Cassation appeal dismissed for non-compliance with electronic filing deadlines and procedural rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal was declared extinguished because the appellant failed to file the request for decision within the statutory forty-day period via the required electronic system. Although a later electronic submission was made, it was deemed untimely and inadmissible under the Civil Procedure Code. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, second comma, c.p.c.; Art. 391, second comma, c.p.c.: A cassation appeal is extinguished if the request for decision is not filed electronically within the prescribed term, and any subsequent filing is considered a waiver of the right to appeal.
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CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL CONSIGLIERE DELEGATO Visti gli atti del procedimento n. 15958/2020R.G., relativo al ricorso proposto da: GUADAGNI CIRO, difesocome in atti; contro GUADAGNI ANGELA, difesacome in atti ( controricorrent e ) ; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato che, nel termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta, il difensore del ricorrente ha fatto pervenire una PEC alla cancelleria della Sezione Seconda Civile, contenente istanza di decisione del ricorso, senza procedere al relativo depositonel fascicolo telematico nel rispetto delle regole tecniche prescritte per il processo civile telematico;
Ritenuto che talerichiesta di decisione della causa, non depositata nelle forme di legge nel fascicolo telematico, è inammissibile e, pertanto, tamquam non esset; Ritenuto altresì che solo in data 12 settembre 2023, e dunque dopo la scadenza del termine di cui all’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c., è stata depositata in forma telematica istanza di decisione; Ritenuto che anche tale seconda istanza, in quanto tardiva, è inammissibile e dunque tamquam non esset; Ritenuto, pertanto,che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bi s , secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersia dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle speseprocessuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituit