Court allows compensation claim for bankruptcy proceedings exceeding seven years due to complexity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation overturned the appellate court's dismissal of a claim for equitable compensation regarding excessive bankruptcy proceedings duration. The appellant argued that the six-year statutory presumption of reasonable duration was unconstitutional when applied to complex cases involving multiple creditors and judicial actions. The court agreed, ruling that such complexity justifies extending the maximum reasonable duration to seven years, thereby validating the compensation request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2 co. 2-bis l. 89/2001; Art. 26 l. fall.: The six-year presumption of reasonable bankruptcy duration is constitutionally valid only if interpreted to allow extensions up to seven years when specific complexities, such as numerous creditors or prolonged judicial actions, are present.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24463/2021 proposto da : DE NARDI CHIUSURE METALLICHE s.r.l., rappresentat a e difes a dall'avvocato DAVIDEBALESTRIERI; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difes o dall' AVVOCA- TURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente- avversoil decreto della CORTE D I APPELLO DI BRESCIA n. 3 30 /201 9 depositato il03/ 03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2023 dal consigliere REMO CAPONI. FATTI DI CAUSA Nel 2019 la De Nardi s.r.l. ricorreva ex l. 89/2001 al la Corte di appello di Bresciaper equo indennizzo a cagione della non ragionevole durata della procedura fallimentare a carico della Costruzioni Ing.
Andreotti s.p.a. aperta con sentenza dichiarativa di fallimento del 2di 4 – 2 4463 /20 21 – S2 – CC 23/01/2023 (n. 22 ) – Caponi Est. Tribunale di Cremona del 1995 ed ancora pendente alla data del deposito del ricorso per equo indennizzo, mentre ilcredito dell’attuale ricorrente era stato ammesso allo stato passivo nell’aprile del 1996. Nella fase monocratica, egli si vedeva riconoscere la somma di € 5.232, ma la Corte di appello di Bresciaha accolto l’opposizione del Ministero della giustizia, rigettando la richiesta di indennizzo.
Ricorre in cassazione la De Nardi s.r.l. con due motivi. Resiste con controricorso il Ministero della giustizia. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo si censura che la Corte di appello abbia ritenuto l’inesistenza di un pregiudizio indennizzabile ( si deduce violazione degli artt. 2co. 2-quinquies lett. g l. 89/2001, nonché 26 l. fall.). Con il secondo motivo si chiede ex art. 91 c.p.c. in via conse- quenziale la revisione della condanna alle spese. Censurata è la parte del provvedimento in cui si ritieneche nel caso di speciesi siano verificate circostanze tali da escludere un pregiudizio indennizzabile, ove si osserva che una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2 co. 2-bis l. 89/2001 consente disuperare della presunzione ivi fissata che il termine ragionevole di durata del processo si consideri rispettato se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni.
Secondo la Corte sarebbe illogico ritenere che le procedure fallimentari, ai fini del rispetto del termine ragionevole, non debbano superare la durata di sei anni, quando la legge consente ad organi della procedura di proporre azioni revocatorie e di recupero creditio di difendersi in giudizio per salvaguardare l'attiv o fallimentare, iniziativegiudiziarie le qua l i a loro volta possono durare più di sei anni. Al fine di evitare che la norma così rigidamente interpretata si esponga a dubbi fondati di legittimità costituzionale per irragionevolezza ex art.3 Cost., l’art.2 co. 2-bis l. 89/2001 deve essere interpretato nel senso 3di 4 – 2 4463 /20 21 – S2 – CC 23/01/2023 (n. 22 ) – Caponi Est. di ritenere non irragionevole una durata della procedura fallimentare superiore a sei anni, qualora nel corso della procedura si sia reso necessario proporre giudizi o difendersi in giudizi che abbiano avuto una durata di almeno sei anni.
Il primo motivo è fondato. L’argomentazione impugnata urta contro la giurisprudenza di questa Corte, ove si prendono in considerazione complessità particolari delle procedure fallimentari, come il notevolenumero dei creditori, la natura o situazione giuridica dei beni da liquidare (partecipazioni societarie, beni indivisi, ecc.),la proliferazione di giudizi connessi o la pluralità di procedure concorsuali interdipendenti. La presenza di tali circostanze consente di estendere la durata non irragionevole del processo (ai fini della liquidazione dell’equo indennizzo) fino ad un massimo di sette anni (cfr .
Cas s . 20508/2020 ). Pertanto, non è consent ito ciò che la Corte di appello ha invece considerato legittimonel caso di specie: che la liquidazione di un equo indennizzosia esclusa ove complessità par- ticolariabbiano cagionato il protrarsi della procedura oltre i sette anni . In conclusione, il primo motivo è accolto. 3. -Di conseguenza, il secondo motivo è assorbito; il decreto impu- gnato è cassato; la causa è rinviata alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichi ara assorbito il se- condo motivo,cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 2