Cassation court allows lawyer's appeal, quashing appellate order for fee compensation due to vague expense justification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court allowed the lawyer's appeal against the appellate court's order regarding fee liquidation and expense compensation. The appellate court had compensated litigation expenses based on vague phrases like 'peculiarity of the case' and 'quality of the parties' without specific factual grounds. The Supreme Court ruled that such general expressions fail to meet the legal requirement for 'serious and exceptional reasons' under Article 92 of the Code of Civil Procedure, necessitating a quashing and remand.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 92 c.p.c.; The judge may only partially or fully compensate litigation expenses in the absence of reciprocal default only upon the existence of serious and exceptional reasons, which must be explicitly and specifically motivated by reference to specific circumstances of the case, not by generic formulas.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19407-2022 proposto da: GIANLUCA FONTANELLA, elettivamente domiciliato presso il proprio studio in ROMA, Via della Pineta Sacchetti 201, rappresentato e difeso da sé stesso; -Ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, -Intimato - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di LIVORNO, depositata in data 31/05/2022; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 30/03/2023, dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI; Rilevato che: Il giudizio trae origine dall’opposizione avverso il decreto di rigetto dell’istanza liquidazione del compenso a seguito di revoca del mandato per l’attività professionale espletata dall’avvocato Gianluca Fontanella in favore di Giuseppina Chicchisola, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento iscritto al N. 99/2018 RG. presso il Tribunale di Livorno, Sezione distaccata di Portoferraio; in accoglimento dell’opposizione, la Corte di appello di Roma, liquidava i compensi per l’attività espletata e compensava le spese di lite avuto riguardo “alla peculiarità della vicenda…” nonché “alla qualità delle parti, all’atteggiamento processuale del Ministero convenuto”; ricorre in Cassazione Gianluca Fontanella sulla base di un unico motivo; il Ministero della Giustizia non ha svolto alcuna attività difensiva;
Considerato che: Con l’unico motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per aver la Corte d’appello compensato le spese del giudizio di opposizione, pur avendo accolto il ricorso ed accertato il diritto del difensore alla liquidazione del compenso per l’attività professionale svolta; il motivo è fondato; ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., nella formulazione introdotta dall’art. 13 d.l. 12 settembre2014, n. 132, e modificato, in sede di conversione, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162, ratione temporis applicabile, può essere disposta la compensazione totale o parziale delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, soltanto nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti; con la sentenza del 19 aprile 2018, n. 77, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui, dopo la riforma del 2014, non prevede che il Giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni oltre a quelle tipizzate; -le ragioni per la compensazione delle spese non possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla "natura dell'impugnazione, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza (Cassazione civile sez.
III, 19/10/2015, n.21083; Cassazione civile sez. VI, 17/10/2013, n.23632; Cass. civ., sez. VI, 4 ottobre 2013 n. 22763). Ancora, in tema di spese giudiziali, ai sensi dell'art 92 c.p.c., nella formulazione vigente "ratione temporis", le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (nella specie, la particolarità della fattispecie), inidonea a consentire il necessario controllo (cass.
N. 14411/2016). Nel caso, il provvedimento ivi impugnato giustifica la compensazione delle spese di lite sulla base della “peculiarità della vicenda…” nonché della “ qualità delle parti ” e dell’” atteggiamento processuale del Ministero convenuto”. Orbene, il giudice di merito non si è adeguato ai principi di diritto affermati da questa Corte ed ha compensato le spese sulla base di espressioni di contenuto indeterminato, assimilabili a clausole di stile che non consentono in alcun modo di effettuare il necessario controllo sulla congruità delle ragioni poste dal giudice a fondamento della decisione; né, ai fini della ricorrenza delle “gravi ed eccezionali ragioni” e pertanto della compensazione delle spese di lite, può darsi meramente rilievo alla “contumacia della controparte”, permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest’ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profillo della suddivisione del carico delle spese (v.
Cass. 12867/2018); il ricorso, pertanto, deve essere accolto; l’ordinanza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Livorno in persona di altro magistrato, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione Accoglie il ricorso,cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Livorno in persona di altro m