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Ordinanza — n. 26528/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to cite specific legal norms and generic constitutional complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26528/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Antonina Chianello inadmissible because it failed to cite specific legal norms supporting her claim of violation under Article 1460 of the Civil Code. The appellant presented arguments generic to the second instance without analyzing the contested legal provisions or identifying the specific constitutional norm allegedly infringed. Consequently, the court rejected the request for mediation and technical expert appointment, ruling that the appeal lacked the necessary specificity required for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 1460 c.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the applicant fails to cite the specific legal norms allegedly violated and does not demonstrate how the lower court's decision contradicts them.

Parole chiave

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inadmissible appeal failure to cite norms generic constitutional complaint Article 1460 Civil Code Article 360 CPC restituzione di fondo trapasso di proprietà immobile occupato

Disposizioni normative citate

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Art. 1460 c.c.
CONSIDERATO CHE Il ricorso, dopo avere premesso che la sentenza d’appello “è erronea, illegittima, comunque meritevole di riforma”, formula un “principale motivo di ricorso per cassazione” rubricato “violazione e falsa applicazione dell’art. 1460 c.c. in riferimento all’art.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.” e poi articolato in tredici paragrafi numerati con lettere.
d.lgs. 28/2010
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
Art. 13, comma 1-bis dello stesso art. 13
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 2932 c.c
2102/2020, ha deciso due cause riunite: - nella prima causa Antonina Chianello aveva chiesto ex art. 2932 c.c.
art. 1385 c.c
art. 1460 c.c
CONSIDERATO CHE Il ricorso, dopo avere premesso che la sentenza d’appello “è erronea, illegittima, comunque meritevole di riforma”, formula un “principale motivo di ricorso per cassazione” rubricato “violazione e falsa applicazione dell’art. 1460 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23745/2020
Cass. n. 6033/2023
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18634-2022 proposto da: ANTONINA CHIANELLO, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Cattinelli; -ricorrente - contro ANTONIO FANTINI e LIDIA PERRONE, rappresentati e difesi dall’avvocato Michele Scola; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 495 /202 2 del la Corte d’Appello di Torino , depositata il 9/05/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’1/03/2023 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. Il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 2102/2020, ha deciso due cause riunite: - nella prima causa Antonina Chianello aveva chiesto ex art. 2932 c.c. il trasferimento della proprietà di un immobile promesso in vendita con contratto preliminare previo versamento di euro 40.000 ovvero di altra somma determinata dal giudice in dipendenza della accertata esistenza di vizi dell’immobile che ne impedivano la commerciabilità; i convenuti Antonio Fantini e Lidia Perrone avevano resistito alla domanda e avevano domandato, in via riconvenzionale, l’accertamento della legittimità del loro recesso dal preliminare ai sensi dell’art. 1385 c.c., con conseguente loro diritto a ritenere la caparra, e la condanna dell’attrice alla restituzione dell’immobile e al pagamento dell’indennità di occupazione del medesimo, nonché al rimborso delle spese condominiali; - nella seconda causa Fantini e Perrone avevano chiesto, previa risoluzione del contratto di comodato, la condanna di Chianello alla restituzione dell’immobile e al pagamento dell’indennità di occupazione del medesimo.

Il Tribunale ha ritenuto ingiustificato il rifiuto della promissaria acquirente Chianello di stipulare il contratto definitivo, in quanto, entro il termine fissato per la sua stipulazione, le irregolarità edilizie erano state sanate; stante la piena commerciabilità dell’immobile ha quindi rigettato la domanda attrice di trasferimento della proprietà del bene ex art. 2932 c.c. a prezzo ridotto; ha invece accolto, stabilita la legittimità del recesso dei promittenti venditori, la loro domanda riconvenzionale, dichiarando il loro diritto di ritenere la caparra; ha infine dichiarato la risoluzione del contratto di comodato, stipulato contestualmente al contratto preliminare di vendita, per grave inadempimento della comodataria la quale, contravvenendo all’impegno assunto in contratto, si era trasferita ad abitare nell’immobile in violazione dell’uso convenuto, limitato alla esecuzione di lavori di ristrutturazione, condannandola al rilascio dell’immobile, al pagamento di una indennità di occupazione e alla demolizione delle opere eseguite ovvero al pagamento del relativo costo.

2. La sentenza di primo grado è stata impugnata da Antonina Chianello. La Corte d’Appello di Torino, con la sentenza n. 495/2022, ha integralmente rigettato il gravame, confermando la pronuncia di primo grado 3. Avverso la sentenza d’appello Antonina Chianello ricorre per cassazione. Antonio Fantini e Lidia Perrone resistono con controricorso. CONSIDERATO CHE Il ricorso, dopo avere premesso che la sentenza d’appello “è erronea, illegittima, comunque meritevole di riforma”, formula un “principale motivo di ricorso per cassazione” rubricato “violazione e falsa applicazione dell’art. 1460 c.c. in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.” e poi articolato in tredici paragrafi numerati con lettere.

Il motivo è inammissibile. Lo svolgimento del medesimo passa sì in rassegna le diverse questioniaffrontate dai giudici di merito, senza però neppure indicare – se non per l’art. 1460 c.c. – le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, senza esaminarne il contenuto precettivo, raffrontandolo con le affermazioni di diritto contenute nella sentenza impugnata, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano con il precetto normativo (v. al riguardo la pronuncia delle sezioni unite Corte n. 23745/2020). La ricorrente si rivolge d’altro canto a questa Corte di legittimità come fosse un giudice di merito, proponendole “le conclusioni rassegnate dalla parte appellante nel giudizio di secondo grado e che qui vengono sottoposte nuovamente per l’accoglimento”, chiedendo di disporre il procedimento di mediazione di cui al d.lgs. 28/2010 e di nominare “in questo grado” un consulente tecnico d’ufficio.

Per completezza, in relazione alla richiesta di rimettere gli atti alla Corte costituzionale per valutare l’illegittimità della norma che ha disposto la trattazione dell’udienza da remoto con scambio di note scritte, questione che ad avviso della ricorrente sarebbe non manifestamente infondata e comunque rilevante, si precisa che la richiesta è anche in questo grado (come in appello, v. la sentenza impugnata, pag.

6) generica, in quanto la ricorrente neppure individua la disposizione di cui contesta la legittimità costituzionale e nulla dice rispetto alla affermazione del giudice d’appello per cui sarebbe comunque priva di interesse al riguardo, non essendosi avvalsa della facoltà di ottenere la celebrazione dell’udienza “in presenza” con modalità da remoto (in ogni caso si veda Cass. n. 6033/2023, secondo cui “le parti non hanno un diritto pieno e incondizionato all'udienza pubblica e la trattazione scritta garantisce le essenziali prerogative del diritto di difesa, assicurando l'interesse pubblico all'esercizio della giurisdizione anche in periodo emergenziale).

2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 5.800, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello ste ss