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Ordinanza — n. 26290/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal allowing appellate court to integrate cost compensation grounds d'ufficio.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26290/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Giuseppe Cosenza's appeal against the Tribunal of Messina's dismissal of his complaint regarding condominium assembly resolutions. Cosenza argued the Tribunal illegitimately integrated cost compensation grounds d'ufficio, exceeding the scope of reviewing absolute novelty. The court held that appellate judges may integrate such grounds when the first instance judgment lacks explicit reasoning, provided the new foundation remains within the devolutum and addresses objective uncertainty confirmed by subsequent jurisprudence.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 91, 92, 324, 185 c.p.c.: The appellate judge may integrate cost compensation grounds d'ufficio if the first-instance judgment is substantively correct but lacks explicit reasoning, provided the new foundation falls within the devolutum and addresses objective uncertainty.

Parole chiave

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cost compensation integration appellate court powers absolute novelty requirement devolutum scope condominium assembly nullity spese legali accollo delle spese costi d'alloggio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
Art. 324 c.p.c.
Art. 185 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 26083/2010
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10094-2022 proposto da: GIUSEPPE COSENZA, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO GENOVESE; -ricorrente - contro CONDOMINIO RESIDENZIALE VIA DEL FANTE 72-74 MESSINA; -intimato - avverso la sentenza n. 30/2022 del Tribunale di Messina, depositata il 12/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’1/03/2023 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. Giuseppe Cosenza ha appellato la sentenza n. 1387/2019 del Giudice di pace di Messina, lamentando come il giudice,pur avendo accolto la sua domanda e dichiarato l’invalidità delle due delibere assembleari impugnate, avesse compensato integralmente le spese del processo. Il Tribunale di Messina, con la sentenza n. 30/2022, ha rigettato il gravame.

2. Avverso la sentenza d’appello Giuseppe Cosenza ricorre per cassazione. L’intimato Condominio Residenziale Via Del Fante 72-74 Messina non ha proposto difese. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso è articolato in un motivo che lamenta, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., “violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 324 e 185 c.p.c.”: il Tribunale, richiamando alcune pronunzie della Corte di cassazione, ha ritenuto di potere integrare d’ufficio, in sede d’appello, i motivi della compensazione delle spese del processo addotti dal primo giudice; in tal modo non soltanto ha fornito una inammissibile e soggettiva interpretazione del criterio di riferimento della assoluta novità della questione, ma è andato oltre interpretando l’assoluta novità attraverso una sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione successiva alla pronuncia impugnata; l’attività integrativa del giudice d’appello era comunque illegittima perché il suo unico compito era quello di valutare la sussistenza dell’assoluta novità della questione e non certo quello di aggiungere un nuovo motivo di deroga al principio della soccombenza.

Il motivo va rigettato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte i motivi di compensazione totale delle spese, da indicare esplicitamente in motivazione, “possono, per colmare il tenore della pronuncia di primo grado, essere integrati, anche d'ufficio, in sede di appello, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, dovendosi - nell'ambito delle questioni la cui soluzione da parte della sentenza di primo grado sia stata contestata attraverso una specifica doglianza - riconoscere in capo al giudice del gravame l'esercizio del potere di correzione, ossia del potere di dare, entro i limiti del devolutum, un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata” (così Cass. n. 26083/2010, con principio affermato in relazione alla formula dei “giusti motivi”, valido anche per la formula applicabile ratione temporis alla fattispecie).

Il che è quanto è avvenuto nel caso in esame: laddove il Giudice di pace aveva giustificato la compensazione avuto riguardo alla "assoluta novità per l’ufficio della questione trattata", il Tribunale - con una congrua, logica e completa motivazione - ha integrato la carente esplici tazione del primo giudice facendo leva sulla "obiettiva incertezza sull’argomento oggetto della controversia" (ovvero i rapporti tra la categoria dell’annullabilità e la categoria della nullità nell’azione di impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea condominiale), obiettiva incertezza “confermata dalla circostanza che appena qualche giorno prima della pronuncia della sentenza oggetto di gravame la seconda sezione della Cassazione aveva rimesso gli atti alle sezioni unite affinché dirimesse il contrasto esistente sulla questione relativa alla nullità/annullabilità delle deliberazioni condominiali”.

2. Il ricorso va pertanto rigettato. Non vi è provvedimento sulle spese, non avendo l’intimato proposto difese nel presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così decis