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Ordinanza — n. 26749/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against appellate court ruling on procedural nullity due to lack of concrete prejudice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26749/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the bankruptcy administrator's appeal challenging an appellate court judgment regarding a construction contract dispute. The administrator argued the first-instance judge lacked authority and violated procedural time limits for replies, but the court found no concrete prejudice since the nullity did not lead to a remittal of the case. Consequently, the appeal was dismissed, and the administrator was ordered to pay the opposing parties' legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 and n. 4, cod. proc. civ.; Art. 190, cod. proc. civ.: A violation of procedural rules regarding judicial authority or reply deadlines does not justify cassation if it does not result in a remittal to the first instance, as there is no concrete prejudice to the right of defense.

Parole chiave

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procedural nullity concrete prejudice remittal to first instance judicial authority reply deadlines bankruptcy administrator appellate review impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 and n. 4, cod. proc. civ.
3 del comma I dell’art. 360 cod.
Art. 190, cod. proc. civ.
civ., la Curatela ha quindi lamentato la violazione del l’art. 190 cod.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
Art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/02
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
art. 161 cod. proc. civ
Appellò la Curatela del Fallimento Mandarino, deducendo, tra l’altro, la nullità della sentenza ex art. 161 cod. proc. civ.perché resa da giudice privo dellapotestas in quanto cessato dal servizio.
art. 360 cod. proc. civ
3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la Curatela ha prospettato un error in iudicando de iure procedendi e, in riferimento al n.
art. 158 cod. proc. civ
e in subordine, dell’art. 158 cod. proc. civ.e 161 I comma cod.
art. 190 cod. proc. civ
civ., la Curatela ha quindi lamentato la violazione del l’art. 190 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, n. 36596 del 25/11/2021
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4141 –2018 proposto da: CURATELA del FALLIMENTO MANDARINO PIERINO, in persona del curatore, elettivamente domiciliato in Roma, via XXI Aprile 11 , presso lo studio dell'avv. Corrado Morrone – studio Panunzio Romano , rappresentato e difeso dall'avv.Pietro Greco, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro CALDAROLA CLAUDIA, CALDAROLA MARIA ROSARIA, GALLO CHIARA, rappresentatee difese dall’avv. Finisia Di Cianni , giusta procura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -controricorrenti – e contro Ric. 2018n. 4141 sez.

S2 -ud. 22-2 -2023 - 2 - CALDAROLA FRANCO,elettivamente domiciliato in Roma, via Asiago 2, presso lo studio dell'avv. Walter Condoleo, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Le Pera, giusta procura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2188 / 2016 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 29/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/2/2023dal consigliere PATRIZIA PAPA; lettala memori a della ricorrente . FATTI DI CAUSA 1.L’imprenditore Mandarino Pierino, poi dichiarato fallito in corso di causa, convenne in giudizio Franco Caldarola e Salvatore Caldarola, di cui sono eredi le attuali controricorrenti Claudia Caldarola, Maria Rosaria Caldarolae Chiara , chiedendone la condanna al pagamento del prezzo, a suo dire non determinato, di un appalto.

I convenuti contestarono ci fosse stata una pattuizione, sostennero di aver già pagato più del dovuto e proposero domanda riconvenzionale per la restituzione delle maggiori somme versate rispetto al valore dell’opera. Espletata c.t.u., con sentenza n. 101/2007, il Tribunale di Catanzaro, in persona di un Giudice onorario, rigettò per difetto di prova la domanda della Curatela del fallimento di Mandarino Piero, costituitasi nelle more per proseguire il giudizio, accogliendo la riconvenzionale.

2. Appellò la Curatela del Fallimento Mandarino, deducendo, tra l’altro, la nullità della sentenza ex art. 161 cod. proc. civ.perché resa da giudice privo dellapotestas in quanto cessato dal servizio. Con sentenza n. 2188/2016, l a Corte d’appello rigettò il motivo, sostenendo che fosse rilevante non la data di pubblicazione della Ric. 2018n. 4141 sez. S2 -ud. 22-2 -2023 - 3 - sentenza, ma la data di deliberazione (nella fattispecie anteriore alla cessazione del servizio), perché data in cui la decisione viene a giuridica esistenza; in merito, accolse parzialmente l’appello.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Curatela, affidato a due motivi ; Claudia Caldarola, Maria Rosaria Caldarola e Chiara Gallo , quali eredi di Salvatore Caldarola e, con separato atto,Franco Caldarola si sono difesi con controricorso . RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la Curatela ha prospettato un error in iudicando de iure procedendi e, in riferimento al n. 4, un error in procedendo, per non avere la Corte d’appello accolto il primo motivo di appello e non aver dichiarato la inesistenza della sentenza di primo grado resa in violazione dell’art 161 II comma cod. proc. civ. e in subordine, dell’art. 158 cod. proc. civ.e 161 I comma cod. proc. civ.. 1.1.

Il motivo è inammissibile per difetto di interesse. È vero che la sentenza del Giudice monocratico pubblicata dopo la data in cui egli sia cessato dal servizio (nel senso che la cessazione risulti dall’accettazione delle sue dimissioni da parte della pubblica amministrazione, da adottarsi, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, con decreto del Presidente della Repubblica) è certamente nulla perché difettando, in mancanza di deliberazione collegiale, un momento deliberativo che assuma autonoma rilevanza, unica data significativa è la data di pubblicazione in cui la sentenza viene a giuridica esistenza( Cass.

