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Sentenza — n. 26494/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses property claim against municipality due to failure to prove interruption of long-term possession.

Numero d'incarto Sentenza — n. 26494/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the plaintiffs' claim for property reclamation against the Municipality of Isola Capo Rizzuto. The plaintiffs argued they acquired the land through a chain of sales originating from a 2004 usucapion judgment, but the lower court found their evidence insufficient to interrupt the municipality's twenty-year possession. The court ruled that the plaintiffs failed to meet their burden of proof regarding the interruption of the municipality's possession, leading to the dismissal of both the main and incidental appeals.

Regesto Legislator

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Art. 948 c.c.; Art. 360, n. 3 c.p.c.: The court must reject a claim where the appellant fails to prove facts interrupting the defendant's long-term possession, as the burden of proof remains on the party alleging the interruption.

Parole chiave

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property reclamation claim usucapion interruption burden of proof allocation long-term possession municipal land ownership prova della proprietà azione di manutenzione cosa locata

Disposizioni normative citate

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Art. 948 c.c.
In tal modo, quindi, la Corte territoriale ha rispettato la regola di distribuzione degli oneri probatori, ritenendo provata la domanda ex art. 948 c.c. ed escludendo invece la prova di un fatto impeditivo o estintivo dell’acquisto del Comune che sarebbe stato onere degli appellati provare.
Art. 116 c.c.
20867 del 30/09/2020, a mente del quale la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
art. 112 c.p
4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c.
artt. 116 c.p
3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., 948 e 1158 c.c.
art. 2697 c.c
3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., “sotto un duplice profilo.
art. 366 c.p
Quanto alle ulteriori eccezioni, imperniate sulla deduzione della violazione del principio di specificità e completezza di cui all’art. 366 c.p.c.da parte di ricorrenti principali ed incidentali, le stesse dovranno, semmai, essere esaminate in relazione ai singoli motivi di ricorso.
art. 116 c.p
20867 del 30/09/2020, a mente del quale la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c.
art. 832 c.c
Nel caso in esame, il motivo viene a dedurre la violazione di legge in modo del tutto non perspicuo, a cominciare dal richiamo – assolutamente non pertinente – al disposto di cui a ll’art. 832 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020
13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv.
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Testo completo

onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18454/2019R.G. proposto da: FRANCESCA GULLA’, FRANCESCO MEGNA, FRANCESCO CORSARO, rappresentati e difes i da ll’ Avv. ANTONELLO IRTUSO , presso il medesimo domiciliati telematicamente –ricorrenti – contro COMUNE ISOLA CAPO RIZZUTO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentat o e difes o da ll’Avv. SALVATORE CAMPAGNA ed elettivamente domiciliato presso il medesimo in ROMA , PIAZZALE FLAMINIO, 9 con domiciliazione telematica -controricorrente – nonché contro Oggetto:

Proprietà - Azione di rivendicazione R.G.N. 18454/2019 Ud. 22/06/2023 PU Sez. S2 -R.G. 18454/2019 – Ud. 22/06/2023 PU - Pagina nr. 2 di 25 GIUSEPPE RINALDO PAPARO, PIETROLINA COLACCHIO, rappresentatie difesi da ll’ Avv. PASQUALE LEPERA , presso il medesimo domiciliati telematicamente –ricorrenti incidentali – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 838/2019 , depositata in data 17/04/2019 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 dal Consigliere Federico Rolfi; Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Rosa Maria Dell’Erba, che ha concluso per il rigettodel ricorso principale e del ricorso incidentale adesivo;

Udito per i ricorrenti l’Avv. Antonello Irtuso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; Udito per il controricorrente COMUNE ISOLA CAPO RIZZUTO l’Avv. Salvatore Campagna, che ha concluso per il rigetto del ricorso; Udito per i controricorrenti nonché ricorrenti incidentali adesivi GIUSEPPE RINALDO PAPARO, PIETROLINA COLACCHIO l’Avv. Pasquale Lepera, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso incidentale. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Catanzaro, in riforma della sentenza n. 995/2014 del Tribunale di Crotone, ha accolto la domanda di rivendica proposta dal COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO nei confronti sia di GIUSEPPE RINALDO PAPARO e PETROLINA COLACCHIO sia di FRANCESCA GULLA’, FRANCESCO MEGNA e FRANCESCO CORSARO.

Il Comune appellante, infatti, aveva dedotto di essere titolare di un’area sita in località “La Chiantata” per effetto di atto di cessione a Sez. S2 -R.G. 18454/2019 – Ud. 22/06/2023 PU - Pagina nr. 3 di 25 titolo gratuito in data 27 luglio 1983 da parte dei sig. Blandini e Staglianò, ma che tale area era occupata senza titolo dai convenuti. Questi ultimi, costituitisi, avevano eccepito la propria legittima titolarità dell’area in quanto ad essi pervenuta per effetto di cessione da parte di Angelo Sabatino, il quale aveva ottenuto nel 2004 dal Tribunale di Crotone sentenza di accertamento dell’acquisto dell’area per usucapione, successivamente alienando l’area, sempre nel 2004, a GIUSEPPE RINALDO PAPARO e PETROLINA COLACCHIO, i quali avevano poi alienato a propria volta il terreno nel 2006 a FRANCESCA GULLA’, FRANCESCO MEGNA e FRANCESCO CORSARO.

2. Nel riformare la sentenza di prime cure, la Corte d’appello di Catanzaro ha escluso che la sentenza di accertamento dell’usucapione conseguita da Angelo Sabatino fosse opponibile alCOMUNE appellante, non avendo quest’ultimo partecipato al giudizio. La Corte, poi, ha rilevato che i convenuti avevano invocato a proprio favore unicamente il suddetto titolo di acquisto, senza contrapporre alcuna domanda o eccezione riconvenzionale di acquisto per usucapione, laddove il COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO aveva dedotto il proprio titolo di acquisto del 1983, senza che i convenuti avessero dimostrato una interruzione del successi vo possesso ultraventennale ed anzi risultando che Angelo Sabatino, in una missiva indirizzata allo stesso appellante, si era qualificato come mero affittuario.

3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catanzaro hanno presentato ricorso principale FRANCESCA GULLA’, FRANCESCO MEGNA e FRANCESCO CORSARO e ricorso incidentale adesivo GIUSEPPE RINALDO PAPARO e PETROLINA COLACCHIO. Resiste con controricorso il COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO. Sez. S2 -R.G. 18454/2019 – Ud. 22/06/2023 PU - Pagina nr. 4 di 25 4. In data 3 aprile 2023 è stata formulat a tempest iva istanza di trattazione orale.

5. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte.

6. Tutte le parti hanno depositato memorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso principale è affidato a nove motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. e la conseguente nullità della sentenza, per avere la Corte territoriale omesso di esaminare le deduzioni ed eccezioni dei ricorrenti ed in particolare il fatto che in allegato all’atto di acquisto di questi ultimi era presente un certificato di destinazione urbanistica che attestava l’assenza di provvedimenti di acquisizione dell’area al patrimonio comunale. 1.2. Con il secondo motivo –subordinato al primo motivo - il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., 948 e 1158 c.c. per essere la Corte territoriale incorsa in una “imprudente valutazione” dei documenti prodotti dai ricorrenti, ed in particolare del già citato certificato di destinazione urbanistica. 1.3.

Con il terzo motivo –anch’esso subordinato al primo motivo - il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo, costituito, ancora una volta, dal già citato certificato di destinazione urbanistica. 1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 e la conseguente nullità della sentenza, per avere la Corte territoriale omesso di esaminare l’eccezione dei ricorrenti volta a contestare la validità, idoneità ed efficacia del titolo posto dal COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO a Sez.

S2 -R.G. 18454/2019 – Ud. 22/06/2023 PU - Pagina nr. 5 di 25 fondamento della propria domanda, e cioè l’atto di cessione gratuita in data 26 luglio 1983, di cui i ricorrenti deducono la inidoneità, trattandosi di donazione mai accettata nelle forme di legge, e quindi mai perfezionatasi. 1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 832, 948 e 2909 c.c. I ricorrenti si dolgono della decisione impugnata nella parte in cui la stessa non li ha ritenuti terzi acquirenti in buona fede, limitando il proprio esame agli effetti della sentenza di accertamento dell’acquisto per usucapionenel rapporto tra Angelo Sabatino ed il COMUNE ISOLA CAPO RIZZUTO. 1.6.

Con il sesto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 948, 1158 e 2697 c.c. “per avere la Corte di appello erro neamente ritenuto maturato [sic] l’usucapione in capo al Comune nel ventennio successivo al titolo di acquisto –atto di cessione gratuita del 27.7.1983 per [sic] notar Cerrelli rep. 75073 e racc. 14666 – post o a base dell’azione di rivendica e conseguentemente aver ritenut [sic] erroneamente sussistenti i presupposti per l’applicazione di cui all’art.948 c.c.”.

Argomenta, in particolare, il ricorso che il COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO si sarebbe limitato a dedurre a fondamento della propria pretesa l’atto di cessione gratuita del 1983, non trascritto, senza mai dedurre l’acquisto dell’area per usucapione ventennale. 1.7. Con il settimo motivo –subordinato al sesto motivo - il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. e la nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione “per essersi la Corte pronunciata esorbitando quantitativamente rispetto ai fatti Sez.

S2 -R.G. 18454/2019 – Ud. 22/06/2023 PU - Pagina nr. 6 di 25 addotti dall’attore a sostegno della domanda” e cioè per avere la Corte ritenuto integrato l’acquisto del Comune per usucapione, nonostante la stessa non fosse mai stata dedotta dal controricorrente. 1.8. Con l’ottavo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e degli artt. 948, 1158, 2697 c.c. per essere la Corte territoriale incorsa in una “imprudente valutazione” del titolo posto dal controricorrente COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO a fondamento della domanda, argomentandosi che l’atto di cessione del 1983 non era stato né oggetto di accettazione né oggetto di trascrizione e che, per effetto della dedotta “imprudente valutazione”, la Corte territoriale sarebbe incorsa in una errata ricostruzione del fatto. 1.9.

Con il nono motivo ilricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., “sotto un duplice profilo. Il primo: per avere la Corte di appello erroneamente riversato sui convenuti l’onere di provare, in contrapposizione alla domanda di rivendica, in via di eccezione o in riconvenzione [sic] l’acquisto delle proprietà per usucapione dei predetti terreni in capo ad essi. Il secondo: per aver la Corte di appello –dopo aver erroneamente ritenuto provata la domanda attrice per usucapione – altrettanto erroneamente riversato sugli stessi convenuti l’onere di provare eventuali atti interruttivi del possesso in capo al Comune”.

2. Il ricorso incidentale adesivo è articolato sui medesimi nove motivi appena sintetizzati, in parte preponderante riproposti con coincidenza letterale pressoché completa.

3. Le eccezioni preliminari sollevate dal controricorrente COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO sono infondate. Sez. S2 -R.G. 18454/2019 – Ud. 22/06/2023 PU - Pagina nr. 7 di 25 Quanto all’eccezione di inesistenza della notifica del ricorso, per essere stato lo stesso notificato a mezzo PEC e non presso l’indirizzo fisico del procuratore domiciliatario, si deve osservare che, come rilevato anche dal Pubblico Ministero, opera il principio per cui in materia di notificazioni al difensore, in seguito all'introduzione del "domicilio digitale", previsto dall'art. 16 sexies del D.L. n. 179 del 2012 (conv. con modif. con Legge n. 221 del 2012), come modificato dal D.L. n. 90 del 2014 ( conv. con modif. con Legge n. 114 del 2014 ) , è valida la notificazione al difensore eseguita presso l'indirizzo PEC risultante dall'albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui all'art. 6 bis del D.Lgs. n. 82 del 2005, atteso che il difensore è obbligato, ai sensi di quest'ultima disposizione, a darne comunicazione al proprio ordine e quest'ultimo è obbligato ad inserirlo sia nei registri INI PEC, sia nel ReGindE, di cui al D.M. 21 febbraio 2011 n. 44, gestito dal Ministero della Giustizia(Cass.

Sez. U - Sentenza n. 23620 del 28/09/2018 e la successiva Cass. Sez. 1 -Sentenza n. 2460 del 03/02/2021 ) . Quanto all’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione per mancata produzione della copia autentica della sentenza munita di relata di notifica, la stessa – come anche in q uesto caso rilevato dal Pubblico Ministero – risulta smentita nei fatti, risultando la regolare produzione della sentenza con i messaggi PEC di notifica. Quanto alle ulteriori eccezioni, imperniate sulla deduzione della violazione del principio di specificità e completezza di cui all’art. 366 c.p.c.da parte di ricorrenti principali ed incidentali, le stesse dovranno, semmai, essere esaminate in relazione ai singoli motivi di ricorso. 4.Il primo motivo del ricorso principale ed il correlato primo motivo del ricorso incidentale adesivo sono inammissibili.

Sez. S2 -R.G. 18454/2019 – Ud. 22/06/2023 PU - Pagina nr. 8 di 25 In primo luogo, -come osservato anche dal Pubblico Ministero nelle conclusioni scritte - è da escludersi che ricorra un vizio di omessa statuizione ex art. 112 c.p.c. allorquando sia configurabile la decisione implicita di una questione o di un'eccezione di nullità quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un'altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico- giuridico, la loro irrilevanza o infondatezzacon la conseguenza che la reiezione implicita di una tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediante ricorso per cassazione, non per omessa pronunzia (e, dunque, per la violazione di una norma sul procedimento), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice di merito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisione inespressa e sulla sua decisività (Cass.

Sez. 3 - Ordinanza n. 12131 del 08/05/2023 ; Cass. Sez. 3 -Ordinanza n. 24953 del 06/11/2020) Ulteriormente, l’inammissibilità del motivo di ricorso discende dal principio per cui nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi, da ciò derivando che, non Sez.

S2 -R.G. 18454/2019 – Ud. 22/06/2023 PU - Pagina nr. 9 di 25 essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 28072 del 14/10/2021; Cass.

Sez. L, Sentenza n. 15367 del 04/07/2014; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6361 del 19/03/2007). Infatti – e fermo quanto si osserverà nell’esame degli ulteriori motivi di ricorso –si deve osservare che nel caso in esame sia il motivo del ricorso principale sia il motivo del ricorso incidentale (che del primo costituisce riproduzione pressoché letterale) risultano non adeguatamente rispettosi del canone di specificità e completezza di cui all’art. 366 c.p.c., limitandosi ad un generico richiamo ai fatti dedotti, senza in alcun modo individuare la sede processuale nella quale tali deduzioni sarebbero state svolte.

Risulta quindi preclusa anche la possibilità di procedere alla verifica degli atti, alla luce del principio per cui è necessariamente dall’ammissibilità del motivo di ricorso che discende l’esercizio del potere-dovere del giudice di legittimità di accertare la sussistenza del denunciato vizio attraverso l'esame diretto degli atti, indipendentemente dall'esistenza o dalla sufficienza e logicità dell'eventuale motivazione del giudice di merito sul punto (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15071 del 10/09/2012;

Cass. Sez. 5 -Sentenza n. 27368 del 01/12/2020).

5. Il secondo motivo del ricorso principale ed il correlato secondo motivo del ricorso incidentale adesivo sono parimenti inammissibili. Sez. S2 - R.G. 18454/2019 – Ud. 22/06/2023 PU - Pagina nr. 10 di 25 Sul punto, invero, deve essere richiamato il principio enunciato da Cass. Sez. U -Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, a mente del quale la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione.

Nel caso in esame – e anche in questo caso fermo quanto si osserverà nell’esame degli ulteriori motivi di ricorso – per quanto le parti vengano ad invocare formalmente una “valutazione imprudente” delle prove da parte della Corte territoriale – ed in particolare del contenuto del Certificato di Destinazione Urbanistica del 6 ottobre 2006 – il contenuto dei due motivi paralleli (anche in questo caso sovrapponibili anche sulpiano della formulazione letterale) si traduce in una mera critica alla valutazione delle prove operata dal giudice, cioè di una valutazione che,come tale, è insindacabile (Cass.

Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004), anche per il principio per cui il giudice non è tenuto a dare conto in motivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare ogni singola Sez. S2 - R.G. 18454/2019 – Ud. 22/06/2023 PU - Pagina nr. 11 di 25 argomentazione prospettata dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le provenel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass.

Sez. 2 -Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14972 del 28/06/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16034 del 14/11/2002). 6.Il terzo motivo del ricorso principale ed il correlato terzo motivo del ricorso incidentale adesivo sono anch’essi inammissibili per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, nonostante il diffuso argomentare (sempre sovrapponibile) dei due motivi sul punto, èda ritenere che la doglianza si venga a collocare al di fuori dell’ambito della censura ex art. 360, n. 5), c.p.c., dal momento che con essa – come già argomentato in relazione al secondo motivo di ricorso –si mira in realtà a censurare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito senza concretamente dedurre una censura coerente con il disposto di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c., secondo i limiti comunque richiamati sul punto dalla già citata Cass.

Sez. U -Sentenza n. 20867 del 30/09/2020. Occorre, infatti, ribadire che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018), e ciò in quanto le deduzioni aventi ad oggetto la persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attengono alla mera sufficienza della motivazione, e cioè ad un profilo non (più) deducibile come motivo di Sez.

S2 - R.G. 18454/2019 – Ud. 22/06/2023 PU - Pagina nr. 12 di 25 ricorso (Cass. Sez. 6 -5, Ordinanza n. 11863 del 15/05/2018), avendo questa Corte anche recentemente chiarito cheil motivo di ricorso di cui all'art. 360, n. 5), c.p.c., deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio (Cass.

Sez. 2 -Ordinanza n. 10525 del 31/03/2022). In secondo luogo, si deve osservare che il motivo ( recte : i motivi) di ricorso non viene a confrontarsi con la effettiva ratio decidendidella sentenza impugnata, la quale viene ad imperniarsi non sulla presenza o meno della trascrizione di “procedimenti comunali di divieti di disposizioni o di acquisizioni al patrimonio comunale” – come specificato nel più volte invocato Certificato di Destinazione Urbanistica –bensì sulla inopponibilità all’odierno controricorrente della sentenza del Tribunale di Crotone che, nel 2004, ha accertato l’acquisto per usucapione della proprietà dei terreni da parte di Angelo Sabatino, non avendo il COMUNE ISOLA CAPO RIZZUTOpartecipato a quel giudizio.

Poiché il motivo non viene ad impugnare l’effettiva ratio decidendi della sentenza gravata –impugnazione che invece viene correttamente veicolata con i motivi successivi –si deve conseguentemente escludere l’ammissibilità dello stesso, risultando in tal modo superati, almeno nella presente sede, ulteriori profili riguardanti il merito , come la valenza della dichiarazione contenuta n el certificato medesimo – la quale non varrebbe comunque di per sé ad escludere la presenza delle trascrizioni, ove effettivamente presenti –e la contestazione mossa dal COMUNE ISOLA CAPO RIZZUTO avverso l’allegazione de l l’assenza di Sez.

S2 - R.G. 18454/2019 – Ud. 22/06/2023 PU - Pagina nr. 13 di 25 trascrizione della cessione a titolo gratuito dei terreni , avendo il controricorrente dedotto in contrario (pag. 9 del controricorso) di avere invece regolarmente proceduto alla trascrizione dell’atto di cessione gratuita, in data 23 aprile 1996. Fatto, quest’ultimo, che peraltro – si sottolinea unic amente per completezza - viene indirettamente riconosciut o dagli stessi ricorrenti incidentali adesivi nel momento in cui, alla pag. 21 del proprio atto, riproducendo per di più un passaggio testuale della comparsa di costituzione e risposta, dichiarano diavere espressamente confermato tali circostanze nella propria comparsa di costituzione e risposta del giudizio innanzi al Tribunale di Crotone, seppure allo specifico fine di dedurre la inopponibilità nei propri confronti sia dell’atto notarile di accettazione del 28 marzo 1996 sia della successiva trascrizione del 23 aprile 1996.

7. Il quarto motivo del ricorso principale ed il correlato quarto motivo del ricorso incidentale adesivo devono invece essere valutati separatamente, essendo il motivo di ricorso principale inammissibile, mentre il motivo di ricorso incidentale è infondato. Quanto al motivo di ricorso principale, infatti, si deve concordare con le conclusioni del Pubblico Ministero, allorquando quest’ultimo eccepisce il difetto di specificità del motivo, dal momento che quest’ultimo si limita a riportare uno stralcio alquanto ridotto e generico della comparsa di costituzione depositata nel giudizio d’appello, tale da non consentire in alcun modo di stabilire se effettivamente i ricorrenti principali avessero riproposto in sede di gravame –come era loro onere, pur essendo risultati vittoriosi in primo grado –l’eccezione di cui in questa sede si lamenta l’esame.

La carenza in tal modo riscontrata preclude anche in questo caso la possibilità di procedere alla verifica degli atti, alla luce Sez. S2 - R.G. 18454/2019 – Ud. 22/06/2023 PU - Pagina nr. 14 di 25 dell’orientamento di questa Corte già richiamato in sede di esame del primo motivo (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15071 del 10/09/2012; Cass. Sez. 5 -Sentenza n. 27368 del 01/12/2020). A diverse conclusioni si deve, invece, pervenire in relazione al quarto motivo di ricorso incidentale adesivo, peraltro autonomamente esaminabile, essendo stato proposto entro il termine di impugnazione (Cass.

Sez. 2 - Ordinanza n. 41254 del 22/12/2021 ; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6807 del 21/03/2007). Quest’ultimo– e si tratta dell’unica ipotesi in cui tra i due atti, altrimenti quasi sovrapponibili, sussiste una effettiva divergenza nei contenuti –contiene, infatti, una più ampia il lustrazione (pag. 18 segg. ricorso incidentale) delle deduzioni svolte in grado di appello in ordine alla validità dell’atto di acquisto dedotto dal COMUNE ISOLA CAPO RIZZUTOa fondamento della propria pretesa. Esclusa l’inammissibilità, tuttavia, il motivo è infondato.

Sia i ricorrenti principali che i ricorrenti incidentali, infatti, ripropongono anche nella presente sede la tesi per cui l’atto di acquisto del controricorrente COMUNE ISOLA CAPO RIZZUTO sarebbe qualificabile come donazione, come tale privadi efficacia e validità – le deduzioni sul punto risultano sovrapposte – in quanto non accettata tempestivamente. Tali deduzioni– che peraltro risultano smentite da quanto affermato dai ricorrenti incidentali medesimi circa il tenore delle difese azionate sin dal giudizio di prime cure innanzi al Tribunale di Crotone (cfr. il brano testualmente richiamato alla pag. 21 del ricorso incidentale, già poc’anzi menzionato) – risultano, infatti, del tutto distoniche rispetto alla qualificazione del titolo di acquisto del COMUNE ISOLA CAPO RIZZUTO operata sia nel giudizio di primo grado che in appello, Sez.

S2 - R.G. 18454/2019 – Ud. 22/06/2023 PU - Pagina nr. 15 di 25 essendo stato chiarito in entrambi i gradi di giudizio che l’atto di acquisto dell’odierno controricorrente costituiva una ipotesi di cessione a titolo gratuito rientrante nell’ambito di una convenzione di lottizzazionedi cui alla Legge n. 167/1962. Occorre, anzi, sottolineare, da un lato, che il Tribunale di Crotone ebbe ad escludere che l’operazione di cessione costituisse donazione o anche solo liberalità – e già i semplici passaggi della motivazione riprodotti letteralmente alle pagg. 7 del ricorso principale e 7 del ricorso incidentale risultano sul punto inequivocabili – s enza che tale qualificazione risulti essere stata fatta oggetto di censura da parte degli odierni ricorrenti e ricorrenti incidentali e, dall’altro lato, che la Corte d’appello di Catanzaro, per quanto abbia impropriamente fatto riferimento a tale atto come “donazione” a pag. 5 della motivazione ha poi ben diversamente qualificato l’operazione in termini di “cessione dell’immobile a titolo gratuito” nella parte motiva vera e propria della propria decisione (pag. 8).

Operate tali premesse, risulta con evidenza l’insussistenza del dedotto vizio di omessa pronuncia, ben potendosi concludere che le deduzioni in ordine alla invalidità o inefficacia della “donazione” sono state disattese nel momento in cui sia il giudice di prime cure sia, soprattutto, la Corte territoriale hanno diversamente qualificato l’atto traslativo, in tal modo negando valenza aquelle deduzioni che erano fondate su una diversa qualificazionepalesemente disattesa. Questa Corte, infatti, ha reiteratamente chiarito che a d integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, con la conseguenza che tale vizio non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta Sez.

