Italian court dismisses appeal due to withdrawal; parties agreed to settle and renounced the lawsuit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal extinguished because the parties mutually agreed to a settlement and formally renounced the lawsuit. Although the plaintiffs initially filed a revocation request against the Supreme Court's decision, they submitted a withdrawal document on July 14, 2023. Consequently, the judgment was terminated without any ruling on costs since the opposing party did not engage in defensive activities.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391, co. 1 c.p.c.; The filing of a withdrawal act by the appellant extinguishes the proceedings, precluding any further judicial review or cost allocation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente: Ordinanza sul ricorso iscritto al n.8890/2020 proposto da : Ripalta Tristano, Rizzo Marina Genny, rappresentati e difes i da gli avvocatiFrancesco Cannizzaro e Michele Pontecorvo; -ricorrenti- contro Fortin Giuseppe, Contini Anna Maria; -intimati- avverso la sentenza della Corte suprema di Cassazionen. 20869/2019 , depositata il2/08/2019; uditala relazione del consigliere Remo Caponi nella camera di consiglio del 13/09/2023. Fatti di causae r agioni della decisione 1. – Tristano Ripalta e Marina Ge nny Rizzo ha nno proposto ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395 , n. 4 ), c.p.c. nei confronti di Giuseppe Fortin e Anna Maria Contini avverso la sentenza della Corte suprema di Cassazione n. 20869/2019,depositata il 2/08/2019. 2di 2 – 8890 /20 20 – 1 3/09/2023 ( 2 2 ) – Caponi Est. 2.
–Rileva il collegio che le questioni controverse sono state definite con accordo transattivo, prevedendosi altresì contestualmente la rinun- cia al ricorso. Le parti ricorrenti ha nno, infatti, depositato corrispondente atto di rinuncia, datato 14/7/2023. 3. -Ne segue l'estinzione del presente giudizio per rinuncia al ricorso (art. 391,co. 1, c.p.c.), senza l’adozione di alcun provvedimento sulle spese, poiché le parti intimatenon hanno svolto attività difensiva . La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (cfr.
Cass. n.25485/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione de l presente giudizio per rinuncia