Cassation appeal dismissed for tardiness; special power of attorney valid by placement; appeal time calculated from first valid service.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the appeal was filed late, having been calculated from the date of the first valid service of the first-instance judgment. While the appellant argued the appeal time should start from a later service at the court registry, the Court confirmed the earlier postal service to the lawyer's office was valid. Consequently, the appeal missed the statutory deadline, rendering the procedural defect incurable via cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 365 c.p.c.; Art. 82 r.d. 37/1934: The appeal period begins from the first valid service of the first-instance judgment, and a generic power of attorney is deemed specific for cassation if placed on the petition.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.35373/2018 R.G. proposto da : LA MASSERIA DI LUSI CARLO C SAS, rappresentatae difesa dall'avvocato ANTONUCCI FAUSTO (NTNFST65L15D592H); -ricorrente- contro OREM SPA, elettivamente domiciliatain ROMA, VIA DEI GRACCHI 130, presso lo studio dell’avvocato NERI ELISA (NRELSE72L65H501F),rappresentata e difes a dagli avvocati DI GREGORIO STEFANO (DGRSFN69H10G141O), DI GREGORIO EUGENIO (DGRGNE40C30G555C); -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO de L'AQUILA n. 1705/2018,depositata i l 18/09/2018 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. Il Tribunale di Pescara, con sentenza n. 640/2012, rigettava la domanda della società Orem s.p.a. di condanna della società La Masseria s.a.s. a pagare il saldo, pari a euro 12.784, del corrispettivo dovuto in base a un contratto di fornitura e installazione di un ascensore; il Tribunale rigettava anche la riconvenzionale della convenuta, avente ad oggetto la condanna dell’attrice a consegnare e installare i materiali oggetto del contratto o a risarcirle i danni causati dal suo inadempimento.
2. La Masseria ha impugnato la sentenza con appello principale, Orem con appello incidentale, anzitutto eccependo la tardività del gravame di controparte. La Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza 18 settembre 2018, n. 1705, ha accolto l’eccezione di Orem di inammissibilità dell’appello principale perché tardivo, con perdita di efficacia di quello incidentale tardivo.
3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione La Masseria s.a.s. Resiste con controricorso Orem s.p.a., che eccepisce la mancanza della procura speciale, dato che “la procura apposta al ricorso è inidonea allo scopo”. L’eccezione non può essere accolta. È vero che la procura è genericamente conferita “per il presente giudizio e in ogni fase e grado, [..] appelli, ricorso per cassazione e per revocazione”, ma è presente l’indicazione “per l’impugnazione sent. n. 1705/18 Ap. Aq.” e, soprattutto, la procura è apposta a margine del ricorso.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “in tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell'art. 83 c.p.c. disposta dalla legge n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica”, che “fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione”, dovendosi considerare, “in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti”(così Cass., sez. un., n. 36057/2022).
La controricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso, di non facile lettura, è articolato, secondo quanto precisa la ricorrente a pag. 8 dell’atto, in tre motivi.
1) Il primo motivo è esposto alle pagg. 12-20 del ricorso ed è genericamente rubricato “violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3 c .p.c.”. Il motivo, a quanto è dato di capire, contesta la declaratoria di tardività dell’appello, deducendo l’inefficacia della notificazione della sentenza di primo grado ai fini del decorso del termine breve di cui all’art. 326 c.p.c., in quanto il procuratore della ricorrente aveva “eletto domicilio nel 2008 presso il proprio indirizzo fax di studio, che ha integrato nel 2011, con l’indicazione anche dell’indirizzo pec all’esito del deposito delle comparse conclusionali di primo” grado.
Il motivo è inammissibile. Il giudice d’appello ha accertato che la controricorrente ha notificato la sentenza di primo grado alla ricorrente sia mediante spedizione a mezzo del servizio postale al domicilio eletto da quest’ultima presso lo studio del suo legale in Filetto sia presso la cancelleria del Tribunale di Pescara ai sensi dell’art. 82 del r.d. n. 37/1934, non essendo il Comune di Filetto compreso nel circondario del Tribunale di Pescara; essendosi perfezionata per prima la notifica effettuata presso la cancelleria è da questa data – ha concluso il giudice d’appello – che andava calcolato il termine breve, ossia dal 28 novembre 2012, così che la proposizione dell’appello, effettuata il 9 gennaio 2013, è da considerarsi tardiva.
La Corte d’appello ha poi precisato che nel giudizio di primo grado il difensore de La Masseria “confermò con atto depositato il 3 novembre 2008 l’elezione di domicilio presso il proprio studio in Filetto e indicò il numero di fax al quale dichiarò di volere ricevere le notificazioni della controparte e le comunicazioni della cancelleria; non indicò invece il proprio indirizzo di posta elettronica certificata né in tale atto né successivamente”, così che risultava valida la notificazione della sentenza eseguita da Orem presso la cancelleria del giudice di primo grado (v. al riguardo Cass., sez. un., n. 10143/2012).
Quello che la ricorrente contesta è l’affermazione del giudice d’appello relativa alla mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata, in quanto – a suo avviso – tale indicazione sarebbe invece stata apposta sulle comparse conclusionali di primo grado: la ricorrente fa quindi valere il vizio revocatorio di cui al n. 4 dell’art. 395 c.p.c., vizio non proponibile con il ricorso per cassazione, ma appunto con il rimedio della revocazione.
2) Il secondo e il terzo motivo, rispettivamente rubricati “nullità della sentenza e del procedimento” e “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione” sono inammissibili. A prescindere dal richiamo, per il terzo motivo, di un parametro non applicabile ratione temporisalla fattispecie, i motivi si rivelano incomprensibili, affastellando censure perlopiù relative al giudizio di primo grado e comunque non rispondendo ai criteri di specificità dei motivi richiesti da questa Corte in relazione al n. 4 dell’art. 366 c.p.c. (v. le pagg. 20-56 dell’atto). II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 3.618, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del