Italian court dismisses appeal on preliminary contract nullity and procedural interruption claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Massimiliano Infantino against a first-instance judgment transferring real estate to his sisters. The appellant argued that the defendant died before the lawsuit's notification, interrupting the proceedings, and that the preliminary contract was void due to partial ownership of the property. The court held that the preliminary contract remains valid even if the seller dies before the transfer, and that the procedural interruption did not occur because the defendant was declared absent rather than the event being interrupted. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2932 c.c.; Art. 299 c.p.c.: A preliminary contract for the sale of partially alienated property remains valid and enforceable even if the seller dies before the transfer, and the death of the defendant after notification does not constitute a procedural interruption.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28022/2017,proposto da: INFANTINO MASSIMILIANO, domiciliato in Roma , Via Giuseppe Palumbo 12, presso lo studio dell’avvocato MARCO CIARALLI che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro INFANTINO ANGELICA,INFANTINO ELEONORA, domiciliate in Roma, presso la cancelleriadella CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difesedall'avvocato GIOVANNI RAUDINO; -controricorrenti - nonchécontro INFANTINO CLAUDIO, INFANTINO MARIO, INFANTINO CONCETTA; -intimati - avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI CATANIA n. 728/2017, depositata il20/04/2017. 2di 6 – RG 28022/2017 – S2 – CC 09 / 0 1/202 3 (n. 25 ) Caponi est.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/01/2023 dal consigliere REMO CAPONI. FATTI DI CAUSA La controversia concerne un contratto preliminare di compravendita di una serie di immobili, stipulato nel 1988 tra Sebastiano Infantino, promittente venditore, e le figlie Angelica ed Eleonora Infantino, promissarie acquirenti. Nel 2008 queste ultime convenivano il padre dinanzi al Tribunale di Siracusaper un’azione ex art. 2932 c.c. Tra notifica della citazione e prima udienza decedeva il convenuto. N on veniva dichiarato l ’evento interruttivo, bensì la contumacia del convenuto.
In primo grado, nel 2014, veniva accolta la domanda con trasferimentoalle attrici degli immobili. Acquisita nel 2015 conoscenza del processo, appellava un fratello delle attrici, Massimiliano Infantino, che chiedeva dichiararsi la nullità del giudizio di primo grado per mancata interruzione ex art. 299 c.p.c. e, nel merito, la nullità del preliminare, in quanto avente ad oggetto la vendita di beni parzialmente altrui. La Corte di appello, dopo aver pronunciato la nullità del giudizio di primo grado, ha accolto di nuovo la domanda. Ricorre in cassazione Massimiliano Infantino con quattro motivi, illustrati da memoria.
Resistono con controricorso le attrici . Rimangono intimati Claudio, Mario e Concetta Infantino. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 2932 c.c., inquanto applicato ad un preliminare di vendita di beni parzialmente altrui. In particolare, si rileva che il convenuto Sebastiano Infantino è morto dopo la notificazione dell’atto introduttivo, per cui la Corte di appello è incorsa in errore nell’affermare che: «al momento della proposizione della domanda 3di 6 – RG 28022/2017 – S2 – CC 09 / 0 1/202 3 (n. 25 ) Caponi est. delle promissari acquirenti, gli eredi di Sebastiano Infantino erano proprietari per intero degli immobili oggetto del preliminare, avendo acquistato la proprietà della cosa promessa in vendita per successione del padre e della madre e facendo venir meno il fatto - ossia l'altruità della res - ostativo alla sentenza traslativa con effetto immediato»(sentenza, p. 12);
Il motivo non è fondato. In caso di preliminare di vendita di cosa (nel caso di specie, parzialmente) altrui può essere pronunciata sentenza ex art. 2932 c.c., dal momento in cui viene meno l’altruità della cosa, cioè dal momento in cui il convenuto venditore (nel caso di specie, i suoi eredi ) consegue la proprietà (nel c aso di specie, esclusiva) della cosa promessa in vendita, venend o meno così l’impedimento alla validità della sentenza che prende il posto del contratto non concluso, traslativa del diritto di proprietà (cfr., tra le altre, Cass. 8417/2016) .
Se il processo è in corso, rileva quindi che l’altruità della cosa promessa in vendita sia venuta meno non già al momento della proposizione della domanda (èda correggere pertanto l’affermazione, citata al precedente capoverso, della sentenza impugnata), bensì al momento della pronuncia della sentenza, in conformità del resto al principio generale della rilevanza dei fatti sostanziali sopravvenuti nel corso del processo. Nel caso di specie, è pacifico (ed è ammesso dalla stessa parte ricorrente) che gli eredi di Sebastiano Infantino siano diventati proprietari per intero degli immobili oggetto del preliminare, avendo acquistato per successione dai genitori la proprietà della cosa promessa in vendita già nel corso del giudizio di primo grado.
In conclusione, il primomotivo è rigettato. 4di 6 – RG 28022/2017 – S2 – CC 09 / 0 1/202 3 (n. 25 ) Caponi est. 2. - Con il secondo motivo si censura che la Corte di appello abbia omesso di pronunciarsi su domande consequenziali alla dichiarazione di nullità del giudizio di primo grado; in particolare si tratta delle domande di: (a) revoca della formula del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado; (b) cancellazione delle trascrizioni – successive al verificarsi dell’evento interruttivo - delle domande introduttive del giudizio; (c) ordine al conservatore di cancellare le trascrizioni(si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c.) Il secondo motivo non è fondato.
L’art. 112 c.p.c. impegna il giudice a pronunciarsi sulle domande (nonché sulle eccezioni) proposte in giudizio. La domanda in questione ha per oggetto la dichiarazione di nullità. Su questa il giudice si è pronunciato. Tutte le altre richieste non rientrano nell’ambito protetto dall’art. 112 c.p.c. Invero, il venir meno della formula del passaggio in giudicato è recato con sé dall’ammissione del giudizio di appello. Quanto alla cancellazionedelle trascrizioni, l’atto introduttivo del processo è stato notificato ad una persona ancora in vita, pertanto le domande introduttive restano validee trascrivibili nei registri immobiliari.
In conclusione, il secondo motivo è rigettato. 3. - Con il terzo motivo si censura che la parte rimasta involontariamente contumace nel giudizio di primo grado sia stata condannata alle spese del doppio grado (si deduce violazione dell’art.91 c.p.c.). Il terzo motivo non è fondato. L’art. 91 c.p.c. ricollega la condanna alle spese al semplice fatto della soccombenza. Non vi sono margini per evitare di applicare la regola alla parte soccombente rimasta involontariamente contumace, tenendo anche conto che nel caso di specie la mancata costituzione in giudizio del convenuto non è 5di 6 – RG 28022/2017 – S2 – CC 09 / 0 1/202 3 (n. 25 ) Caponi est. imputabile all’attore vittorioso, che ha validamente notificato l’ atto introduttivodel giudizio.
In conclusione, il terzo motivo è rigettato. 4. - Con il quarto motivo s i censura che non sia stata riconosci uta la soccombenza reciproca in considerazione dell ’accoglimento della domanda di nullità del giudizio di primo grado (violazione degli artt. 92 e 336, co. 1 c.p.c.). Il quarto motivo non è fondato. La statuizione relativa alle spese non presta il fianco a censure in sede di legittimità, poiché la parte che si è vista accogliere la domanda di nullità del giudizio di primo grado è risultata soccombente nel merito. In conclusione, il quarto motivo è rigettato. 5. - L’infon datezza di ogni motivo su cui il ricorso si fonda determina l’infondatezza di quest’ultimo nel suo complesso.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente, dell’ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in € 5.500,00, oltre a € 200,00, per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente, dell'ulteriore somma pari a quella dovuta