Italian Supreme Court dismisses appeal claiming factual errors regarding contract rescission and property defects. The court rejects arguments that lower courts misappreciated evidence. The decision upholds the appellate court's finding that defects were known and proven. The ruling emphasizes the finality of factual assessments by trial judges. It clarifies that higher courts cannot re-evaluate facts without legal error. The judgment confirms the validity of the contract rescission. It rejects claims of unknown defects based on renovation work. The court finds no violation of civil code provisions cited. The appeal is dismissed due to lack of admissible grounds. The decision reinforces the principle of judicial finality in fact-finding.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed the appeal filed by the buyers against the sellers regarding a contract rescission and property defect claims. The buyers argued that the lower courts erred in fact-finding by ignoring alleged defects and misapplying rules on contract termination. The court rejected these arguments, stating that the assessment of factual circumstances and the weight of evidence belongs exclusively to the trial judges. Consequently, the appeal was dismissed because the lower courts' reasoning was coherent and based on a proper evaluation of the proven facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1455 c.c.; Art. 1490 c.c.; Art. 1495 c.c.; Art. 360 n. 5 c.p.c.: The Court of Cassation cannot substitute its own appreciation for the factual findings of the trial courts, as the evaluation of evidence and the determination of the gravity of breach are matters of fact reserved to the judge of merit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente: Ordinanza sul ricorso iscritto al n.7094/2019 proposto da : Quartarone Sebastiano, Beninato Adriana, difes i dall'avvocato Maurizio Firrincielli e domiciliati a Roma presso lo studio dell’avvocato Francesco Capoccia; -ricorrenti- contro Quartarone Giuseppe, Quartarone Lorenzo; -intimati- avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 2668 /201 8 , depositata il12/ 12 /20 18. Ascoltata la relazione d e l consigliere Remo Caponi nella camera di consiglio del 15/06/2023. Fatti di causa Nel 2006 i promittenti venditori Giuseppe e Lorenzo Quartarone con- venivano dinanzi al Tribunale di Siracusa i promissari acquirenti Seba- stiano Quartarone e Adriana Beninato per l’accertamento della legitti- mità del loro recesso dal contratto preliminare di compravendita 2di 4 – 7094 /2019 – S2 – 15 /0 6 /202 3 ( 1 5 ) – Caponi Est. nonché del diritto di ritenere la caparra di € 15.000 e per la condanna al rilascio dell’immobile oggetto del contratto.
In via riconvenzionalei convenuti domandavano una riduzione del prezzo pari al costo dei la- vori di ristrutturazione resisi necessari per vizi dell’immobile. Tale ne- cessità li aveva indotti a non completare il pagamento del prezzo e a non presentarsi dal notaio per la stipula del definitivo. In primo e se- condo grado sono state accolte le domande degli attori e rigettate le domande riconvenzionali dei convenuti. Ricorrono in cassazione i promissari acquirenti convenuti con quattro motivi, illustrati da memoria. I promittenti venditori attori sono rimasti intimati.
Ragioni della decisione 1. -Con il primo motivo di ricorso si censura che sia stato rilevato di non scarsa importanza l’inadempimento consistente nel mancato pa- gamento di € 8.000 a titolo di saldo del prezzo. Si deduce violazione dell’art. 1455 c.c. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 1490 c.c. poiché si è ritenuto il difetto diprova dei vizi della cosa venduta. Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 1490 e 1495 c.c. poiché si è ritenuto che non sia stata fornita la prova dei vizi e che nonè stato rispettato il termine di prescrizione per la loro denuncia .
Con il quarto motivo si denuncia l’omissione, l’insufficienza e la con- traddittorietà della motivazione sul fatto che i vizi erano da ritenersi noti a fronte della natura delle opere eseguite. 2. –I quattro motivi possono esaminarsi contestualmente. Essi sono tutti da disattendere. Infatti, pur nella varietà dei profili che essi attaccano e nella diversità di tipo di censure in cui si articolano, sono accomunati da una mede- sima impostazione, cioè che: (a) si possa ottenere un accoglimento del 3di 4 – 7094 /2019 – S2 – 15 /0 6 /202 3 ( 1 5 ) – Caponi Est. ricorso se si prospettano come errori di diritto quelli che in realtà sono (pretesi) errori commessi nella ricostruzione e apprezzamento della si- tuazione di fatto rilevante in causa; (b) si possa aprire la prospettiva di un terzo accertamento in fatto relativo alla stessa controversia di- nanzi al giudice di rinvio, nonostante che l’apprezzamento dei fatti ri- levanti compiuto nei due precedenti gradi di giudizio abbia trovato la propria espressione in una motivazione effettiva, resoluta e coerente - o comunque riducibile a coerenza attraverso l’interpretazione - senza che la corte di legittimità debba impegnarsi a fare proprio l’apprezza- mento, che rimane del giudice di merito anche dopo aver superato il vaglio del giudizio di legittimità (cfr. l’aggettivo possessivo «suo», im- piegato in modo pregnante dall’art. 116 co. 1 c.p.c.: il giudice valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento). 3.
–In particolare, quanto al primo motivo, in materia di responsa- bilità contrattuale, la valutazione della gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c., ai fini della risoluzione di un contratto a pre- stazioni corrispettive, costituisce questione di fattoaffidata al prudente apprezzamento del giudice del merito(cfr. Cass. 12182/2020). Quanto al secondo e terzo motivo, si desume dalla parte rilevante della sentenza impugnatache i lavori di ristrutturazione hanno avuto per obiettivo larealizzazione di servizi igienici, il rifacimento della pa- vimentazione el’ a deguamento degli impianti elettrici, fognari e di ri- scaldamento.
La Corte di appello ha apprezzato criticamente (quindi in modo incensurabile in sede di giudizio di legittimità) che le argomen- tazioni difensivemesse in campo dai promissari acquirenti convenuti non hanno trovato alcun riscontro istruttorio. Inoltre,la Corte di merito havalutato prudentemente e così confermato gli accertamenti compiuti dal giudice di primo gradocirca la gravità dell'inadempimento idoneo a giustificare il recesso dei promittenti venditori. Aggiunge la Corte che i 4di 4 – 7094 /2019 – S2 – 15 /0 6 /202 3 ( 1 5 ) – Caponi Est. pretesi vizi sono da ritenersi «del tutto noti a fronte della stessa natura delle opere eseguite, eche l'esecuzione di tali opere non risulta comun- que essere stata oggetto di preventivo accordo o autorizzazione da parte degli appellatie […] essendo in ogni caso rimasta indimostrata l'esistenza di una intesa tra le parti circa la successiva detrazione del conto di tali lavori dal saldo/prezzo da corrispondersi».
Dinanzi a ciò, una corte di legittimità non è abilitata a sovrapporre il proprio apprez- zamento. Inammissibile è poi il quarto motivo, del quale spicca la formulazione che non tiene conto della modifica dell’art. 360, n. 5 c.p.c. risalente a oltre un decennio fa.Fa difetto infatti la stessa individuazione del fatto decisivo di cui si denuncia l’omesso esame. 2. – I primi tre motivi sono rigettati, il quarto è inammissibile. Il ricorso è rigettato. Nulla vi è da provvedere sulle spese poiché i pro- mittenti venditori attori non hanno svolto attività difensiva dinanzi a questa Corte.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, de