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Ordinanza Interlocutoria — n. 26602/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to lack of notification of a new settlement agreement to the opposing party.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 26602/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appeal because the new settlement agreement and supporting documents were not formally notified to the opposing party. Although the law permits introducing evidence of a transaction that extinguishes the dispute's subject matter, strict procedural rules require such documents to be served on the other side. Consequently, the court ordered the notification to be made within 60 days before the case could proceed.

Regesto Legislator

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Art. 372 cod. proc. civ.; While evidence of a transaction ending the dispute may be introduced in cassation proceedings, it must be notified to the opposing party to ensure due process before the court can rule on the loss of interest.

Parole chiave

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transazione giudiziale notifica documento cessazione interesse ordinanza interlocutoria procedura civile danno da ritardo art. 372 codice notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

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Art. 372 cod. proc. civ.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 7887-2018 proposto da: P B DI PALISCIANO ALFREDO E BOLOGNESI VINCENZO s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in La Spezia, presso lo studio dell’avv. Claudio Defilippi che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro avv. PAPA GIANNITALO, elettivamente domiciliato in Roma, via Anapo 20, presso lo studio dell'avvocato Carla Rizzo , rappresentato e difeso da se stesso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di PISTOIA, depositata il 27/12/2017;

Ric. 2018 n. 07887sez. S2 - ud. 07 -02-2023 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/02/2023 dal consigliere dr.PATRIZIA PAPA; rilevato che: -l’avv. Papa ha depositato una «comunicazione» di intervenuta transazione e la copia dell’accordo; - per principio consolidato, la produzione di documenti che provino la transazione o altro fatto che determini la cessazione della materia del contendere, sopravvenuti nel corso del giudizio di legittimità, è consentita nelle forme dell’art.372 cod.proc.civ. in quanto concernenti una causa di inammissibilità del ricorso, per essere venuto meno l'interesse della parte ricorrente a una pronuncia sul merito della impugnazione; - la transazione e la memoria che ne rappresentano la sopravvenienza non risultano tuttavia notificate a controparte ricorrente;

P.Q.M.

dispone la notifica alla società ricorrente, a cura dell’avvocato Papa controricorrente e nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, della intervenuta transazione e della memoria, rinviando a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della