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Ordinanza — n. 26846/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows opposition to CTU fee liquidation, ruling it is contentious not voluntary jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26846/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the first ground of appeal, quashing the Grosseto Tribunal's order regarding legal aid fees. The Tribunal had incorrectly applied voluntary jurisdiction fee tables to a contentious opposition proceeding against a judicial assistant's fee liquidation. The court held that such opposition proceedings are inherently contentious, requiring the application of ordinary civil procedure fee tables instead.

Regesto Legislator

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Art. 170 DPR n. 115/2002; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: An opposition to the liquidation of a judicial assistant's fee is an introductory act of a contentious proceeding, not a voluntary jurisdiction matter, thus ordinary fee tables must apply.

Parole chiave

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opposizione liquidazione CTU giudizio volontaria giurisdizione giudizio contenzioso liquidazione compenso ausiliario tabella 7 DM 55/2014 tabella 2 DM 55/2014 spese giudizio legittimità risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 170 DPR n. 115/2002
Art. 5 DM 55/2014
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cassazione civile sez. VI, 22/01/2018, n. 1470
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5797/2022 R.G. proposto da: TERNI LAMBERTO, TERNI ORIELLA, elettivamente domiciliati in Roma, Via Barnaba Oriani,85presso lo studio dell’avvocato TAMBERI GIUSEPPE (TMBGPP75C08I726I), che li rappresenta e difende; -ricorrenti- contro SERENA FRANCESCO, LUPO ANGELO -intimati- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE GROSSETO n. 2193/2021 depositata il02/08/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/09/2023 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. FATTI DI CAUSA Con ordinanza del 2.8.2021, il Tribunale di Grosseto, in sede di rinvio, liquidò all’Avv.

Mario Tamberi il compenso per l’attività professionale svolta in favore di Terni Lamberto e Terni Oriella in un giudizio avente ad oggetto l’opposizione alla liquidazione del compenso del CTU. L’ordinanza era stata cassata perché il Tribunale non aveva provveduto alla liquidazione delle spese della fase presidenziale del giudizio di opposizione ed alle spese del giudizio di legittimità. Il Tribunale, per quel che ancora rileva in sede di legittimità, liquidò le spese del giudizio di opposizione sulla base della tabella 7 del DM 55/2014, riguardante i procedimenti di volontaria giurisdizione.

Terni Lamberto e Terni Oriella ricorrono per cassazione sulla base di tre motivi. Lupo Angelo e Serena Francesco sono rimasti intimati. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 del DM 55/2014, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., perché il procedimento di opposizione alla liquidazione dei compensi del CTU avrebbe natura contenziosa e non di volontaria giurisdizione e conseguentemente non sarebbe corretto il riferimento ai parametri previsti dalla tabella n.7 del DM 55/2014.

Il motivo è fondato. Come costantemente affermato da questa Corte, il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario del magistrato, nel regime introdotto dall'art.170 del DPR n.115/2002 non è atto di impugnazione ma è un atto introduttivo di un procedimentocontenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere - dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza (v. ex multis Cassazione civile sez.

VI, 22/01/2018, n.1470). Ne consegue che il Tribunale ha errato nel liquidare il compenso sulla base della tabella n.7 del D.M.55/2014 mentre avrebbe dovuto fare riferimento alla tabella n.2 del citato decreto ministeriale relativa ai giudizi ordinari e sommari di cognizione presso il Tribunale. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto; l’ordinanza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di Grosseto in persona di altro magistrato, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Vanno dichiarati assorbiti i restanti motivi, con i quali si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 del DM 55/2014, con riferimento allo scaglione applicabile in relazione al valore della causa ed alle spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M. Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Grosseto in persona di altro magistrato. Così deciso in Roma,