Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26520/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court allows partial appeal against appeal court's rejection of opposition costs, ordering specific fee calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26520/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Italy partially allowed the appeal against the Naples Court of Appeal's decision to reject the opposition regarding litigation costs. The appellants argued for higher lawyer fees based on procedural anomalies and statutory increases for multiple parties, while the Ministry of Justice contended the case was too simple to warrant such increases. The Court rejected arguments regarding procedural nullity but accepted the claim for a 30% increase in fees due to the assistance of multiple parties, ordering a specific recalculation of the disputed amount.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c.; Art. 4, comma 2, d.m. 10/3/2014 n. 55: The Court of Cassation may examine procedural nullity and false application of law, but statutory fee increases for multiple parties are discretionary and depend on case complexity, not automatically applicable in simple opposition proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Civil Procedure Litigation Costs Lawyer Fees Calculation Multiple Parties Procedural Nullity Appeal Against Appeal Supreme Court Decision opposizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c.
Questa Corte a sezioni unite ha chiarito che dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 4, comma 2, d.m. 10/3/2014 n. 55
Tale maggiorazione è prevista dal comma 8 dell’art. 4 del d.m.
Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
Art. 111 Cost.
art. 360 c.p
3 dell’art. 360 c.p.c., si denuncia il mancato riconoscimento della maggiorazione per manifesta fondatezza delle proprie tesi difensive.
art. 112 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
n. 55/2014
n. 55/2014, secondo cui “il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate”.
sez. un., n. 8053/2014
Cass., sez. un., n. 8053/2014).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27607/2021 R.G. proposto da : PERFETTO MARIANNA, D’ANTONIO MARIA ROSARIA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA COSTANTINO MORIN 45 presso lo studio GAP Service, rappresentate e difese dall’avvocato LIGUORI MICHELE (LGRMHL58P14F839K); -ricorrenti- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ex lege ; -resistente- avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di NAPOLI depositatoil 14/05/2021 (r.g. 121/2021); udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO CHE Marianna Perfetto e Maria Rosaria D’Antonio ricorrono per cassazione avverso il provvedimento della Corte d’appello di Napoli depositato il 14 maggio 2021, che ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta dal Ministero della giustizia avverso il decreto che lo aveva condannato per l’irragionevole durata di un processo e al pagamento in favore delle ricorrenti delle spese di lite del procedimento di opposizione, liquidate nella complessiva misura di euro 238,00, di cui euro 2,00 per esborsi ed euro 236,00 per compensi, oltre le maggiorazioni dilegge sui compensi del 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A., concedendo la distrazione delle spese di lite del procedimento di opposizione in favore del difensore.

L’intimato Ministero della giustizia da depositato atto di costituzione, chiedendo di essere sentito all’udienza eventualmente fissata. Le ricorrenti hanno depositato memoria. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in otto motivi, che censurano tutti la liquidazione delle spese dell’accolto giudizio di opposizione da parte della Corte d’appello.

1. Il primo motivo contesta “nullità del decreto e del procedimento; anomalia motivazionale in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del procedimento di opposizione per: a. mancanza di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico; b. insanabile contraddittorietà; c. motivazione apparente; d. motivazione perplessa; e. motivazione incomprensibile; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att . c.p.c. e 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”: la decisione della Corte d’appello, in relazione alla liquidazione dei compensi del procedimento di opposizione, è nulla per anomalia motivazionale, non avendo esplicitato alcun criterio se si eccettua la generica indicazione di applicazione dei valori minimi.

Il motivo non può essere accolto. Questa Corte a sezioni unite ha chiarito che dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., operata dalla legge 134/2012, il sindacato sulla motivazione da parte della Cassazione è consentito solo quando l'anomalia motivazionale si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; in tale prospettiva detta anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr.

Cass., sez. un., n. 8053/2014). Nel caso di specie non sussiste la denunciata anomalia motivazionale, avendo la Corte d’appello provveduto alla liquidazione delle spese, anche argomentando l’applicazione dei minimi tariffari (“il principio di causalità e il criterio della soccombenza impongono di porre le spese del procedimento a carico della parte opponente, che devono liquidarsi secondo i minimi tariffari vigenti, non avendo implicato le difese del Ministero nessun particolare sforzo difensivo alla controparte”).

2. Il secondo motivo denuncia “violazione e/o falsa applicazione, in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del procedimento di opposizione, delle norme exartt. 10, 91 c.p.c., 2233, comma 2, c.c., 24, comma 1, legge 13/6/1942 n. 794, 13, comma 6, legge 31/12/2012 n. 247, 2, comma 1, 4, 5 comma 1, d.m. 10/3/2014 n. 55 e tabella 12 d.m. 10/3/2014 n. 55 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”: i compensi del procedimento di opposizione, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello, vanno liquidati sulla scorta dei valori medi e, comunque, la Corte ha liquidato un importo “addirittura inferiore ai minimi tariffari che pure ha dichiarato di applicare e che avrebbe dovuto rispettare”.

