Italian court dismisses appeal against casino debt, ruling loan lacks connection to gambling game.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Italy dismissed Mario Pilotti's appeal against a default judgment ordering him to pay €103,672.32 to the Municipal Casino of Venice. Pilotti argued that the court failed to apply Article 1933 of the Civil Code because the loan was merely a tool for gambling rather than a direct game debt. The court rejected this, establishing that a loan remains an independent legal act unless the lender directly participates in the gambling risk, which was not proven here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1933 c.c.; The loan of funds for gambling constitutes a separate legal act unless the lender directly participates in the game's risk, meaning mere awareness of the funds' destination does not transform the debt into a gambling obligation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4306/2018 R.G. proposto da : PILOTTI MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA,VIA DUE MACELLI 106, presso lo studio dell’avvocato CESAREO TOMMASO (CSRTMS60R28H501U), rappresentato e difeso dall'avvocato VIGGIANI GIUSEPPE (VGGGPP67L30L049S); -ricorrente- contro CASINO' MUNICIPALE DI VENEZIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA,VIA TOMMASO SALVINI 55, presso lo studio dell’avvocato D'ERRICO CARLO (DRRCRL57P07A662P) che larappresenta e difende unitamente agli avvocati SPIGA GAVINO (SPGGVN55E25F229Q)e DE POLI FILIPPO (DPLFPP66E21L736X) ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 1295/2017,depositata i l 26/06/2017 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/03/2023dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, il sostituto procuratore generale Roberto Mucci, che ha chiesto di rigettare il ricorso. PREMESSO CHE 1. Il Tribunale di Venezia ha rigettato l’opposizione proposta da Mario Pilotti contro il decreto ingiuntivo per l’importo di euro 103.672,32, emesso in favore di Casinò Municipale di Venezia s.p.a. Il Tribunale rilevava che l’assegno posto alla base del procedimento monitorio non era funzionalmente connesso all’attuazione dei giochi d’azzardo praticati all’interno del Casinò, escludeva altresì che il titolo fosse stato consegnato in bianco (essendo stato provato che l’assegno era stato emesso in sostituzione di precedenti assegni emessi a loro volta a pagamento di fiches ) e riteneva che non vi fossero i presupposti per l’applicazione dell’art. 1933 c.c., trattandosi di vendita di fiches utilizzate per partecipare a un gioco effettuato contro terzi giocatori cui era estraneo il Casinò, che si era limitato a predisporre quanto necessario allo svolgimento del gioco.
2. La sentenza è stata impugnata da Pilotti. La Corte d’appello di Venezia – con la sentenza 26 giugno 2017, n. 1295 – h a rigettato ilgravame, confermando la decisione di primo grado .
3. Avverso la sentenza d’appello Mario Pilotti ricorr e per cassazione. Resiste con controricorsoCasinò di Venezia Gioco s.p.a. Il controricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in due motivi, tra loro strettamente collegati, che lamenta no il primo “ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.” e il secondo “violazione e falsa applicazione dell’art. 1933 c.c.”.
I motivi sono infondati. Entrambi contestano, il primo richiamando il parametro dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (parametro che peraltro non è applicabile ratione temporis alla fattispecie) e il secondo quello della violazione/falsa applicazione di legge, la mancata applicazione alla fattispecie del disposto di cui all’art. 1933 c.c.; è infatti – ad avviso del ricorrente – “assolutamente illogico e contraddittorio” affermare che la “disciplina dell’art. 1933 c.c. sarebbe applicabile solo nel caso in cui il giocatore giocasse e perdesse direttamente col Casinò”, mentre nel caso di perdita in giochi che si svolgono direttamente tra i giocatori “verrebbe meno per ciò solo il collegamento funzionale tra il gioco e il negozio (mutuo o vendita a credito di fiches) avente ad oggetto la cessione di fiches”.
La decisione della Corte d’appello, che ha appunto ritenuto che ai fatti così come accertati (accertamento in fatto che il ricorrente sostanzialmente non contesta, v. le pagg. 23-25 del ricorso) non possa applicarsi il disposto dell’art. 1933 c.c., per il quale “non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa”, lungi dall’essere illogica e contraddittoria è coerente con i principi dettati in materia da questa Corte. Secondo l’orientamento della Corte di cassazione, infatti, “il richiamo alla teoria del c.d. collegamento negoziale non è pertinente a giustificare la applicazione dell'art. 1933 c.c. e a ricondurre anche il mutuo alla causa di gioco, atteso che la connessione funzionale può ravvisarsi solo tra atti negoziali idonei a produrre effetti giuridici, mentre il risultato del gioco non fa sorgere alcuna obbligazione giuridica (salvo l'effetto legale della soluti retentio)”; affinch é il prestito di denaro –o di fiches – possa essere ricondotto alla posta di gioco, “occorre piuttosto che il mutuante venga a partecipare direttamente al giuoco in antagonismo con il mutuatario, o comunque, unitamente a quello in quanto, pur non effettuando direttamente la giocata, sia in qualche modo anch'egli effettivo destinatario del risultato del giuoco (abbia scelto cioè di correre l'alea tipica del giuoco di azzardo)” (così Cass. 17686/2019, v. pure Cass. 14375/2019).
Ove il mutuante non assuma anche il rischio del risultato del gioco, il nesso relazionale tra la prestazione di quanto dato a mutuo e l'impiego della stess a “ per partecipare al giuoco si esaurisce sul piano meramente teleologico, permanendo il mutuo quale autonomo negozio giuridico dotato di propria causa, relazione che può evidenziare finanche un diretto interesse del mutuante ad incentivare il mutuatario alla partecipazione al giuoco d'azzardo”, ma che “ per ciò solo non determina alcuna partecipazione anche del mutuante al rapporto di giuoco ” , “essendo irrilevante a tal fine la mera consapevolezza della destinazione finale delle somme prestate” (ancora Cass.17686/2019).
II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d̀ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrent e al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro8.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13