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Ordinanza — n. 26320/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as extinct due to plaintiff's withdrawal and defendant's acceptance of withdrawal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26320/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal extinct following the plaintiff's formal withdrawal of the main appeal and the defendant's subsequent acceptance. Although the plaintiff had initially filed the appeal against a lower court ruling rejecting their request for compulsory connection of an overhead power line, they renounced the proceedings before the hearing concluded. Consequently, the Court ruled that no further judgment on the merits or costs was necessary under the relevant procedural code.

Regesto Legislator

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Art. 391 comma IV cod. proc. civ.; The cassation judgment must be declared extinct when the appellant withdraws the appeal and the appellee accepts the withdrawal, rendering the Court's pronouncement on costs unnecessary.

Parole chiave

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withdrawal of appeal acceptance of withdrawal extinction of proceedings compulsory connection overhead power line costs allocation cassation procedure danneggiamento d'impianti elettrici

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 comma IV cod. proc. civ.
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
civ., che questa Corte non debba pronunciarsi sulle spese; - non si applica il disposto dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. 23175/15
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29470-2017 proposto da: E DISTRIBUZIONE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Quattro Fontane, 15, presso lo studio Deloitte Legal s.t.a r.l ., r appresentato e difeso dagli avv. Cesare Giovanni Grassinie Carla Funes , giusta procura allegata al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro CAMUFFO SEBASTIANO, elettivamente domiciliato in Roma, via Sicilia 66, presso lo studio dell'avv. Eugenio Tamborlini , rappresentato e difeso dall'avv.

ROBERTA GARBI giusta procura a margine del controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - Ric. 2017 n. 29470 sez. S2 -ud. 25-10-2022 - 2 - avverso la sentenza n. 998/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 11/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal consigliere PATRIZIA PAPA; Rilevato che: - E DISTRIBUZIONE SPA ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a duemotivi, avverso la sentenza n. 998/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 11/05/2017, con cui è stato rigettato l’appello avverso la sentenza 1146/2015 del Tribunale di Venezia di rigetto della sua domanda di costituzione coattiva di elettrodotto, proposta nei confronti di Sebastiano Camuffo;

− Sebastiano Camuffoha resistito con controricorso; − la trattazione del ricorso è stata fissata all’udienza del 25 ottobre 2022, ma, con atto ritualmente sottoscritto, E DISTRIBUZIONE SPAha rinunciato al ricorso principale; − Sebastiano Camuffo ha rit ualmente accettato la rinuncia ed entrambe le parti hanno chiesto la compensazione delle spese; ritenuto che: -il giudizio di cassazione dev’essere, in conseguenza, dichiarato estinto e l'adesione del controricorrente implica, ex art. 391 comma IV cod. proc. civ., che questa Corte non debba pronunciarsi sulle spese; - non si applica il disposto dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; tale misura, infatti, trova applicazione nei soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/15);

Ric. 2017 n. 29470 sez. S2 -ud. 25-10-2022 - 3 -

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile dell