi Est. costi per una quantità di materiale di ferro superiore al necessario).
Pertanto, rigettavail primo motivo di appello e, i n secondo luogo, ac- certavache, cancellata la società appaltatrice attrice dal registro delle imprese, i crediti incerti o illiquidi non compresi nel bilancio di liquida- zione eranoda intendersi rinunciati. Di conseguenza , acco glieva il se- condo motivo di appello, con assorbimento degli altri motivie confer- mandonel resto la sentenza di primo grado impugnata . Hanno proposto ricorso per cassazione gli ex s oci dell’appaltatrice (Bagnolini Leonardo, Bagnolini Gianni, Bagnolini Bruno e Bagnolini De- nis), sulla base didue motivi.
Ha resistito la committente Del Vecchio Elena con controricorso e ricorso incidentale condizionato affidato adue motivi, illustrati da me- moria. I ricorrenti principali hanno formulato controricorso avverso il ricorso incidentale. Ragioni della decisione 1. - Con il primo motivo , i ricorrenti principali denunciano - ex art. 360 n. 5 c.p.c. - che la Corte di appello di Bologna abbia rilevato che la cancellazione della società appaltatrice attrice dal registro delle im- prese è avvenuta già il 7/2/2011, piuttosto che il 5/1/2015. Si argo- menta in particolare il travisamento di prova.
Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art.2312 c.c., de- ducendo l’erroneità della sentenza di appello nella parte in cui ha af- fermato che la cancellazione della società di persone dal registro delle imprese comportala rinunzia al credito, anche qualora quest’ultimo sia già stato saldato. 2. – Più specificamente, con i l primo motivo , i ricorrenti censurano la seguente argomentazione della sentenza di appello : «Nel caso di specie, è documentalmente provato [in altro luogo si rinvia alla visura 4di 8 – 1971 0 /20 19 – 1 3/09/2023 ( 2 3 ) – Caponi Est. camerale in atti] e non contestato che la società […] si è cancellata dal registro delle imprese il 7/2/2011, nelle more del presente giudizio, né risulta che prima della cancellazione i crediti sub iudice quali quello oggetto di causa, siano stati ceduti ai soci; questi ultimi non risultano pertanto legittimati a far valere la pretesa al pagamento del residuo corrispettivo, che deve intendersi rinunciata, alla stregua del richia- mato principio, non essendo stata detta pretesa ancora accertata in via definitiva al momento dell'estinzione».
La Corte di appello si richiama al principio seguente: ove si avveri la cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese non si verifica la successione dei soci nella «titolarità di mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giu- dizio, e di crediti ancora incerti o illiquidi. Se non sono iscritti nel bilan- cio di liquidazione, tali crediti s’intendono rinunciati dalla società a fa- vore della conclusione del procedimento estintivo ( si citano Cass. n. 19302/2018e Cass. n. 23269/2016). In particolare i ricorrenti assumono che la Corte di appello abbia tra- visato la provaed omesso di rilevare il fatto decisivo: (a) quando ha affermato che i soci appellati nonhanno contestato che la cancellazione della società appaltatrice dal registro delle impresesia stata ricondotta alla data del 7/2/2011,mentre in realtà costoro hanno ripetutamente sostenuto che la formalità estintiva è stata eseguita il 5/1/2015; (b) quando ha mancato di considerare che la visura storica della società prodotta in appello attesta che la cancellazione dal registro delle impreseè avvenuta il 5 /1/2015; (c) quando ha ignorato che la com- mittente convenuta appellante, nel menzionare la data del 7/2/2011, si è riferitasemplicemente alla data di estromissione della società ap- paltatrice dall’albo degli artigiani; (d) quando ha omesso di rilevare che persino la committente, in comparsaconclusionale, aveva manifestato acquiescenza alla collocazione dell’evento estintivo a lla data del 5di 8 – 1971 0 /20 19 – 1 3/09/2023 ( 2 3 ) – Caponi Est. 5/1/2015 sul presupposto che la rinunzia(implicita) al credito si sa- rebbe verificata anche in questa evenienza.
Il motivo è fondato. All’esordio della parte «in diritto»la Corte rileva che «L a societ à F ra- telli Bagnolinis.n.c. è stata cancellata dal registro delle imprese in data 7/2/2011, come risulta dalla visura camerale in atti». La motivazione è errata, perché sotto la data del 7/2/2011la visura catastale registra l’estromissione della società appaltatrice dall’albo degli artigiani, men- tre è sotto la data del 5/1/2015 che è indicata la cancellazione della società dalregistro delle imprese. Pertanto, quest’ultimo evento non può essere riportato alla prece- dente data del 7/2/2011.
S’impone pertanto la cassazione con rinvio alla Corte di appello che proseguirà il processo muovendo dal dato che la Bagnolini s.n.c. si è estinta, in effetti, il 5/1/2015 , poiché da ciò conseguirebbe che la stessa, al momento dell’ultimazione del pagamento, da parte della 6di 8 – 1971 0 /20 19 – 1 3/09/2023 ( 2 3 ) – Caponi Est. debitrice, in data 22 dicembre 2014, non era ancora estinta, ragion per cui occorre rivalutare sela società stessa avesse inteso implicitamente rinunciare al credito (credito, rispetto al quale, peraltro, la stessa de- bitrice aveva fatto riserva di ripetizione).
Il primo motivo del ricorso principale va, pertanto, accolto, con con- seguente assorbimento del secondo. 3. - Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato, la Del- vecchio Elena chiedeche, ove si accerti che cancellazione è avvenuta solo in data 5/1/2015, sia dichiarato ammissibile l’appello proposto il 2/1/2015 nei confronti della società. Con il secondo motivo dello stessoricorso la citata Delvecchio ripro- pone i motivi di appello diretti ad ottenere il rigetto della domanda principale. Il ricorso incidentale condizionatoè inammissibile per inosservanza del requisito specifico previsto dall’art. 366,comma 1, n. 4 , c.p.c. poi- ché è privo della formulazione dei motivi deducibili, in senso proprio, in sede di legittimità per i quali si chiede la cassazione nonché dell’in- dicazione delle norme di diritto su cui essi si fondano.
Infatti, a pag. 12 del controricorso, dopo l’intestazione “ricorso inci- dentale condizionato”, si prosegue con l’indicazione “primo motivo di ricorso incidentale” e, senza l’indicazione di alcuna norma asserita- mente violata, si continua con una digressione sulla individuazione della data di cancellazione della società Bagnolini, esponendo, in effetti, argomenti che intendono sollecitare una rivisitazione della questione nel merito. Con il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato, è la stessa controricorrente –ancora una volta senza indicare alcuna norma even- tualmente ritenuta violata –che sostiene come la doglianza si sostanzi in “una riproposizione dei motivi di appello volti ad ottenere, in riforma 7di 8 – 1971 0 /20 19 – 1 3/09/2023 ( 2 3 ) – Caponi Est. della sentenza di primo grado, il rigetto dellastessa domanda alla quale la Corte d’appello e invece (pur correttamente) pervenuta in forza del preliminare ed assorbente rilievo della rinuncia alla stessa domanda in conseguenza della sopravvenuta cancellazione dal registro delle im- prese della società”.
Appare evidente come la ricorrente incidentale intenda, in tal modo, introdurre un terzo grado di merito sulla questione, che il nostro ordi- namento processuale non contempla. 4. – In definitiva, va a cco lto il primo motivo del ricorso principale, con assorbimento delsecondo motivo del lo stesso ricorso. Il ricorso incidentale condizionato deve , invece, essere dichiarato inammissibile. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con il rinvio della causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, cui è demandata, altresì , la disciplina d elle spese di questogiudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrentein via incidentale (il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile), di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ri- corso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbito ilsecondo; dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, cui 8di 8 – 1971 0 /20 19 – 1 3/09/2023 ( 2 3 ) – Caponi Est. demanda, altresì , la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali p