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Ordinanza — n. 26838/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26838/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26838/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9674/2018 R.G. proposto da: MASCI ANTONIO, MASCI CONCETTA ROBERTA, FRANCESCHINI FELICIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VENTI SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato ROSSI DONATELLA, rappresentati e difesi dagli avvocati MASCI CONCETTA ROBERTA e MASCI ANTONIO; -ricorrenti- contro CAMPANA GIUSEPPE, CAMPANA ROBERTO, IMPRESA F.LLI NICOLO' C SNC, MARCELLO TERESA EMMA, D'ORTONA AURELIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA L. CARO 62, presso lo studio dell’avvocato CICCOTTI SIMONE, rappresentati e difesi dall'avvocato LA PACE ANTONIO; -controricorrenti e ricorrenti incidentali- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO dell'AQUILA n. 1947/2017 depositata il 26/10/2017.

Regesto Legislator

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art. 390 c.p; Ordinanza — n. 26838/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Con atto datato 4 aprile 2023 i ricorrenti principali e i ricorrenti incidentali hanno depositato atto di reciproca rinuncia al ricorso per cassazione, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio avendo “transatto le ragioni tra loro controverse”, nonché di reciproca accettazione dell’altrui rinuncia, con spese integralmente compensate tra loro. L’atto di rinuncia è conforme alle prescrizioni dell’art. 390 c.p.c. Non vi è luogo a provvedimento sulle spese, avendo le parti reciprocamente aderito alla rinuncia al ricorso principale e a quello incidentale.

Parole chiave

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chiusura della procedura di assistenza giudiziaria fine del processo ritiro a seguito di transazione chiusura dell'istruzione penale stralcio del procedimento clausole finali

Disposizioni normative citate

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art. 390 c.p
L’atto di rinuncia è conforme alle prescrizioni dell’art. 390 c.p.c.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9674/2018 R.G. proposto da: MASCI ANTONIO, MASCI CONCETTA ROBERTA, FRANCESCHINI FELICIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VENTI SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato ROSSI DONATELLA, rappresentati e difesi dagli avvocati MASCI CONCETTA ROBERTA e MASCI ANTONIO; -ricorrenti- contro CAMPANA GIUSEPPE, CAMPANA ROBERTO, IMPRESA F.LLI NICOLO' C SNC, MARCELLO TERESA EMMA, D'ORTONA AURELIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA L. CARO 62, presso lo studio dell’avvocato CICCOTTI SIMONE, rappresentati e difesi dall'avvocato LA PACE ANTONIO; -controricorrenti e ricorrenti incidentali- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO dell'AQUILA n. 1947/2017 depositata il 26/10/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, il sostituto procuratore generale Aldo Ceniccola, che chiede di dichiarare estinto il processo. FATTI DI CAUSA Concetta Roberta Masci, Antonio Masci e Felicia Franceschini hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila n. 1947/2017. Giuseppe Campana,Roberto Campana, Teresa Emma Marcello, Aurelio D’Ortona e l’impresa F.lli Nicolò hanno resistito con controricorso, facendo valere ricorso incidentale.

Con atto datato 4 aprile 2023 i ricorrenti principali e i ricorrenti incidentali hanno depositato atto di reciproca rinuncia al ricorso per cassazione, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio avendo “transatto le ragioni tra loro controverse”, nonché di reciproca accettazione dell’altrui rinuncia, con spese integralmente compensate tra loro. L’atto di rinuncia è conforme alle prescrizioni dell’art. 390 c.p.c. Non vi è luogo a provvedimento sulle spese, avendo le parti reciprocamente aderito alla rinuncia al ricorso principale e a quello incidentale.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza d