Ordinanza — n. 26525/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2338/2018 R.G. proposto da : BANCA NAZIONALE LAVORO SPA, elettivamente domiciliatain ROMA,CORSO TRIESTE 37, presso lo studio dell’avvocato TRINCHI CLAUDIO (TRNCLD53P25H282P) che larappresenta e difende -ricorrente- contro DETTO PAOLA, elettivamente domiciliatain ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 177, presso lo studio dell’avvocato ARISTEI STRIPPOLI FERNANDO (RSTFNN46C04H501X),che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4080/2017,depositata i l 14/06/2017 .
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 372 c.p, art. 365 c.p, art. 219 c.p; Ordinanza — n. 26525/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Il motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il dettato dell’art. 216, primo comma, c.p.c., nel disporre che “la parte, che intende valersi di una scrittura privata disconosciuta, deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione”, prevede un “imprescindibile onere” che deve essere assolto dalla parte quando chiede la verificazione (cfr., in particolare, Cass. 22078/2014, che ha escluso che l’onere possa ritenersi assolto mediante l’allegazione di scritture a “una perizia di parte, che attiene all'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, ossia a una fase eventuale e in ogni caso successiva alla proposizione dell'istanza di verificazione”).
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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2338/2018 R.G. proposto da : BANCA NAZIONALE LAVORO SPA, elettivamente domiciliatain ROMA,CORSO TRIESTE 37, presso lo studio dell’avvocato TRINCHI CLAUDIO (TRNCLD53P25H282P) che larappresenta e difende -ricorrente- contro DETTO PAOLA, elettivamente domiciliatain ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 177, presso lo studio dell’avvocato ARISTEI STRIPPOLI FERNANDO (RSTFNN46C04H501X),che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4080/2017,depositata i l 14/06/2017 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/03/2023 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. La Banca Nazionale del L avoro otteneva un decreto che ingiungeva a Salvatore Cuccu di pagare euro 171.552,79 e a Paola Detto in solido con Cuccu, in qualità di fideiussore, la somma di euro 44.739,96. Detto proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, chiedendo la revoca del medesimo perché fondato su un contratto recante in tutte le sue pagine la firma apocrifa “Detto Paola”, disconosciuta dall’opponente. La Banca Nazionale del L avoro si costituiva e avanzava istanza di verificazione della firma di Detto, “anche se solo in subordine alle contestazioni prescrittive di qualsiasi diritto da parte dell’opponente”.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 13763/2016, accoglieva l’opposizione e condannava la Banca opposta al pagamento delle spese processuali. Il giudice motivava la decisione rilevando che il contratto di finanziamento, contenente la clausola di garanzia fideiussoria, pur risultando formalmente sottoscritto da Detto, era documento processualmente inutilizzabile a seguito del disconoscimento della firma, disconoscimento sì se guito da tempestiva istanza di verificazione, però non corredata da mezzi istruttori.
2. La sentenza veniva impugnata dalla Banca nazionale del lavoro, lamentando con unica censura la nullità della sentenza per violazione degli artt. 216, 217 e 219 c.p.c.,nonché la sua erroneità per errore di fatto e di diritto, erronea, contraddittoria e carente motivazione nella parte in cui la sentenza non aveva ammesso l’istanza di verificazione. Con la sentenza 14 giugno 2017, n. 4080, la Corte d’appello di Roma rigettava il gravame, sottolineando come, se l’onere di produzione di scritture di comparazione non sia assoluto, potendo essere utilizzate scritture presenti in giudizio e già riconosciute, la loro indicazione o l’indicazione di altri mezzi di prova entro il termine previsto per la fissazione del thema probandum sia onere imprescindibile per chi ha interesse alla verificazione.
2. Avverso la sentenza Banca nazionale del lavoro s.p.a. ricorre per cassazione. Resiste con controricorso Paol a Detto, che anzitutto eccepisce l’invalidità della procura speciale a proporre il ricorso sotto il profilo dei poteri rappresentativi sostanziali dei sottoscrittori della procura medesima, non risultando depositate con il ricorso le procure notarili richiamate nella procura speciale. La controricorrente ha depositato memoria, con la quale ribadisce l’eccezione di invalidità della procura speciale a proporre il ricorso per cassazione.
L’eccezione non si rivela fondata alla luce del documento depositato ai sensi dell’art. 372 c.p.c. dalla ricorrente, ossia la procura speciale con la quale Banca nazionale del lavoro ha conferito poteri di rappresentanza sostanziale e processuale a BPI s.p.a., nelle persone, tra altre, di Massimo Castelnuovo e Francesco Malpicci, Massimo Castelnuovo e Francesco Malpicci che hanno poi conferito procura speciale ex art. 365 c.p.c. all’avvocato Claudio Trinchi. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in un motivo che lamenta “violazione e falsa applicazione degli artt. 215, 216 e 219 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.”: la ricorrente ha tempestivamente proposto l’istanza di verificazione e ha quindi prodotto l’originale del contratto per cui è causa; i giudici di merito hanno errato nel condizionare l’apertura del sub-procedimento istruttorio di verificazione alla produzione di scritture di comparazione da parte della Banca richiedente, pur nel contempo affermando come il suddetto onere non sia assoluto; il giudice di merito poteva utilizzare scritture prodotte dalla controparte (ad esempio la sottoscrizione apposta alla procura alle liti) o provvedere ex art. 219 c.p.c., cioè ordinando alla parte di scrivere sotto dettatura; la prova della verità della sottoscrizione può infatti essere data con tutti i mezzi istruttori ammissibili e il materiale istruttorio è in ogni caso integrato dal giudice sulla base del principio della acquisizione della prova.
Il motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il dettato dell’art. 216, primo comma, c.p.c., nel disporre che “la parte, che intende valersi di una scrittura privata disconosciuta, deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione”, prevede un “imprescindibile onere” che deve essere assolto dalla parte quando chiede la verificazione (cfr., in particolare, Cass. 22078/2014, che ha escluso che l’onere possa ritenersi assolto mediante l’allegazione di scritture a “una perizia di parte, che attiene all'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, ossia a una fase eventuale e in ogni caso successiva alla proposizione dell'istanza di verificazione”).
È quindi corretta la conferma operata dal giudice d’appello della declaratoria di inammissibilità dell’istanza di verificazione proposta dalla ricorrente, sì tempestivamente, ma del tutto priva della richiesta di assunzione di mezzi di prova costituendi ovvero di produzione di prove precostituite, essendo –come ha sottolineato il giudice d’appello – onere della Banca, anche a fronte della impossibilità di reperire ulteriori documenti sottoscritti da Detto, indicare i documenti eventualmente presenti in atti e chiedere l’assunzione di altri mezzi istruttori utili, quali la richiesta di prove testimoniali con le quali superare la difesa di Detto di non essere stata presente quando è stato stipulato il contratto di finanziamento.
II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 6.300, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-