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Ordinanza — n. 26963/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to withdrawal; parties agreed to settle and renounced the lawsuit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26963/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal extinguished because the parties mutually agreed to a settlement and formally renounced the lawsuit. Although the plaintiffs initially filed a revocation request against the Supreme Court's decision, they submitted a withdrawal document on July 14, 2023. Consequently, the judgment was terminated without any ruling on costs since the opposing party did not engage in defensive activities.

Regesto Legislator

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Art. 391, co. 1 c.p.c.; The filing of a withdrawal act by the appellant extinguishes the proceedings, precluding any further judicial review or cost allocation.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinguishment of proceedings mutual settlement agreement renunciation of lawsuit costs allocation rules ritiro della domanda di revisione ritiro a seguito di transazione rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 391, co. 1 c.p.c.
-Ne segue l'estinzione del presente giudizio per rinuncia al ricorso (art. 391,co.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 25485/2018
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Testo completo

pronunciato la seguente: Ordinanza sul ricorso iscritto al n.8890/2020 proposto da : Ripalta Tristano, Rizzo Marina Genny, rappresentati e difes i da gli avvocatiFrancesco Cannizzaro e Michele Pontecorvo; -ricorrenti- contro Fortin Giuseppe, Contini Anna Maria; -intimati- avverso la sentenza della Corte suprema di Cassazionen. 20869/2019 , depositata il2/08/2019; uditala relazione del consigliere Remo Caponi nella camera di consiglio del 13/09/2023. Fatti di causae r agioni della decisione 1. – Tristano Ripalta e Marina Ge nny Rizzo ha nno proposto ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395 , n. 4 ), c.p.c. nei confronti di Giuseppe Fortin e Anna Maria Contini avverso la sentenza della Corte suprema di Cassazione n. 20869/2019,depositata il 2/08/2019. 2di 2 – 8890 /20 20 – 1 3/09/2023 ( 2 2 ) – Caponi Est. 2.

–Rileva il collegio che le questioni controverse sono state definite con accordo transattivo, prevedendosi altresì contestualmente la rinun- cia al ricorso. Le parti ricorrenti ha nno, infatti, depositato corrispondente atto di rinuncia, datato 14/7/2023. 3. -Ne segue l'estinzione del presente giudizio per rinuncia al ricorso (art. 391,co. 1, c.p.c.), senza l’adozione di alcun provvedimento sulle spese, poiché le parti intimatenon hanno svolto attività difensiva . La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (cfr.

Cass. n.25485/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione de l presente giudizio per rinuncia