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Ordinanza — n. 26293/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal on merits but allows incidental appeal regarding court costs due to lack of tariff justification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26293/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court dismissed the main appeal regarding the existence of an easement but allowed the incidental appeal concerning litigation costs. The lower court failed to justify why the awarded compensation fell below the minimum tariff standards without adequate reasoning. Consequently, the Court quashed the cost ruling and ordered the losing party to pay the correct amounts based on statutory minimums.

Regesto Legislator

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Art. 384 c.p.c.; Art. 384-bis c.p.c.: When a lower court's cost award deviates from the minimum tariff without sufficient motivation, the Supreme Court must quash that specific portion and decide on the merits of the cost claim.

Parole chiave

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easement of passage litigation costs minimum tariff lack of motivation incidental appeal quashing of sentence contributory unification diritto di attraversamento per condotta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 384 c.p.c.
Art. 384-bis c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
art. 1051 cod. civ
Il motivo è inammissibile perché non pertinente alla ratio decidendi: la Corte d’appello, come detto, ha escluso il passaggio sul fondo Finocchinon in applicazione del II comma dell’art. 1051 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 19989 del 13/07/2021
Cass. n. 19989 del 13/07/2021; Cass.
Cass. n. 89 del 07/01/2021
19989 del 13/07/2021; Cass. n. 89 del 07/01/2021, Cass.
Cass. n. 2386 del 31/01/2017
89 del 07/01/2021, Cass. n. 2386 del 31/01/2017; Cass.
Cass. n. 11601 del 14/05/2018
2386 del 31/01/2017; Cass. n. 11601 del 14/05/2018).
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28679-2017 proposto da: RUZZI CAMILLA, elettivamente domiciliata in Roma, p.le Clodio 14, presso lo studio dell'avv. Andrea Graziani che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrente e intimata- contro FINOCCHI ROSSANA, elettivamente domiciliata in Roma, via Spoleto 1/A, presso lo studio dell'avv. Andrea Falcioni, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Maria Falcionigiusta procura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrente e ricorrente incidentale - nonchécontro Ric. 2017 n. 28679 sez.

S2 -ud. 25-10-2022 - 2 - FRATICELLI ARCANGELA; -intimata - avverso la sentenza n. 6247/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal consigliere PATRIZIA PAPA. FATTI DI CAUSA 1. Con citazione notificata il 4 giugno 2001, Rossana Finocchi convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Viterbo, Camilla Ruzzi , proprietaria di un fondo attiguo a quello di sua proprietà e Arcangela Fraticelli, sua dante causa, chiedendo che venisse dichiarata l'inesistenza della servitù di transito sul proprio fondo a vantaggio del fondo di Ruzzi; in subordine, per l'eventualità che la domanda fosse rigettata, chiese la condanna di Fraticelli al risarcimento dei danni patiti per la subita evizione.

Ruzzi chiese in via riconvenzionale, tra l’al tro e per quel che ancora qui rileva, la costituzione coattiva della servitù di passaggio, adducendo l’interclusione del proprio fondo. Con sentenza n. 475/2004, il Tribunale di Viterbo accolse la domanda di Finocchi, negando la sussistenza, sul fondo di proprietà di quest’ultima, di servitù di passaggio in favore del fondo di Ruzzi. Adita in impugnazione da Ruzzi, la Corte d'appello diRoma, con sentenza n. 4129/2009 rigettò l’appello.

2. In accoglimento del secondo motivo di ricorso di Ruzzi, questa Corte, con ordinanza n.29820/2011 cassò la sentenza d’appello, ritenendone contraddittoria la motivazione relativa al rigetto dell’istanza di espletamento di una c.t.u. proposta da Ruzzi allo scopo di dimostrare l’interclusione del fondo. Ric. 2017 n. 28679 sez. S2 -ud. 25-10-2022 - 3 - 3. Riassunto il giudizio da Ruzzi ed espletata c.t.u., con sentenza n. 6247/2017, la Corte d’appello di Roma , in sede di rinvio, confermò il rigetto della domanda di costituzione coattiva della servitù, escludendola possibilità di costituire un passaggio attraverso il fondo di Finocchi nella zona centrale, per essere l’area occupata da un fabbricato in costruzione, a nulla rilevando che la concessione ad edificare fosse stata ottenuta in pendenza di giudizio; rite nne, infatti , sul punto,che l’essere convenuti in giudizio di costituzione coattiva di servitù non implicasseperciò stesso una limitazione dell’esercizio del diritto di proprietà; aggiunse quindi che il percorso alternativo individuato dal c.t.u. in quanto meno gravoso non era esaminabile in quanto a carico di due fondi appartenenti a soggetti non coinvolti nel giudizio.

4. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione Camilla Ruzzi, affidandoloa due motivi; Rossana Fraticelli non ha svolto difese; Rossana Finocchi ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale per due motivi, rispetto a cui Ruzzi non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo Camilla Ruzzi ha lamentato la violazione dell’art.1051 cod.civ. IV comma, per avere la Corte d’appello ritenuto operante nella fattispecie l’esenzione dalla servitù coattiva prevista per case, cortili, giardini ed aie ad esse attinenti nella fattispecie, nonostante il fabbricato precludente il passaggio fosse in costruzione in forza di una concessione ottenuta quando già era stata proposta, nei confronti della proprietaria del fondo Finocchi, l’azione di costituzione coattiva della servitù di passaggio. 1.1.

Il motivo è infondato. Ric. 2017 n. 28679 sez. S2 -ud. 25-10-2022 - 4 - L'esenzione dalla servitù di passaggio coattivo, prevista dall'ultimo comma dell'art. 1051 cod. civ., per le case, cortili, giardini ed aie, si fonda sulla valutazione, compiuta dal legislatore, dell’eccessivo disagio causato al proprietario del fondo vicino dall’interferenza del confinante nel godimento di questo particolare tipo di beni caratterizzati dalla necessità di essere fruiti nella loro interezza in modo esclusivo per essere più comodi. Secondo l’interpretazione consolidata di questa Corte l'esigenza di tutelare l'integrità delle case di abitazione e degli accessori che le rendono più comode ricorre in riferimento alla loro destinazione non soltanto attuale, ma anche potenziale, desumibile dalla situazione dei luoghi.

La circostanza, pertanto, dell’ottenimento della concessione a costruire da parte del proprietario del fondo servente nel corso del presente giudizio, dopo la proposizione della domanda di costituzione coattiva della servitù non è rilevante: nella imposizione di una servitù coattiva, la valutazione comparativa tra la compressione del diritto del proprietario del fondo servente e la preclusione alla attuazione del diritto del proprietario del fondo dominante deve essere, infatti, comunque compiuta a priori, con la considerazione di ogni potenzialità connaturata a ciascun diritto.

È, dunque, sufficiente che, come nella specie, il fondo intercluso possa essere collegato alla pubblica via mediante un passaggio alternativo che non implichi attraversamento di aree destinabili a case, cortili, giardini e aie ad esse attinenti perché comunque operi l’esenzione del IV comma dell’art.1051 cod. civ., anche quando la destinazione non abbia ancora trovato realizzazione (Cass. Sez. 2, n. 2367 del 09/03/1988; Sez. 2, n. 9116 del 06/06/2012; Sez. 2, n. 17156 del 26/06/2019). Ric. 2017 n. 28679 sez. S2 -ud. 25-10-2022 - 5 - 2. Con il secondo motivo, Ruzzi ha sostenuto l’erroneità della sentenza per violazione dell’art.1051 cod.civ.

II comma per avere la Corte d’appello ritenuto meno gravoso il passaggio attraverso i due fondi appartenenti a soggetti estranei al giudizio, nonostante il passaggio attraverso il fondo Finocchi fosse più breve per maggiore vicinanza alla via pubblica e avvenisse attraverso un’unica proprietà e non due, con conseguente «duplicazione del danno» (così in ricorso). 2.1. Il motivo è inammissibile perché non pertinente alla ratio decidendi: la Corte d’appello, come detto, ha escluso il passaggio sul fondo Finocchinon in applicazione del II comma dell’art. 1051 cod. civ. e, cioè, per aver comparato le caratteristiche dei due tracciati individuati dal c.t.u. nominatoquanto alla brevità e al minor aggravio, ma in applicazione del IV comma, perché, come rilevato in riferimento al primo motivo, il passaggio sul fondo Finocchi avrebbe attraversato un’area edificabile, su cui si trovava un fabbricato in costruzione.

3. Con il primo motivo di ricorso incidentale, Rossana Finocchi ha lamentato la violazione e falsa applicazione del d.m. n.55/2014 in relazione all’art.91 cod.proc.civ. e all’art.24 legge n. 994/1942, per avere la Corte territoriale liquidato, per il precedente giudizio di legittimità e per il giudizio di rinvio definito con la sentenza qui gravata, un compenso inferiore al 50% degli importi risultanti dall’applicazione dei parametri medi previsti per lo scaglione di valore indeterminabile per la fase di studio, introduttiva e decisionale; in conseguenza, sarebbero stativiolati i minimi tabellari. 3.1.

Il motivo è infondato.Secondo l'art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014nella formulazione antecedente la modifica apportata dal d.m. n. 37/2018, applicabile alla fattispecie ratione temporis per essere intervenuta la liquidazione in esame prima della entrata in vigore della suddetta modifica, il giudice potevaliquidare compensi al di sotto o al Ric. 2017 n. 28679 sez. S2 -ud. 25-10-2022 - 6 - di sopra dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento, purché ne desse apposita e specifica motivazione e sempre nel rispetto del disposto dell'art. 2233, comma 2, cod. civ. che preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione.

Ilcomma 1 dell’art. 4 del d.m. n. 55/2014, infatti, immutato il criterio di liquidazione distinta per quattro fasi processuali individuate dal precedente d.m. 40/2012, aveva sancito la possibilità di deroga ai valori minimi e massimi, quali scaturenti dalle percentuali di aumento e diminuzione massimi previsti rispetto ai valori medi, prevedendo l'inciso «di regola»; in conseguenza, fu affermata la non vincolatività dei parametri per il giudice che poteva perciò discostarsene nella misura ritenutaadeguata al caso specifico: era però necessario che ne desse adeguatamotivazione (Cass. n. 14198 del 05/05/2022;

Cass. n. 19989 del 13/07/2021; Cass. n. 89 del 07/01/2021, Cass. n. 2386 del 31/01/2017; Cass. n. 11601 del 14/05/2018).

4. Nella specie, dunque, la Corte territoriale si è effettivamente discostata dai parametri senza adeguata motivazione e il rilievofonda, quindi, l’accoglimento del secondo motivo, con cui Finocchi ha lamentato proprio l’assenza di motivazione sulla liquidazione, per il primo giudizio di legittimità e per il giudizio di rinvio, di un compenso inferiore ai minimi stabiliti dalla tariffa. 4.1. Conseguentemente, in accoglimento del secondo motivo di ricorsoincidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata quanto alla statuizione delle spese del primo giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio.

Non risultando necessari ulteriori accertamenti in fatto, in applicazione dell’art.384 cod.proc.civ. questa Corte, senza rinvio, può decidere nel merito e, in applicazione del principio di soccombenza, Ric. 2017 n. 28679 sez. S2 -ud. 25-10-2022 - 7 - provvedere alla liquidazione, in favore dell’attuale controricorrente Finocchi e a carico della ricorrente Ruzzi, delle spese di queste due fasi del giudizio, nei limiti della censura proposta (la liquidazione del primo giudizio di appello, necessitata dall’intervenuta cassazione della sentenza n. 4129/2009 che l’aveva concluso, non è stata, in fatti, oggetto di impugnazione).

La liquidazione è operata in applicazione dei parametri minimi, secondo quanto richiesto in ricorso incidentale, previsti per lo scaglione di valore indeterminabile, considerate tre fasi per il primo giudizio di legittimità.

5. Secondo il principio di soccombenza, devono pure essere poste a carico della ricorrente Ruzzi le spese della resistente Finocchi di questo giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo in riferimento al valore indeterminabile della controversia. Non vi è statuizione sulle spese di Fraticelli che non ha svolto difese. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso incidentale, rigettato il primo motivo e il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, liquida, ponendole a carico della ricorrente Ruzzi e in favore della controricorrente Finocchi, in complessivi Euro 2.625,00 per il primo giudizio di legittimità, in complessivi Euro 4.170,00 per il giudizio di Ric. 2017 n. 28679 sez. S2 -ud. 25-10-2022 - 8 - rinvio, oltre rimborso forfetario del 15% , IVA e contributi come per legge; condanna Ruzzi al pagamento, in favore di Finocchi, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole in complessivi Euro 2.153,00oltre Euro 200,00 per esborsi, rimborso forfetario del 15%, IVA e contributi come per legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso