Cassation court dismisses appeal for late disavowal of signatures and improper evidentiary assessment of delivery.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected King of Graphics' appeal against a second-instance judgment confirming a default judgment in favor of Sviluppo Ufficio S.r.l. The appellant argued that the court erred by ex officio noting the late disavowal of signatures on delivery receipts and misappreciated testimonial evidence regarding goods delivery. The court held that the disavowal exception must be raised by the party producing the document and affirmed the lower court's discretion in evaluating the oral testimony confirming the transfer of goods.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, I comma, n. 4 c.p.c.; Art. 2712, 2719 c.c.: The exception of late disavowal of signatures must be raised by the party producing the document; the appellate court retains full discretion in evaluating the probative value of oral testimony regarding the delivery of goods.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 24023/2020 proposto da: KING OF GRAPHICS, in persona della titolare Ester Miranda, elettivamente domiciliata in Roma via F. Rosselli 2, presso lo studio dell’avvocato Renato D’Isa (DSIRNT81C31F839U) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Alfonso Pepe (PPELNS63E18F839P). -Ricorrente - Contro SVILUPPO UFFICIO SRL. -Intimata - Avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 3117/2019, depositata il 2/12/2019. Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consiglio del 13 settembre 2023. PAGAMENTO Rilevato che:
1. il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato l’appello della King of Graphics avverso la sentenza n. 777/2017 del Giudice di Pace di Caserta, che confermava il decreto ingiuntivo – per l’importo di euro 1.070,10 - ottenuto dalla Sviluppo Ufficio S.r.l. sulla base di tre fatture e relativi d.d.t.;
2. per il giudice d’appello, il riconoscimento del credito vantato da Sviluppo Ufficio S.r.l. poggiava sull’assorbente considerazione che il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla base di d.d.t. riportanti in calce la firma del destinatario che non era stata disconosciut a dall’interessata nella prima difesa utile successiva alla produzione della medesima documentazione, ma soltanto, tardivamente, all’udienza del 5/07/2016. Ad avviso del Tribunale (cfr. pag. 2 della sentenza) «[t]ale quadro probatorio, già di per sé sufficientemente chiaro e ricco di elementi idonei a confutare la contestazione della King of Graphics, risulta poi ulteriormente integrato dalla deposizione testimoniale del 02.12.2016 di Ivano Ripani, che confermava integralmente l’avvenuta consegna del materiale di cui alle fatture»;
3. la ditta King of Graphics ricorre, con un motivo, per la cassazione della sentenza d’appello; Sviluppo Ufficio S.r.l. non ha svolto difese nel presente giudizio di legittimità; Consideratoche:
1. con l’unico motivo di ricorso [«ex art. 360, I comma, n. 4 c.p.c., in violazione e/o errata applicazione di legge degli artt. 112, 214, 215 e 216 c.p.c. ed articoli 2712 e 2719 c.c.»], la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere rilevato ex officio la presunta tardività del disconoscimento delle sottoscrizioni in calce ai d.d.t. senza considerare che si tratta di eccezione in senso stretto che deve essere sollevata dalla parte che ha prodotto la scrittura disconosciuta, oltre a contestare l’apprezzamento compiuto dal giudice di appello in ordine alle risultanze dell’assunta prova testimoniale; 1.1. il motivo non è fondato; 1.2.osserva il collegio che - se è vero (per come specificamente dedotto in ricorso anche con la riproduzione dei verbali di causa), che le tre fatture (costituenti, oltretutto, documenti di provenienza unilaterale non comprovanti –di per sé - l’effettività della sussistenza del credito in esse indicate) poste a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo erano state tempestivamente disconosciute (ancorché in modo generico) – con l’impugnata sentenza il giudice di appello, nell’apprezzamento delle altre prove acquisite (la cui valutazione rientra nella sua esclusiva discrezionalità, non vertendosi, nel caso di specie, nell’acquisizione di prove legali), ha accertato – con particolare riferimento alle risultanze della prova orale - che si era proceduto effettivamente alla consegna (circostanza non posta in discussione dall’odierna ricorrente) del materiale di cui alle contestate fatture, donde la sussistenza della prova del fatto costitutivo della pretesa creditoria dell’appellata, dovendosi ritenere che lo stesso giudice del merito abbia –con tale apprezzamento – considerato che il quantitativo della merce ed il relativo valore (oltretutto infimo) erano corrispondenti a quell i emergenti dalle stesse fatture.
Al riguardo, si evidenzia che la parte ricorrente non ha dedotto alcun elemento specifico dal quale desumere una differente quantità di detta merce ed un loro diverso prezzo, eventualmente riconducibile ad altri dati istruttori ritualmente acquisiti, ragion per cui deve ritenersi che il Tribunale sammaritano –nella complessiva valutazione probatoria compiuta – non ha rinvenuto circostanze tali per ravvisare l’insussistenza di detta corrispondenza, una volta accertata l’effettività della realizzata consegna della merce in conformità al contenuto risultante dallefatture; 1.3. il ricorsoè rigettato;
2. nullasi dispone sulle spese del giudizio di legittimità, nel quale la parte vittoriosa è rimasta inerte;
3. infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma d