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Sentenza — n. 26606/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal allowing creditor to sue bankrupt debtor despite exclusive bankruptcy court jurisdiction.

Numero d'incarto Sentenza — n. 26606/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court rejected the appeal filed by Akrofin S.r.l. regarding a structural damage claim against a bankrupt entity. Although bankruptcy law grants exclusive jurisdiction to bankruptcy judges for debt verification, the Court held that a creditor who obtained a favorable judgment before the bankruptcy declaration may still inscribe that debt in the bankruptcy estate. Consequently, the lower court's decision to allow the lawsuit was upheld, and the appeal was dismissed.

Regesto Legislator

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Art. 96 l. fall.; A creditor who obtains a favorable judgment against a debtor before the bankruptcy declaration may inscribe that debt in the bankruptcy estate, even if bankruptcy law grants exclusive jurisdiction to bankruptcy judges for debt verification.

Parole chiave

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bankruptcy jurisdiction creditor insinuation exclusive bankruptcy court structural damage claim judgment before bankruptcy differimento del fallimento rinuncia all'espropriazione fallimento accademico definitivo

Disposizioni normative citate

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Art. 96 l. fall.
In relazione alla declaratoria di rinuncia all’appello del Fallimento Akrofin S.r.l., la Corte territoriale, esaminando l’eccezione di inammissibilità e di improcedibilità del detto gravame, proposta dalle controparti, ha rilevato che, ai sensi dell’art. 96, secondo comma, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. 04/10/2018, n. 24156
Cass. 21/01/2014, n. 1115
Cass. 21/01/2014, n. 1115); 1.2.
Cass. 30/05/2019, n. 14768
Va data continuità al principio di diritto articolato da questa Corte (Cass. 30/05/2019, n. 14768; conf.
Cass n. 29934/2022
Cass n. 29934/2022) per il quale «[n]el caso in cui un soggetto, rimasto soccombente all’esito di un giudizio di condanna, sia dichiarato fallito nel corso del giudizio di impugnazione, l’azione proposta non è improcedibile, in quanto, a norma dell’art.
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Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 17926/2019 proposto da: FALLIMENTO AKROFIN SRL, elettivamente domiciliato in Roma p.zza s. Andrea Della Valle, 3, presso lo studio dell’avvocato Massimo Mellaro (MLLMSM60L10H501G) rappresentato e difeso dall’avvocato Giorgio Corno (CRNGRG63C24F205P). -Ricorrente - Contro ZURICH INSURANCE PLC, RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA, elettivamente domiciliata in Roma Via Monte Zebio 28, presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Ciliberti (CLBGPP62D06H501V) rappresentata e difesa dagli avvocati Silvana Bernocchi (BRNSVN55R67C816I), Giovanni Pizzoccaro (PZZGNN38R22I849Q).

APPALTO PRIVATO -Controricorrente - E contro BALESTRERI LORENZO, elettivamente domiciliato in Roma Via Del Consolato 6, presso lo studio dell’avvocato Massimo Serra (SRRMSM66M24H501N) rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Gamba (GMBMRC62M25D150E). -Controricorrente - E contro FERRARI GIUSEPPE, VAGO MICHELE, SIBYLLE BARBARA FEHR, TARGON BRUNO, GRANDI MARIA TERESA, VAGO MICHELE E VAGO MASSIMILIANO SMERALDO (eredi di VAGO ANGELO), AURORA ASSICURAZIONI SPA ORA UNIPOL SAI ASSICURAZ. SPA, GENERALI ITALIA SPA, CARBONI SERGIO, AXA ASSICURAZIONI SPA, TOSCANI FRANCO, SUZZI LUIGI. -Intimati - Avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 1848/2018 depositata il 03/12/2018.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella pubblica udienza del 12 settembre 2023. Udita la Sostituta Procuratrice Generale Rosa Maria Dell’Erba che, riportandosi alle conclusioni scritte depositate per l’udienza, ha chiesto il rigetto del ricorso. Udito l’avvocato Giorgio Corno. Udito l’avvocato Giuseppe Ciliberti. FATTI DI CAUSA 1. Franco Toscani ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Cremona Akrofin S.r.l. in bonis, Edilizia Ruggeri S.n.c. e Sergio Carboni (quale progettista e direttore dei lavori) chiedendone la condanna al risarcimento dei danni causati dal cedimento strutturale di un immobile posto in Cremona (via F.

Aporti n. 17). Integratosi in contraddittorio nei confronti dei convenuti e con la chiamata in causa di terzi e delle rispettive compagnie di assicurazione, il Tribunale di Cremona, con sentenza n. 84/2013, per quanto qui interessa, ha condannato Akrofin S.r.l. e Sergio Carboni, per i rispettivi titoli di responsabilità, al risarcimento del danno del danno emergente (quantificato in euro 23.583,20) e al risarcimento informa specifica a favore dell’attore mediante la riduzione in pristino dell’appartamento di quest’ultimo, ha statuito sugli altri rapporti processuali e ha disciplinato le spese del giudizio e di c.t.u.

2. Interposti distinti appelli da Akrofin S.r.l. e da Franco Toscani, la Corte d’appello di Brescia, riunite le cause, ha dichiarato l’interruzione del processo per la morte di due delle parti appellate (Angelo Vago e Alberto Paiardi) e per il fallimento della società appellante; Franco Toscani ha riassunto il giudizio nei confronti degli eredi delle predetti parti e del Fallimento della Akrofin S.r.l., che non si è costituto ed è stato dichiarato contumace.

3. Per quanto qui rileva, la Corte d’appello, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Cremona, ha dichiarato la nullità delle domande formulate in primo grado nei confronti dell’Edilizia Ruggeri S.n.c., e, conseguentemente, l’inammissibilità delle domande proposte in appello nei confronti dei suoi soci, Fabrizio Ruggeri e Lorenzo Balestreri; ha dichiarato la rinuncia del Fallimento Akrofin S.r.l. all’appello principale proposto da Akrofin S.r.l. in bonis; quanto al merito della controversia, ha riconosciuto a favore di Franco Toscani e a carico del Fallimento di Akrofin S.r.l. e Sergio Carboni, un danno emergente maggiore (pari a euro 45.183,20) rispetto a quello liquidato dal primo giudice; inoltre, ha condannato questi ultimi, in solido, a risarcire i danni subiti da Maria Teresa Grandi (euro 9.005,50) e da Luigi Suzzi (euro 5.669,50), rispettivamente, la prima, usufruttuaria per metà e, il secondo, nudo proprietario per l’intero dell’immobile posto al piano terreno dell’edificio di via Aporti 17, in epoca successiva all’emissione della sentenza di primo grado.

4. In relazione alla declaratoria di rinuncia all’appello del Fallimento Akrofin S.r.l., la Corte territoriale, esaminando l’eccezione di inammissibilità e di improcedibilità del detto gravame, proposta dalle controparti, ha rilevato che, ai sensi dell’art. 96, secondo comma, n. 3), legge fall., i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunciata prima della dichiarazione di fallimento, sono ammessi con riserva e che incombe sul curatore l’onere di proporre o proseguire il giudizio, con la conseguenza che, in mancanza di prosecuzione del giudizio, l’appello dallo stesso proposto deve ritenersi abbandonato.

5. Il Fallimento Akrofin S.r.l. ha proposto ricorso, con due motivi, illustrati con una memoria, per la cassazione della sentenza d’appello; Zurich Insurance PLC, Rappresentanza Generale per l’Italia, ha resistito con controricorso; Lorenzo Balestreri, socio della Edilizia Ruggeri S.n.c., ha resistito con controricorso; con ordinanza interlocutoria della sezione VI-2 n. 25003/2020, la causa è stata rimessa in pubblica udienza; con la memoria depositata per la relativa adunanza camerale, parte ricorrente ha rinunciato al secondo motivo di ricorso, in tema di spese di lite.

In prossimità dell’udienza pubblica le parti costituite hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Sulla premessa che il secondo motivo, concernente la disciplina delle spese del giudizio, è stato rinunciato, il che ne rende superfluo il vaglio da parte di questa Corte (Cass. 13/01/2021, n. 414; Cass. n. 27/08/2020, n. 17893), con il primo e, in sostanza, unico motivo di ricorso [«Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.. In particolare, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 52, comma 2 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267»], si censura la sentenza impugnata che ha condannato il Fallimento al risarcimento del danno nei confronti di parte attrice malgrado l’improcedibilità della domanda, rilevabile d’ufficio anche nel giudizio di legittimità, in base della normativa fallimentare che introduce il principio di esclusività del concorso formale per l’accertamento del passivo fallimentare, con la conseguenza che tutte le azioni di accertamento di crediti verso il fallito sono devolute al giudice fallimentare. 1.1.

Innanzitutto, la censura è ammissibile poiché la questione procedurale attinente all’ammissibilità e alla procedibilità in sede extrafallimentare della domanda avente ad oggetto l’accertamento del credito nei confronti del fallimento è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, quindi anche nel giudizio di cassazione, trattandosi di una questione “litis ingressus impediens” il cui esame, prioritario rispetto ad ogni altra questione, è operato anche d’ufficio dal giudice, con l’unico limite (che non ricorre nella fattispecie concreta, nella quale il fallimento della convenuta è stato dichiarato in pendenza del giudizio di appello) del giudicato interno (in termini, Cass.04/10/2018, n. 24156;

Cass. 21/01/2014, n. 1115); 1.2. Il motivo non è fondato. Va data continuità al principio di diritto articolato da questa Corte (Cass. 30/05/2019, n. 14768; conf. Cass n. 29934/2022) per il quale «[n]el caso in cui un soggetto, rimasto soccombente all’esito di un giudizio di condanna, sia dichiarato fallito nel corso del giudizio di impugnazione, l’azione proposta non è improcedibile, in quanto, a norma dell’art. 96 l fall., il creditore, sulla base della sentenza impugnata, può insinuarsi al passivo con riserva, mentre il curatore, dal suo canto, può proseguire il giudizio di impugnazione». 1.3.

Nel nostro caso, è conforme a diritto la soluzione della Corte d’appello che non ha dichiarato improcedibile la domanda risarcitoria contro la società il cui fallimento è intervenuto nel giudizio di secondo grado, giacché la norma fallimentare (art. 96, legge fall.) non impone tale esito e, piuttosto, consente alla parte che ha ottenuto una pronuncia favorevole di avvalersene al fine dell’insinuazione al passivo, salva la scelta della curatela (che, nel caso concreto, è rimasta inerte) se contrastare o meno il titolo giudiziale proponendo o proseguendo il giudizio di impugnazione.

2. Ne consegue il rigetto del ricorso.

3. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità alla Zurich Insurance PLC, nella misura di euro 5.000 ,00, a titolo di compenso, euro 200,00, per esborsi, oltre al 15 per cento sul compenso, per spese generali, e agli accessori di legge, e a Lorenzo Balestreri, nella misura di euro 5.000,00, a titolo di compenso, euro 200,00, per esborsi, oltre al 15 per cento sul compenso, per spese generali, e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del Fallimento Akrofin S.r.l., di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato