Seller's burden of proving vehicle conformity overrides buyer's burden of proving defect causation in sales warranty cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against a lower court ruling that incorrectly placed the burden of proof on the buyer. The buyer alleged a vehicle defect caused by a past accident, while the seller claimed the vehicle was sold in good condition. The Court held that once a defect is proven, the seller must prove the vehicle was free of vices at the time of sale, rather than requiring the buyer to prove the specific causal link to a past incident.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1490 c.c.; In sales warranty disputes, the buyer must prove the existence of a defect, but once established, the burden shifts to the seller to demonstrate the item was free of vices at the time of delivery.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26986/2018 R.G. proposto da : SAMER SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA PAOLO SEGNERI 14, presso lo studio dell’avvocato FASSARI CLAUDIO (FSSCLD63M19H501A),che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato PEZZATI GIOVANNI DOMENICO (PZZGNN44T21F867K); -ricorrente- contro MURONI CATERINA, rappresentatae difesa dall'avvocato TEDDE MATTEO (TDDMTT45S16D637T); -controricorrente- nonchè contro TORRESAUTO SRL -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI, SEZ.
DIST. DI SASSARIn. 247/2018 , depositata i l 7/06/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. La società Samer s.r.l. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Sassari Caterina Muroni. L’attrice deduceva che con contratto del maggio del 2004 la convenuta aveva ceduto, in parziale permuta con altro veicolo (di marca Mercedes), il proprio fuoristrada (di marca Land Rover), garantendo che era privo di vizi occulti e che non era mai stato coinvolto in sinistri stradali; che il fuoristrada era stato venduto nel successivo mese di agosto a Pietro Zilaghe, il quale con lettera del proprio legale del marzo 2005 aveva denunciato che il veicolo presentava un irregolare consumo dei pneumatici posteriori e che era stato verificato dai suoi meccanici che l’assale posteriore era stato danneggiato a seguito di un sinistro stradale; che, eseguite le riparazioni da parte dell’attrice, si era verificato che il veicolo presentava una serie di danni per l’importo di euro 5.946,72; che dopo avere denunziato il vizio alla convenuta, l’attrice era venuta a sapere che nel 2001 il fuoristrada era stato coinvolto in un incidente stradale, nel corso del quale il mezzo aveva riportato danni ingenti per la cui riparazione, effettuata da Torresauto s.r.l., la convenuta aveva speso la somma di euro 11.000.
L’attrice, pertanto, assumendo che il sinistro era stato occultato in male fede dalla convenuta, chiedeva la sua condanna al pagamento di euro 5.964,72, somma pari al costo della riparazione. Caterina Muroni si costituiva, contestando le pretese avversarie e, comunque, chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa Torresauto s.r.l. e, in via riconvenzionale, di condannare l’attrice a restituirle la somma complessiva di euro 6.000 per il maggiore prezzo ingiustamente pagato in relazione all’autovettura da lei acquistata, che, venduta come nuova, era invece risultata avere una precedente intestataria, l’attrice Samer.
Si costituiva Torresauto, che negava che i danni lamentati dall’attrice potessero essere ricondotti alle riparazioni da esse effettuate ed eccepiva in ogni caso la prescrizione dell’azione di garanzia. Il Tribunale di Sassari, con la sentenza n. 733/2012, ha accolto la domanda dell’attrice e ha rigettato le domande della convenuta Muroni (la chiamata in garanzia della Torresauto e la riconvenzionale nei confronti dell’attrice).
2. Muroni ha impugnato la sentenza. La sezione distaccata di Sassari della Corte d’appello di Cagliari – con la sentenza 7 giugno 2018 n. 247 – accoglieva parzialmente il gravame: ha rigettato la domanda dell’attrice, confermando per il resto la sentenza di primo grado (avendo ritenuto inammissibile perché generico l’appello della Muroni relativamente al rigetto della domanda riconvenzionale e della chiamata in garanzia della Torresauto).
3. Avverso la sentenza d’appello Samer s.r.l. in liquidazione ricorre per cassazione. Resiste con controricorso Caterina Muroni. L’intimata Torresauto s.r.l. non ha proposto difese. Memoria è stata depositata dalla ricorrente; la controricorrente ha depositato un atto con cui richiama le difese svolte nel controricorso. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso è articolato in un motivo, poi suddiviso in sotto- motivi, che lamenta “violazione e/o falsa applicazione del disposto di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., 1175, 1375, 1490, 1491, 1555, 2697 e 2730 c.c., del principio di non contestazione e di quello del più probabile che non, illogicità e travisamento degli atti di causa e delle prove e omesso esame di fatto decisivo per il giudizio”: la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto che fosse onere della ricorrente provare il nesso di causalità tra il vizio denunciato e il sinistro del 2001, quando era invece Muroni a dover provare che, nel momento in cui trasferì la proprietà del fuoristrada, il veicolo era immune da vizi, il che non è certo dimostrato dal fatto che la fattura della Torresauto riporti solo riparazioni alla carrozzeria del veicolo; la ricorrente, nella sua qualità di acquirente, aveva solo l’onere di dimostrare il vizio e di fare tempestivamente valere l’inadempimento; in ogni caso la ricorrente ha provato il nesso di causalità tra il danno e il sinistro (come risulta dalle testimonianze, travisate dal giudice d’appello) e la mala fede di Muroni avrebbe dovuto essere considerata, avendo quest’ultima non solo taciuto il vizio, ma anche dichiarato che il veicolo non era stato coinvolto in sinistri.
Il motivo è fondato. La Corte d’appello, dopo avere premesso che “in tema di inadempimento del contratto di compravendita è sufficiente che il compratore alleghi l’inesatto adempimento, avvero denunci la presenza di vizi che rendano la cosa inidonea all’uso o ne diminuiscano il modo apprezzabile il valore, mentre è a carico del venditore [..] l’onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di avere consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto” e solo “ove detta prova sia stata fornita spetta al compratore dimostrare l’esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore”, ha poi affermato che “Samer era gravata dall’onere della prova dell’esistenza di un vizio o di un difetto del veicolo la cui sussistenza fosse ascrivibile alla Muroni, nello specifico che il sinistro avvenuto nel 2001 aveva provocato il vizio dedotto”.
La premessa della Corte d’appello – da correggersi nella prima parte, in quanto le sezioni unite di questa Corte, con la pronuncia n. 11748/2019, hanno chiarito che in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 c.c., il compratore è gravato dell'onere non solo di allegare, ma anche di provare l'esistenza dei vizi – si pone in contraddizione con la conseguenza, avendo appunto il giudice d’appello, a fronte dell’accertamento della sussistenza del vizio e delle sue conseguenze dannose (v. pag. 8 della sentenza, in cui si precisa che il vizio lamentato “trovava conferma nella scheda lavoro R005808 riguardante la rilevazione della convergenza delle ruote del veicolo”), direttamente addossato alla compratrice l’onere della prova che il vizio fosse addebitabile alla venditrice, senza che questa avesse dimostrato la conformità del bene al momento della vendita, così addossando alla compratrice un onere probatorio cui essa sarebbe stata soggetta solo qualora la venditrice, a sua volta, avesse adempiuto il proprio(v.
Cass. 21927/2017) , aspetto, quest'ultimo, il cui esame è stato completamente obliterato dalla Corte d'appello.
2. Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Cagliari, che deciderà attenendosi ai principi sopra ricordati; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legitti