S2 - R.G. 18454/2019 – Ud. 22/06/2023 PU - Pagina nr. 16 di 25 valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 2151 del 29/01/2021; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15255 del 04/06/2019; Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 20718 del 13/08/2018 ). Occorre, per contro, considerare che è, invece, configurabile la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio) quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un'altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza, con la conseguenza che la reiezione implicita di una tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediante ricorso per cassazione non per omessa pronunzia (e, dunque, per la violazione di una norma sul procedimento), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice di merito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisione inespressa e sulla sua decisività(Cass.

Sez. 3 - Ordinanza n. 12131 del 08/05/2023; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7406 del 28/03/2014).

8. Il quinto motivo del ricorso principale ed il correlato quinto motivo del ricorso incidentale adesivo (in questo caso nuovamente sovrapponibili) sono inammissibili. Occorre, in primo luogo, rilevare che il motivo non rispetta il principio per cui il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4), c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed Sez.

S2 - R.G. 18454/2019 – Ud. 22/06/2023 PU - Pagina nr. 17 di 25 esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020;

Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 24298 del 29/11/2016). Il ricorrente, quindi, a pena d'inammissibilità della censura, ha l’onere di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni- la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass.

Sez. U -Sentenza n. 23745 del 28/10/2020). Nel caso in esame, il motivo viene a dedurre la violazione di legge in modo del tutto non perspicuo, a cominciare dal richiamo – assolutamente non pertinente – al disposto di cui a ll’art. 832 c.c. , norma che si limita a stabilire il contenuto del diritto di proprietà e nulla ha a che vedere con il tema che il motivo, apparentemente, tende a sollevare, e cioè la inopponibilità del titolo dedotto dal COMUNE ISOLA CAPO RIZZUTOa ricorrenti principali e ricorrenti incidentali, per essere i medesimi “terzi acquirenti in buona fede”.

In secondo luogo, il motivo di ricorso, ancora una volta, non si misura con la ratio della decisione impugnata, la quale ha affermato la Sez. S2 - R.G. 18454/2019 – Ud. 22/06/2023 PU - Pagina nr. 18 di 25 inopponibilità al COMUNE ISOLA CAPO RIZZUTOdella sentenza con la quale il Tribunale di Crotone ha dichiarato l’intervenuto acquisto per usucapione dei terreni da parte del dante causa dei ricorrenti incidentali (nel 2004) e, tramite questo ultimi, dei ricorrenti principali (nel 2006). Orbene, dal momento che sia i primi che i secondi vengono ad invocare la propria veste di “terzi acquirenti in buona fede”, si deve osservare che, vertendosi in tema di beni immobili, l’ipotesi di acquisto da parte del “terzo in buona fede” astrattamente configurabile nel caso in esame sarebbe stata quella regolata dall’art. 1159 c.c. Tale ipotesi, tuttavia, risulta in primo luogo esclusa nei fatti dal rapporto cronologico tra i rispettivi atti di acquisto dei ricorrenti , principali (2006) ed incidentali (2004), e la formulazione, nel 2010, della domanda di rivendica del COMUNE ISOLA CAPO RIZZUTO, la quale ha impedito il decorso del decennio ex art. 1159 c.c. Ulteriormente, si deve osservare che detta ricostruzione, da un lato, contrasta radicalmente proprio con la tesi sostenuta dai ricorrenti - e cioè l’essere il loro dante causa, immediato o mediato,Angelo Sabatino effettivo proprietario dei terreni- da ciò derivando in ipotesi che essi sarebbero in realtà acquirenti a domino – ed in tal modo emergendo sia l’irrilevanza della veste di acquirenti in buona fedesia, ed in modo ancora più chiaro, la novità della deduzione - e, dall’altro lato ( si ripete),non si confronta con la ratio della decisione, la quale ha escluso in radice l’opponibilità della sentenza di accertamento dell’usucapione nei confronti del COMUNE ISOLA CAPO RIZZUTO in quanto n on reso parte del relativo giudizio, da ciò conseguendo la inopponibilità al Comune medesimi dei titoli vantati dai ricorrenti.

9. Il sestomotivo del ricorso principale ed il correlato sesto motivo del ricorso incidentale adesivo sono infondati. Sez. S2 - R.G. 18454/2019 – Ud. 22/06/2023 PU - Pagina nr. 19 di 25 Contrariamente a quanto argomentato nei due paralleli motivi di ricorso, infatti, la Corte territoriale non ha semplicemente affermato il verificarsi dell’acquisto a titolo originario per usucapione dei terreni per cui è causa da parte del COMUNE ISOLA CAPO RIZZUTO, bensì, nell’applicare la regola fissata dall’art. 948 c.c., ha escluso che la fondatezza della domanda di rivendica fosse sovrastata dalle deduzioni degli odierni ricorrenti – principali ed incidentali – sulla scorta di una duplice considerazione.

In primo luogo, infatti, la Corte d’appello ha escluso che la sentenza con cui il Tribunale di Crotone aveva accertato l’acquisto per usucapione dei terreni da parte di Angelo Sabatino fosse in alcun modo opponibile al COMUNE ISOLA CAPO RIZZUTOper l’assorbente ragione che quest’ultimo era “(…) rimasto estraneo, in qualità di legittimo proprietario, al giudizio di usucapione intentato da Angelo Sabatino nel 2002 con conseguente impossibilità di estensione degli effetti del giudicato ex art. 2909 c.c. (….)”. In secondo luogo, la decisione impugnata ha escluso che fosse ipotizzabile un acquisto per usucapione da parte di Angelo Sabatino direttamente nei confronti dello stesso COMUNE ISOLA CAPO RIZZUTO, non sussistendo prova dell’esercizio di un possesso ad usucapionem in capo al medesimo Angelo Sabatino, ed anzi essendovi evidenza che quest’ultimo – qualificandosi come “ affittuario ” in una risposta ad un sollecito dello stesso COMUNE ISOLA CAPO RIZZUTO – aveva riconosciuto la propria veste di mero detentore e non di possessore.

La prima affermazione della Corte d’appello risulta conforme a ben due principi enunciati da questa Corte, e cioè: • n el giudizio di accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione la legittimazione passiva deve essere individuata unicamente nei confronti del soggetto che possiede il bene o Sez. S2 - R.G. 18454/2019 – Ud. 22/06/2023 PU - Pagina nr. 20 di 25 ne è proprietario all'atto della domanda, mentre difetta di legittimazione passiva il soggetto il quale – già precedentemente titolare del bene usucapito –abbia alienato il proprio bene prima di aver ricevuto la notifica della citazione in giudizio (Cass.

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20902 del 30/09/2020; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24260 del 04/10/2018; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17270 del 28/08/2015); • il principio della cosiddetta retroattività reale dell'usucapione -secondo cui si ritiene che l'usucapiente sia stato titolare del diritto di proprietà, sin dal primo momento in cui ha cominciato a possedere la cosa – opera :

a) limitatamente ai casi in cui occorra sanare o rendere certe e definitive situazioni cui solo l’usucapente medesimo -e non altri - abbia dato luogo con propri atti intermedi, mentre non opera nella fattispecie in cui si tratti di accertare e definire una situazione giuridica alla quale abbia dato luogo — in relazione al medesimo bene che si assume usucapito - l'atto , non dell'usucapiente, ma di un terzo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25964 del 23/12/2015);

b) comunque senza pregiudizio dei terzi che nell'intervallo abbiano ad esempio acquistato dal proprietario (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3082 del 17/11/1973). Dei due principi ora illustrati, la Corte territoriale – sulla scorta di accertamenti in fatto non adeguatamente sindacati nella presente sede -ha fatto cumulativamente corretto governo, concludendo che:

1) poiché al momento della proposizione della domanda di accertamento dell’usucapione da parte di Angelo Sabatino – e fermo il fatto che non è chiaro nei confronti di chi la Sez. S2 - R.G. 18454/2019 – Ud. 22/06/2023 PU - Pagina nr. 21 di 25 domandafosse stata proposta, anche se il controricorso del COMUNE ISOLA CAPO RIZZUTO (pag.

5) riferisce che la stessa era stata azionata nei confronti dei “Sig. Blandini” -la proprietà dei beni per cui è causa era da ritenersi già transitata in capo al COMUNE ISOLA CAPO RIZZUTO, la sentenza scaturita da quel procedimento non era comunque opponibile allo stesso Comune, dal momento che quest’ultimo, benché fosse l’unico legittimato passivonon era stato evocato;

2) il principio della retroattività reale dell’usucapione non poteva valere a travolgere l’atto di cessione mediante il quale gli originari proprietari dei terreni – ben prima del maturarsi dell’ipotetico termine di usucapione e ben prima della proposizione, nel 2002, della domanda di accertamento dell’usucapione - avevano trasferito i terreni medesimi al COMUNE ISOLA CAPO RIZZUTO. La seconda affermazione della Corte territoriale, invece, si è limitata a constatare che, assente un valido titolo acquisitivo opponibile aquello vantato dal COMUNE ISOLA CAPO RIZZUTO – il quale, invece, risultava avere assolto all’onere probatorio alla base della rivendica ex art. 948 c.c. -sarebbe stato onere degli odierni ricorrenti, principa li ed adesivi,quello di provare che il loro dante causa Angelo Sabatino aveva comunque acquistato la proprietà per usucapione anche nei confronti del COMUNE ISOLA CAPO RIZZUTO.

10. Il settimo motivo del ricorso principale ed il correlato settimo motivo del ricorso incidentale adesivo sono inammissibili. Corretto è, sul punto, il rilievo del Pubblico Ministero in ordine al mancato rispetto del canone di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., essendosi i ricorrenti limitati ad affermare apoditticamente che il Sez. S2 - R.G. 18454/2019 – Ud. 22/06/2023 PU - Pagina nr. 22 di 25 COMUNE ISOLA CAPO RIZZUTO non avrebbe mai dedotto di avere posseduto per oltre un ventennio i terreni per cui è causa, senza minimamente riprodurre –o indicare - almeno i passaggi essen ziali del libello introduttivo del medesimo odierno controricorrente da cui si potesse evincere la lamentata lacuna.

Tale carenza vale altresì a precludere in radice sia l’esame diretto degli atti, alla luce del già richiamato principio che subordina all’ammissibilità del motivo di ricorso la possibilità per questa Corte di esercitare il potere-dovere del giudice di procedere all'esame diretto degli atti (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15071 del 10/09/2012; Cass. Sez. 5 - Sentenza n. 27368 del 01/12/2020).

11. L’ottavo motivo del ricorso principale ed il correlato ottavo motivo del ricorso incidentale adesivo sono parimenti inammissibili. Valgono sul punto –come rilevato anche dal Pubblico Ministero – le medesime considerazioni già svolte in relazione al secondo motivo, cui quello ora in esame appare accomunato da un non corretto inquadramento dei limiti entro i quali risulta deducibile la violazione dell’art. 116 c.p.c. come fissati dalla già richiamata decisione di questa Corte Cass. Sez. U -Sentenza n. 20867 del 30/09/2020. Anche nel caso in esame –come nel caso del secondo motivo – per quanto le parti vengano ad invocare formalmente una “valutazione gravemente imprudente” delle prove da parte della Corte territoriale- –in questo caso della cessione gratuita dei terreni al COMUNE ISOLA CAPO RIZZUTO –il contenuto dei due motivi paralleli (anche in questo caso sovrapponibili anche sul piano della formulazione letterale), da un lato,si traduce in una mera critica alla valutazione delle prove operata dal giudice, cioè di una valutazione che, come tale , è insindacabile (Cass.

Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 2, Sez. S2 - R.G. 18454/2019 – Ud. 22/06/2023 PU - Pagina nr. 23 di 25 Sentenza n. 1554 del 28/01/2004)e, dall’altro lato, altro non fa se non cercare di riproporre da un diverso punto di vista – quello della valutazione delle prove –lo stesso tema già sollevato con la doglianza di cui all’ottavo motivo. Emerge, quindi, un ulteriore profilo di inammissibilità, costituito dal fatto che la deduzione della violazione di cui all’art. 116 c.c. viene ad essere impiegata per dedurre in realtà non una violazione delle regole in tema di valutazione delle prove, bensì una doglianza ampiamente diversaconcernente la violazione o falsa applicazione di altri disposti di legge,doglianza già esaminata e disattesa in sede di esame dell’ottavo motivo di ricorso, dovendosi affermare l’inammissibilità del motivo di ricorso che, nel dedurre la violazione dell’art. 116 c.p.c., miri nel concreto a dedurre la violazione o falsa applicazione ex art. 360, n. 3), c.p.c. ed a censurare non la violazione dei limiti legali in tema di valutazione delle prove bensì l’inadeguato governo di una diversa regula iuris.

12. Il nonomotivo del ricorso principale ed il correlato nono motivo del ricorso incidentale adesivo sono infondati. Sul punto, invero, valgono le medesime considerazioni già illustrate in sede di esame del sesto motivo: la Corte territoriale, infatti, non ha operato alcuna inversione degli oneri probatori, bensì, da un lato, ha affermato – con accertamento in fatto non censurato in modo ammissibile nella presente sede – che il COMUNE ISOLA CAPO RIZZUTOaveva assolto all’onere probatorio su di esso gravante ex art.948 c.c. anche in virtù della possibilità di affermare l’esistenza di un possesso ultraventennale e, dall’altro lato, ha escluso che gli odierni ricorrenti avessero anche solo allegato atti idonei ad interrompere il possesso del Comune rivendicante ed i n particolare che avessero fornito prova del fatto che il loro dante causa Angelo Sabatino aveva Sez.

S2 - R.G. 18454/2019 – Ud. 22/06/2023 PU - Pagina nr. 24 di 25 comunque acquistato la proprietà per usucapione anche nei confronti del COMUNE ISOLA CAPO RIZZUTO. In tal modo, quindi, la Corte territoriale ha rispettato la regola di distribuzione degli oneri probatori, ritenendo provata la domanda ex art. 948 c.c. ed escludendo invece la prova di un fatto impeditivo o estintivo dell’acquisto del Comune che sarebbe stato onere degli appellati provare. 13.Entrambi i ricorsi – principale ed incidentale adesivo - dev ono , quindi, essere rigettati, con condanna dei ricorrenti – principali ed incidentali - alla rifusione delle spese, liquidate come in dispositivo, in favore del COMUNE ISOLA CAPO RIZZUTO.

14. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05) . P. Q. M. La Corte respinge entrambi i ricorsi; condanna i ricorrenti principali ed i ricorrenti incidentali adesivi, in solido tra loro, a rifondere al contro ricorrent e le spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.