Court rejects exclusive forum clause presumption, affirming Vicenza jurisdiction over Avellino choice.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted a jurisdiction regulation request, affirming the territorial competence of the Vicenza Tribunal. The lower court had ruled that a subsequent agreement designating Avellino implicitly replaced Vicenza as the exclusive forum. The Supreme Court rejected this interpretation, holding that exclusive forum clauses require unambiguous, explicit wording and cannot be presumed from a mere change in designation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 29, co. 2 c.p.c.; Art. 50 c.p.c.: Exclusive territorial jurisdiction requires an unambiguous and concordant manifestation of will; a subsequent designation of a different court does not automatically confer exclusive competence unless explicitly stated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente: Ordinanza sul ricorso iscritto al n.6294/2023 proposto da : Luisetto Cantieri s.r.l., rappresentata e dife sa , in virtù di procura speciale rilasciata su separato foglio allegato materialmente al ricorso per regolamento di competenza, dall’avvocato Marco De Cristofaro; -ricorrente- contro Salumificio Canonico s.r.l., rappresentata e difesa, giusta procura speciale rilasciata in calce alla memoria difensiva,dagli avvocati Car- mine Stingone e Modestino Prisco; -resistente- avverso la sentenza del Tribunale di V icenza n. 369/2023 , depositata il16/02/2023; uditala relazione del consigliere Remo Caponi nella camera di consiglio del 13/09/2023; lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto procuratore ge- nerale Aldo Ceniccola, che ha chiestol’accoglimento del ricorso; letta la memoria depositata dalla difesa della ricorrente ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c. 2di 6 – 6924/2023 – 13/09/2023 (19) – Caponi Est.
Fatti di causa Nel 2022 la Luisetto Cantieri otteneva dal Tribunale di Vicenza, nei confronti della Salumificio Canonico,un decreto ingiuntivo per l’importo di€ 7.696,98, a titolo di corrispettivo per lavori edili. All’esito del giu- dizio di opposizione, il Tribunale dichiarava la nullità del citatodecreto monitorio sul presupposto dell’accertamento della sua incompetenza territoriale, ritenendo competente ilTribunale di Avellino, con assegna- zione deitermini previsti dall’art. 50 c.p.c. e provvedendo a regolare le spese giudiziali.
Ricorre la Luisetto Cantieri proponendo regolamento di competenza, illustrato da memoria. Resiste la Salumificio Canonico con memoriade- positata ai sensi dell’art. 47 c.p.c. Ragioni della decisione 1.– Nel suo nucleo essenziale la sentenza impugnata argomenta in sintesi come segue. Ha dato atto chela clausola n. 10 del contratto concluso tra le parti disponeva che qualsiasi correlativa controversia venisse devoluta alla competenza esclusiva e inderogabile del Tribunale di Vicenza. Ha rile- vato che un anno dopo, con scrittura privata integrativa, le parti ave- vanomodificato, tra l’altro , la clausola relativa alla competenza con le parole testuali:
«Il foro competente Avellino». Ne ha desunto che, ri- masto fermo il carattere esclusivo del foro convenzionale, le parti ave- vano inteso semplicemente sostituire Avellino con Vicenza come foro beneficiario della competenzaesclusiva. In altre parole, secondo il Tribunale di Vicenza le parti avevanoma- nifestato con certezza dapprima la volontà di individuareil Tribunale di Vicenza come foro esclusivoe che, invece, successivamente avevano indicato il Tribunale di Avellino come foro competente, ancorché senza alcun’altra specificazione o qualificazione.
Il Tribunale vicentino ha, 3di 6 – 6924/2023 – 13/09/2023 (19) – Caponi Est. quindi, ritenutoche tale successiva indicazione fosse da intendersi im- plicitamente comescelta di un nuovo foro esclusivo, poiché: « s e i con- traenti -successivamente - avessero inteso concordare due fori alter- nativi tra loro avrebbero dovuto manifestare tale intenzione con la me- desima chiarezza richiesta per la formulazione dell’accordo sul foro convenzionale esclusivo». 2. – La Luisetto Cantieri s. r.l. ha proposto regolamento di compe- tenza, prospettando che il Tribunale di Vicenza hadeclinato – nei pre- detti termini - la propria competenza in favore della ritenuta compe- tenza esclusiva del Tribunale di Avellino sulla base di presunzioni che, in quanto tali, non sono idonee ad accertare che le parti abbiano inteso designare unforo esclusivo.
Infatti, la ricorrente sostiene che, al fine di siffatta designazione, occorre una manifestazione di volontà inequivoca e concorde che indichi un determinato foroquale unico com- petente, cioè con esclusione di ogni altro foro. Si deduce , quindi , violazionedegli artt. 28 e 29 c.p.c., in combinazione con gli artt. 1362 e 1363 c.c. 3. -Il ricorso è fondato. Si osserva, in via preliminare, che ove sia riferito ad una prescrizione contenutistica di un atto a forma scritta, l’avverbio «espressamente» significa che l’atto deve recare parole scritte che esplicitino quel con- tenuto in modo chiaro ed inequivocabile.