Sez. 2 , n. 16216 del 28/06/2017). Uno dei presupposti essenziali della costituzione del giudice (art.158 cod. proc. civ.) dev’essere infatti identificato nella appartenenza all'ufficio giudiziario del magistrato che costituisce (o concorre a costituire) l'organo giudicante e, perciò, quando tale presupposto Ric. 2018n. 4141 sez. S2 -ud. 22-2 -2023 - 4 - manca (perché la preposizione del magistrato all'ufficio è cessata in data anteriore alla pronuncia), si ha un vizio della costituzione del giudice, che produce, ai sensi dello stesso art. 158 cod. proc. civ., la nullità insanabile dell'atto da lui emanato (cfr.

Cass. 9 luglio 2001 n. 9294). È vero altresì, tuttavia, che la circostanza che la decisione della causa in primo grado sia stata assunta dal giudice successivamente alla sua cessazione dal servizio integra un vizio che non è equiparabile a quello della radicale mancanza di sottoscrizione e, quindi, non determina la rimessione delle parti al primo giudice: in questo caso, pertanto, trova applicazione il principio secondo cui il ricorrente per cassazione che impugni la sentenza di appello per non avere dichiarato la nullità della decisione di prime cure ha l'onere, qualora il vizio dedotto non avrebbe comportato la restituzione della controversia al primo giudice, di indicare, in concreto, quale pregiudizio sia derivato dalla nullità processuale e quale diverso e migliore risultato avrebbe potuto conseguire in assenza del vizio denunciato.In mancanza di tali specifiche allegazioni, la censura è inammissibile per difetto di interesse(Cass.

Sez. 6 - 3, n. 10430 del 03/06/2020 ; Sez. 1, n. 18578 del 21/09/2015; Sez. 2, n. 1420105/05/2022, non massimata). Nella specie, dunque, alla mancata declaratoria di nullità della sentenza di primo grado non è corrisposto, nella sentenza d’appello, l’applicazione di norme incompatibili con la decisione in unico grado di merito, nel senso che il giudice d’appello non ha applicato le norme proprie del giudizio di secondo grado (ad es. non ha ritenuto inammissibile uno o più motivi d’impugnazione per difetto dei requisiti del 342, non ha applicato il 345 per ritenere inammissibile una prova nuova o una nuova produzione documentale o, ancora, non ha fatto applicazione del 346).

Ric. 2018n. 4141 sez. S2 -ud. 22-2 -2023 - 5 - Al contrario, il Giudice d’appello ha riesaminato tutti i fatti e tutta la domanda in merito ed ha addirittura rinnovato la c.t.u.; soltanto per motivare l’irrilevanza delle dichiarazioni testimoniali ha richiamato la sentenzadi primo grado, ma in realtà ha comunque rinnovato l’esame delle deposizioni perché ne ha confermato la genericità ; c osì ha fatto pure per riconfermare la statuizione sulle spese. Conseguentemente, la censura risulta priva di interesse.

2. Con il secondo motivo, proposto in subordine e articolato in riferimento al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la Curatela ha quindi lamentato la violazione del l’art. 190 cod. proc. civ. per concessione dei termini per repliche inferiore ai venti giorni prescritti per legge. 2.1. Il motivo è inammissibile per più ragioni. Seppure, infatti, per principio sancito dalle S.U. di questa Corte, la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, anche la nullità della sentenza conseguente alla violazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. per il deposito delle conclusionali o delle memorie di replica non implica rimessione della causa al primo giudice (Cass.

Sez. U, n. 36596 del 25/11/2021); conseguentemente, ancora una volta deve ribadirsi, come già esposto al punto 1.1., il difetto di interesse di un motivo da cui non risulti quale concreto pregiudizio sia deriv ato dall’omessa dichiarazione della nullità della sentenza di primo grado quando non ricorra, come nella specie,un’ipotesi di rimessione al primo giudice . A ciò deve aggiungersi che la nullità per violazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. comunque avrebbe dovuto convertirsi in motivo Ric. 2018n. 4141 sez. S2 -ud. 22-2 -2023 - 6 - di impugnazione, ma non risulta dalla sentenza sia stata sottoposta al Giudice d’appelloin tal senso, né il ricorrente ha specificato in ricorso se e quando avrebbe proposto questa censura.

3. Il ricorso è perciò respinto , con conseguente condanna del la Curatelaal rimborso delle spese processuali, liquidate in dispositivo in relazione al valore dichiarato, in favore dei controricorrenti Franco Caldarola e, quale unica parte processuale, Claudia Caldarola, Maria Rosaria Caldarola e Chiara Gallo, eredi di Salvatore Caldarola. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condannala Curatela al rimborso delle spese in favore diFranco Caldarola e, quale unica parte processuale, di Claudia Caldarola, Maria Rosaria Caldarola e Chiara Gallo , liquidandole, per ciascuna parte processuale, in Euro 4.200 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, d