Il motivo è fondato. Esclusa l’applicabilità dei valori medi – motivatamente esclusa dalla Corte d’appello – va rilevato che lo scaglione di riferimento è quello sino a euro 1.100, avendo il primo decreto della Corte d’appello condannato il Ministero a pagare euro 1.067,67, decisum che è stato contestato dal Ministero con l’opposizione. La liquidazione posta in essere dall’impugnato provvedimento è però, sia pure di poco, inferiore ai valori minimi di tale scaglione, avendo la Corte d’appello condannato il Ministero a pagare euro 236 per compensi, nonostante avesse affermato di liquidare“secondo i minimi tariffari vigenti”.

3. Il terzo e il quarto motivo, tra loro strettamente connessi, denunciano:

a) il terzo “nullità della sentenza e del procedimento; violazione, in relazione alla domanda di liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del procedimento di opposizione per manifesta fondatezza delle tesi difensive delle ricorrenti, del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato; violazione e/o falsa applicazione della norma ex art.112 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”;

b) il quarto “violazione e/o falsa applicazione, in relazione alla mancata liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del procedimento di opposizione per manifesta fondatezza delle tesi difensive delle ricorrenti, delle norme ex artt. 13, comma 6, legge 31/12/2012 n. 247 e 4, comma 8, d.m. 10/3/2014 n. 55 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”. I due motivi non possono essere accolti. Richiamando i due parametri del n. 4 e del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., si denuncia il mancato riconoscimento della maggiorazione per manifesta fondatezza delle proprie tesi difensive.

Tale maggiorazione è prevista dal comma 8 dell’art. 4 del d.m. n. 55/2014, secondo cui “il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate”. Si tratta di un aumento non obbligatorio, che può essere riconosciuto dal giudice e che nel caso in esame è stato escluso dalla Corte d’appello che ha ritenuto che la “prolissa esposizione di tesi difensive” delle ricorrenti non ha inciso sulla pacifica, riconosciuta dall’opponente, inammissibilità dell’opposizione.

4. Il quinto e il sesto motivo, tra loro strettamente connessi, contestano:

a) il quinto “nullità del decreto e del procedimento; violazione, in relazione alla domanda di liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del procedimento di opposizione per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione, del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato; violazione e/o falsa applicazione della norma ex art. 112 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”;

b) il sesto “violazione e/o falsa applicazione, in relazione alla mancata liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del procedimento di opposizione per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione, delle norme ex artt. 13, comma 6, legge 31/12/2012 n. 247 e 4, comma 1-bis, d.m. 10/3/2014 n. 55 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”. I due motivi non possono essere accolti. Richiamando i due parametri del n. 4 e del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., si denuncia il mancato riconoscimento della maggiorazione per il deposito degli atti con modalità telematiche.

Tale maggiorazione è prevista dal comma 1-bis dell’art. 4 del d.m. n. 55/2014, secondo cui il compenso “è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”. Si tratta di un aumento non obbligatorio, che è riconosciuto dal giudice “di regola” e che nel caso in esame è da escludersi alla luce della pacifica, riconosciuta dall’opponente, inammissibilità dell’opposizione e della conseguente semplicità della causa.

5. Il settimo e l’ottavo motivo, tra loro strettamente connessi, denunciano:

a) il settimo “nullità del decreto e del procedimento; violazione, in relazione alla domanda di liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del procedimento di opposizione per assistenza di più parti, del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato; violazione e/o falsa applicazione della norma ex art. 112 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”;

b) l’ottavo “violazione e/o falsa applicazione, in relazione alla mancata liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del procedimento di opposizione per assistenza di più parti (una oltre la prima), delle norme ex artt. 13, comma 6, legge 31/12/2012 n. 247 e 4, comma 2, primo alinea d.m. 10/3/2014 n. 55 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”. I due motivi non possono essere accolti. Richiamando i due parametri del n. 4 e del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., si denuncia il mancato riconoscimento della maggiorazione per l’assistenza di due parti.

Tale maggiorazione è prevista dal comma 2 dell’art. 4 del d.m. n. 55/2014, secondo cui “quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento fino a un massimo di dieci soggetti”. Si tratta anche qui di un aumento non necessario, che “di regola” può essere riconosciuto e che nel caso concreto è stato escluso alla luce della già sottolineata pacifica inammissibilità dell’opposizione e della conseguente semplicità della causa.

II. Il provvedimento impugnato va pertanto cassato in relazione al motivo accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa va decisa nel merito e le spese del giudizio di opposizione, a carico del Ministero della giustizia, vanno liquidate in euro 287 per compensi ed euro 2 per esborsi; le spese del presente giudizio vanno dichiarate irripetibili, considerato l’accoglimento di uno solo degli otto motivi di ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettati gli altri motivi; cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di opposizione, a carico del Ministero della giustizia, in euro 287 per compensi ed euro 2 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, spese da distrarsi in favore dell’avvocato Michele Liguori che si è dichiarato antistatario; dichiara irripetibili le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 17 marzo 2023. Il