Nel disciplinare la forma e gli effetti dell’accordo con cui le parti scel- gono il giudice competente per territorio con riferimento ad uno o più affari determinati, l’art. 29 c.p.c. dispone appunto che tale accordo debbarisultare da atto scritto e che esso – si puntualizza nel comma secondo - attribuisc a al giudice designato competenza esclusiva solo ove ciòsia espressamente stabilito . 4di 6 – 6924/2023 – 13/09/2023 (19) – Caponi Est. Pertanto, in questo caso l’atto a forma scritta è l’accordo di designa- zione di un giudice quale competente per territorio e la prescrizione contenutistica è l’attribuzione alla competenza del giudice designato della qualità di esclusività, nel senso che essa escluda la competenza di ogni altro giudice.
Nel caso di specieci si trova in presenza di due atti a forma scritta redatti a distanza di circa un anno l’uno dall’altro che, con riferimento allo stesso affare, contengono due designazioni tra di loro diverse del giudice competente per territorio: la prima ha indicato il Tribunale di Vicenza come giudice espressamente competente in via esclusiva ed inderogabile; la seconda ha indicato il Tribunale di Avellino semplice- mente come il foro competente. Per il fatto di essere successiva nel tempo e di avere un contenuto diverso dalla prima, la seconda mani- festazione sarebbe – ad avv iso del Tribunale vicentino - idonea a su- perarela prima.
Si è scelto appositamente un verbo tratto dal linguaggio comune («superare»), cui non è immediatamente ascrivibile un significato tec- nico-giuridico determinato. In sostanza , la questione su cui la ricor- rente ha chiamato questa Corte a pronunciarsi è la seguente: in che senso sia da intendere tale superamento; in particolare, se sia corretta l’interpretazione del Tribunale di Vicenza che ha inteso il superamento nel senso di una designazione di competenza esclusiva in favore del Tribunale di Avellino. In effetti, l’interpretazione compiuta dal Tribunale di Vicenza ( sup- portate dalleargomentazioni di cui a pag. 15 della memoria della resi- stente)contrasta con l’art. 29 , co. 2 , c.p.c., poiché attribu isce all’ ac- cordosuccessivo, che indica il Tribunale di Avellino come competente per territorio, la qualità di una designazione di competenza in via 5di 6 – 6924/2023 – 13/09/2023 (19) – Caponi Est. esclusiva, senza che quell’atto rechiparole scritte che esplicitino quella qualitàin modo chiaro ed inequivocabile. 4.
–Infatti, contrariamente a quanto conclude il Tribunale di Vicenza, ricostruiti nel loro complesso e portati a coerenza i due accordi, si tratta, invero,della scelta a formazione progressiva di due fori alter- nativamente concorrenti, alternativa che la Luisetto Cantieri s.r.l. ha legittimamente manifestato di voler risolvere con la scelta del Tribunale di Vicenza come foro competente a decidere la controversia. 5. –Questa scelta è conforme ai canoni concretizzati in mater ia dalla giurisprudenza di questa Corte, così come riferiti anche dal P.M. nelle sue conclusioni.
In particolare, è conforme a diritto il principio che la designazione convenzionale di un foro territoriale non attribuisce a questo la qualità di foro esclusivo se non vi è una pattuizione univoca ed espressa; per- tanto, tale qualità non può essere desunta in via di presunzioni, ma è attribuita appunto da una non equivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza territoriale di altri fori(così Cass. 10376/2005, tra le altre ) . Nella vicenda in esame, una tale inequivoca manifestazione di vo- lontà intesa ad attribuire in via esclusiva la competenza territoriale al Tribunale di Avellino non si rinviene ed è pacifico che n el giudizio di regolamento di competenza questa Corte statuisce sulla competenza con il potere rilevare d’ufficio le ragioni adeguate a individuarel’ufficio giudiziario competente(cfr.
Cass. 22133/2016). 6. –In definitiva, il ricorso per regolamento di competenza deve es- sere accolto , con conseguente affermazione della sussistenza della competenza territoriale del Tribunale di Vicenza, dinanzi al quale le parti vanno rimesse (con riassunzione della causa nel termine di tre mesi ai sensi del disposto di cui all’art. 50 c.p.c.) e che provvederà 6di 6 – 6924/2023 – 13/09/2023 (19) – Caponi Est. anche alla regolamentazione dellespese del presente giudizio di legit- timità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per regolamento di competenza, dichiara la competenza territoriale delTribunale di Vicenza, dinanzi al quale ri- mette le parti,anche per le