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Ordinanza Interlocutoria — n. 26495/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court remits jurisdictional conflict between Brussels Convention and Rome Regulation to Grand Chamber.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 26495/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remitted the case to the Grand Chamber to resolve a conflict regarding jurisdictional rules for non-EU defendants. The lower courts applied the Brussels Convention, but recent precedent suggests the Rome Regulation should apply to such international sales contracts. The Court acknowledged the theoretical and practical significance of this unresolved issue before deciding to refer it for a definitive ruling.

Regesto Legislator

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Art. 3, comma 2 della legge n. 218/1995; Art. 5 della convenzione di Bruxelles del 1968; Art. 4 del regolamento UE n. 1215/2012: The Court remits to the Grand Chamber to determine whether the Rome Regulation or the Brussels Convention governs jurisdiction over non-EU defendants in international sales contracts.

Parole chiave

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jurisdiction international Brussels Convention Rome Regulation non-EU defendant international sales contract remission Grand Chamber lex fori prodotti provenienti dai paesi terzi

Disposizioni normative citate

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Art. 3, comma 2 della legge n. 218/1995
La Corte d’appello, premesso che l’art. 3 della legge n.
Art. 5, comma 1, n. 1 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968
Il primo motivo di ricorso denuncia “violazione dell’art. 5, comma 1, n. 1 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, nonché dell’art.
Art. 5, n. 1 del regolamento CE n. 44 del 2001
1 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, nonché dell’art. 5, n. 1 del regolamento CE n. 44 del 2001”, contestando il rigetto del primo motivo di appello che censurava la sentenza di primo grado laddove ha affermato la giurisdizione del giudice italiano.
Art. 4 del regolamento UE n. 1215/2012

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. un., n. 15748/2019
Cass., sez. un., n. 15748/2019, che richiama il principio enunciato da Cass., sez.
Cass., sez. un., n. 22239/2009
15748/2019, che richiama il principio enunciato da Cass., sez. un., n. 22239/2009).
Cass., sez. un., n. 18299/2021
44 del 2001, a sua volta sostitutivo della predetta convenzione (Cass., sez. un., n. 18299/2021, la soluzione è stata recepita da successive pronunzie, v.
Cass., sez. un., n. 33002/2021
Cass., sez. un., n. 33003/2021
un., 33002/2021, Cass., sez. un., n. 33003/2021, Cass., sez.
Cass., sez. un., n. 136371/2021
33003/2021, Cass., sez. un., n. 136371/2021).
sez. un., n. 15748/2019
Cass., sez. un., n. 15748/2019, che richiama il principio enunciato da Cass., sez.
sez. un., n. 22239/2009
15748/2019, che richiama il principio enunciato da Cass., sez. un., n. 22239/2009).
sez. un., n. 18299/2021
44 del 2001, a sua volta sostitutivo della predetta convenzione (Cass., sez. un., n. 18299/2021, la soluzione è stata recepita da successive pronunzie, v.
sez. un., n. 33003/2021
un., 33002/2021, Cass., sez. un., n. 33003/2021, Cass., sez.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.22471/2018 R.G. proposto da : KIRIAZI CO FOR ENGINEERING INDUSTRIES SEA SOCIETA' EGIZIANA PER AZIONI, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA PAOLO MERCURI 8, presso lo studio dell’avvocato PAGANELLI MAURIZIO (PGNMRZ59M14A662U) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato POTO DARIO (PTODRA47A03H330I); -ricorrente- contro QS GROUP SPA, elettivamente domiciliatain ROMA, P.LE DELLE BELLE ARTI, 6, presso lo studio dell’avvocato CALAMONERI MAURIZIO (CLMMRZ77S11H224J) rappresentatae difesa dall'avvocato BIZZARRI VALERIO (BZZVLR77L03D451M); -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 169/2018,depositata il 13/02/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. Nel 2008 la società QS Group s.pa., in qualità di incorporante la società Perros Industriale s.p.a., ha chiamato in giudizio la società egiziana Kiriazi Co. for Engineering Industries s.e.a. di fronte al Tribunale di Ancona, chiedendo che fosse condannata al pagamento di euro 167.821,84, a titolo di saldo del corrispettivo per la fornitura di un impianto di isolamento per refrigeratori e freezer. La convenuta si è costituita e ha eccepito la carenza di giurisdizione del giudice italiano, il difetto di prova del credito vantato e l’esistenza di gravi vizi dell’impianto; ha poi proposto domanda riconvenzionale di risarcimento del danno causato dai vizi dell’impianto.

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 237/2012, ha respinto l’eccezione di carenza di giurisdizione e ha accolto la domanda attrice, condannando Kiriazi a corrispondere a QS Group la somma di euro 167.821,84, e ha rigettato la domanda riconvenzionale.

2. La sentenza è stata impugnata da Kiriazi. La Corte d’appello di Ancona –con la sentenza 13 febbraio 2018, n. 169 – ha rigettato il gravame.

3. Avverso la sentenza Kiriazi Co. for Engineering Industries s.e.a. ricorre per cassazione. Resiste con controricorso QS Group s.p.a. La ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. Il primo motivo di ricorso denuncia “violazione dell’art. 5, comma 1, n. 1 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, nonché dell’art. 5, n. 1 del regolamento CE n. 44 del 2001”, contestando il rigetto del primo motivo di appello che censurava la sentenza di primo grado laddove ha affermato la giurisdizione del giudice italiano. La Corte d’appello, premesso che l’art. 3 della legge n. 218 rinvia ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo secondo della convenzione di Bruxelles, ha rilevato che nel caso in esame, in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è quella relativa al pagamento del prezzo in relazione a un contratto di vendita internazionale, trova applicazione il criterio generale che individua nella sede degli affari del venditore il luogo di adempimento dell’obbligazione di pagare il prezzo, così che, essendo la venditrice una società italiana, la giurisdizione spetta al giudice italiano.

La questione oggetto del motivo involge il tema della giurisdizione del giudice italiano in una controversia in cui una società straniera non appartenente a uno Stato dell'Unione europea sia stata convenuta in giudizio da una società italiana. Occorre stabilire se, nel caso in esame, la giurisdizione vada accertata sulla base dei criteri della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 oppure sulla base dei criteri fissati dai regolamenti eurounitari. La questione ruota intorno all'art. 3, comma 2 della legge 218/1995, dovendosi statuire se il rinvio operato da tale norma alla convenzione di Bruxelles sia o meno chiuso rispetto alle modifiche apportate ad essa prima dal regolamento n. 44 del 2001 e poi dal regolamento n. 1215 del 2012.

L'orientamento assolutamente prevalente della giurisprudenza di questa Corte affermava che il rinvio operato dalla legge n. 218 del 1995, art. 3, comma 2, attiene esclusivamente alla convenzione di Bruxelles e non si estende al regolamento n. 44 del 2001 e che non può ritenersi che la convenzione sia stata definitivamente sostituita e quindi implicitamente abrogata dal sopravvenuto regolamento, continuando la convenzione ad operare relativamente ai rapporti con soggetti non domiciliati in uno degli Stati dell'Unione europea (cfr. Cass., sez. un., n. 15748/2019, che richiama il principio enunciato da Cass., sez. un., n. 22239/2009).

L'orientamento è stato di recente superato dalle sezioni unite, che hanno aderito alla tesi opposta, precisando che in tema di giurisdizione dei giudici italiani nei confronti di soggetti stranieri, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge 218 del 19995, allorché il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro dell'Unione europea, la giurisdizione italiana, quando si tratti di una delle materie già comprese nel campo di applicazione della convenzione di Bruxelles del 1968, sussiste in base ai criteri stabiliti dal regolamento n. 1215 del 2012 che ha sostituito il regolamento n. 44 del 2001, a sua volta sostitutivo della predetta convenzione (Cass., sez. un., n. 18299/2021, la soluzione è stata recepita da successive pronunzie, v.

Cass., sez. un., 33002/2021, Cass., sez. un., n. 33003/2021, Cass., sez. un., n. 136371/2021). Trattandosi di una questione di giurisdizione ancora non consolidata e avente un notevole rilievo teorico e pratico, che ha suscitato reazioni anche critiche in dottrina, il Collegio ritiene che sia opportuno investire nuovamente della questione le sezioni unite.

P.Q.M.

La Corte rimette il ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle sezioni unite e pertanto rinvia l