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Ordinanza — n. 26896/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses administrative appeal regarding speed fine, ruling periodic calibration certificates suffice without verbal attestation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26896/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled a lower court decision that required verbal attestation of periodic functionality checks for speed enforcement equipment. The administration had satisfied its burden of proof by producing a valid calibration certificate from an accredited body, which the lower court incorrectly deemed insufficient. The Court ruled that such certificates alone validate the device's reliability, rendering the lower court's demand for additional verbal documentation legally unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 45, comma 6, d.lgs. n. 285/1992; Art. 142, comma 6, d.lgs. 285/1992: The production of a periodic calibration certificate from an accredited body by the administration suffices to prove the reliability of speed enforcement equipment, without requiring separate verbal attestation of functionality checks.

Parole chiave

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administrative burden of proof speed enforcement equipment calibration certificate validity periodic functionality checks accrued administrative liability verbal attestation requirement Cassation annulment riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 45, comma 6, d.lgs. n. 285/1992
RAGIONI DELLA DECISIONE Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 45, comma 6, del d.
Art. 2697 c.c.
Art. 142, comma 6, d.lgs. 285/1992
Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 142, comma 6, del d.
Art. 345 d.p.r. 495/1992
285 del 1992 e dell’art. 345 del d.p.r.
point 5.8 of the attachment to d.m. 282/2017
art. 2697 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 14957/2021
Cass. n. 10463/2020
Cass. n. 9645/2016
10463/2020), non essendone consentita la dimostrazione od attestazione con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità (Cass. n. 9645/2016).
Cass. n. 18354/2018
Quando il certificato di taratura rilasciato da soggetto abilitato sia stato prodotto, non è consentito al giudice di merito sindacare le modalità con le quali taletaratura è stata effettuata (Cass. n. 18354/2018).
Cass. n. 17574/2021
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6777/2021 R.G. proposto da: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro GIU.NODI SENO GIULIA C. S.A.S., elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato DAMADEI MICHELA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MOLINA JACOPO -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE VENEZIA n. 1304/2020 depositata il 15/09/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2023 dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO. FATTI DI CAUSA Il giudice di pace di Venezia ha accolto l'opposizione proposta da GIU.NO di Giulia Seno C S.a.s., avverso l'ordinanza ingiunzione del comune di Venezia che gli aveva contestato, sulla base di verbale di accertamento del 25 novembre 2016, la violazione dell'art. 44 dell’ordinanza della Capitaneria di Porto di Venezia n. 175 del 2009, per avere con il proprio natante transitato nel bacino di S. Marco, alla velocità di 11-12-13 km/h, superando il limite di velocità ivi vigente di 7 km/h, considerato il limite di tolleranza di 2 km/h dello strumento di rilevazione telelaser.

Il Tribunale, adito dall’Amministrazione, ha confermato la decisione. Esso, per quanto qui rileva, ha condiviso la valutazione del primo giudice in ordine al fatto che l’amministrazione, in aggiunta alla prova della verifica della taratura dello strumento, avrebbe dovuto dare la prova di avere eseguito anche le periodiche verifiche di funzionalità dello strumento di rilevazione, attestando nel verbale l’esisto positivo delle stesse verifiche. Contro questa sentenza ha proposto ricorso l’Amministrazione sulla base di due motivi. La società intimata ha resistito con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 45, comma 6, del d. lgs. n. 285 del 1992 e dell’art. 2697 c.c.: nel caso in esame fu prodotta la dichiarazione di verifica e taratura rilasciata dalla società produttrice, nel quale si attesta che il misuratore fu sottoposto a verifica di funzionalità e taratura, non essendoci alcuna norma da cui evincere che la verifica periodica di funzionalità dell’apparecchio debba provenire da un centro accreditato, diverso dalla ditta costruttrice.

In ogni caso, il certificato di taratura, già prodotto nei precedenti gradi del giudizio, è stato nella specie emesso da un laboratorio accreditato di taratura. Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 142, comma 6, del d. lgs. 285 del 1992 e dell’art. 345 del d.p.r. 495 del 1992 e del punto 5.8. dell’allegato al d.m. 282 del 2017. La decisione è censurata laddove il Tribunale ha affermato che gli accertatori avrebbero dovuto attestare a verbale la preventiva verifica di funzionalità. Invero solo con l’entrata in vigore del d.m. n. 282 del 2017, in data 13 giugno 2017, è stato introdotto l’obbligo di redigere il verbale di verifica di funzionalità iniziale e periodica dell’apparecchio di rilevamento della velocità.

I motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, sono fondati. A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Corte cost. 18 giugno 2015 n. 113), tutte le apparecchiature di misurazione dellavelocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e ditaratura: in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate (Cass.n. 533/2018; n. 35830/2021). È stato anche chiarito che l'efficacia probatoria dello strumentorivelatore del superamento di tali limiti, che sia omologato e sottoposto a verifiche periodiche, opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico.

In presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, peraltro, spetta all'Amministrazione la prova positiva dell'iniziale omologazione e della periodicataratura dello strumento (Cass. n. 14 957/2021). L'effettuazione di tali controlli - che vanno eseguiti a prescindere dal fatto che l'apparecchiatura operi in presenza di operatori o in automatico, senza la presenza degli operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi - deve essere dimostrata o attestata con apposite certificazioni rilasciate da soggetti abilitati (Cass. n. 10463/2020), non essendone consentita la dimostrazione od attestazione con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità (Cass. n. 9645/2016).

Quando il certificato di taratura rilasciato da soggetto abilitato sia stato prodotto, non è consentito al giudice di merito sindacare le modalità con le quali taletaratura è stata effettuata (Cass. n. 18354/2018). È stato ancora chiarito che «ai fini della legittimità della sanzione irrogata per la violazione di cui all'art. 142, comma 8, C.d.S., a seguito della rilevazione dellavelocità operata con apparecchio autovelox, non è necessario che il verbale contenga l'indicazione del certificato di regolaretaratura dell'apparecchiatura con la quale è stata misurata lavelocità, poiché la mancata menzione degli estremi di tale certificato non pregiudica i diritti di difesa del sanzionato, che può limitarsi a contestare l'effettuazione delle verifiche di regolare funzionamento dell'impianto, spostando sull'amministrazione l'onere di depositare la certificazione ditaratura» (Cass. n. 17574/2021).

La decisione impugnata non è in linea con tali principi. Invero nel caso in esame, come si riconosce nella stessa sentenza impugnata, l’Amministrazione ha prodotto non solo il decreto di omologazione dello strumento utilizzato per la rilevazione della velocità e il certificato di collaudo rilasciato dalla casa costruttrice, ma ha altresì prodotto «il certificato di taratura della predetta apparecchiatura rilasciato il 26 novembre 2915 dal centro accreditato Tesi S.r.l.». Ora tale documento, dal quale risultava che l’apparecchio era stato sottoposto alla periodica verifica di taratura, con il rilascio della apposita certificazione, bastava ad assolvere l’onere probatorio imposto all’amministrazione, non essendo richiesta una distinta verifica di funzionalità, né l’attestazione verbale dell’esito positio della verifica, con la menzione del certificato.

In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata, con rinvio al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, perché riesamini l’impugnazione, alla luce del principio sopra richiamato. Ad esso si demanda pure la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, anche per