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Ordinanza Interlocutoria — n. 26286/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to public hearing regarding necessity of third-party conformity certification for safety parapets.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 26286/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remitted the case to a public hearing after finding the legal issues regarding safety parapet certification to be of general interest. The lower court resolved the dispute by ruling the contract void due to a lack of specific conformity certification, while the appellant argued this decision ignored expert findings and applied the wrong standards. The court determined that the questions of whether external certification is mandatory and if its absence constitutes a sale of something different were too significant to decide without further argumentation.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.; The Court of Cassation must remit a case to public hearing when the legal issues raised involve questions of general interest requiring a unified interpretation of the law.

Parole chiave

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remittitur to public hearing general interest questions safety parapet certification conformity marking requirements sale of aliud pro alio contratto di fornitura di un'opera licenza edilizia concessa a titolo precario compravendita con obbligo di montaggio

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
art. 183 c.p
Con la memoria di cui al comma 6 dell’art. 183 c.p.c.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 11540-2022 proposto da: SIDERLAVORI s.r.l.u., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Matteo Dinelli; -ricorrente - contro EDILTECNA s.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato Antonietta Vitale; -controricorrente - avverso la sentenza n. 446/2022 della Corte d’appello di Firenze, depositata il 3/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’1/03/2023 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1.

La società Ediltecna ha proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 1106/2013, emesso in favore di Siderlavori, che l’ha condannata al pagamento di euro 22.085,72, a titolo del saldo per la fornitura di un parapetto autoportante, denominato STABILIC V4. L’opponente ha eccepito l’inadempimento della società venditrice, non avendo la stessa fornito il certificato di conformità del manufatto o quantomeno dei suoi componenti con apposito timbro firmato CE in originale, il certificato di conformità del parapetto rispetto alla certificazione classe 1B1 testato secondo quanto dispone la legge 206/2005, la verifica del parapetto secondo le prescrizioni del d.m. 14 gennaio 2008 e della circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 617/2009, la relazione a firma di un professionista abilitato del calcolo per la specifica applicazione del sistema, supportata da una prova di impatto; non avendo quindi la venditrice, a suo avviso, dato prova delle qualità essenziali del bene fornito, l’opponente ha formulato domanda di riduzione del prezzo ai sensi del comma 2 dell’art.1492 c.c. L’opposta si costituiva e – per quanto rileva nel presente giudizio – deduceva di avere inviato il certificato di conformità e che la certificazione classe 1B1 non era pertinente, trattandosi di materiale in alluminio, e che la normativa di riferimento era la EN ISO 14122-3, certificata dall’ente APVE.

Con la memoria di cui al comma 6 dell’art. 183 c.p.c. l’opponente mutava l’originaria domanda di riduzione del prezzo in quella di risoluzione del contratto, con richiesta di condanna alla restituzione di quanto versato e di risarcimento del danno. Il Tribunale di Livorno accertava che la venditrice aveva trasmesso all’acquirente il libretto di manutenzione e il certificato di conformità alla norma EN ISO 14122-3; con la sentenza n. 1602/2015, rigettava pertanto l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto.

2. La sentenza di primo grado è stata impugnata da Ediltecna. La Corte d’appello di Firenze, con la sentenza del n. 446/2022, ha accolto il gravamee, in riforma della pronuncia di primo grado, ha pronunciato la risoluzione del contratto di compravendita, ha conseguentemente revocato il decreto ingiuntivo e condannato Siderlavori a restituire all’acquirente quanto percepito per la fornitura. La Corte, dopo avere asserito la non necessità della marcatura CE, ha affermato che i parapetti autoportanti devono unicamente essere dichiarati conformi alla norma EN ISO 14122-3 e ha osservato come il consulente d’ufficio avesse evidenziato che il certificato consegnato all’acquirente era incompleto, non riferendosi in modo specifico al modello di parapetto oggetto della compravendita e non recando la sottoscrizione del soggetto certificatore, e ha quindi concluso che il parapetto venduto a Ediltecna era privo della certificazione di conformità alla norma EN ISO 14122-3, certificazione essenziale essendo il parapetto in questione un presidio di sicurezza del luogo di lavoro, così che il bene compravenduto era privo di qualsiasi utilità funzionale ed economica, ricorrendo in tal modo una vendita di aliud pro alio.

3. Siderlavori s.r.l.u. ricorre per cassazione avverso la sentenza d’appello. Ediltecna s.r.l. resiste con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE Il ricorso è articolato in un motivo, che lamenta ai sensi dell’art.360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., “nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115, 116 e degli artt.61 e 62 c.p.c. e della norma EN ISO 14122-3, nella parte in cui la Corte d’appello, muovendo dall’esame degli accertamenti della consulenza tecnica d’ufficio espletata in primo grado – correttamente osservando che la marcatura CE non deve essere apposta ai parapetti autoportanti come quelli oggetto della compravendita dedotta in giudizio – si è poi discostata erroneamente, arbitrariamente e senza una ragionevole giustificazione dalle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, adottando una decisione frutto di un errore di percezione fondato su una prova immaginaria, nonché su una motivazione priva di qualsivoglia ricostruzione logico-giuridica, che ha portato persino a concludere che il parapetto venduto alla Ediltecna fosse radicalmente diverso da quello oggetto della compravendita in quanto privo della certificazione di conformità alla norma EN ISO 14122-3.

Il Collegio ritiene che le questioni giuridiche sottostanti il motivo (v. in particolare pag. 12), ossia se nel caso di un parapetto autoportante sia necessaria una certificazione esterna, da parte di un soggetto a ciò abilitato, di conformità alla norma EN ISO 14122- 3 ovvero se sia sufficiente che il produttore indichi la conformità a tale norma e, nel caso di risposta positiva, se tale mancanza comporti o meno una vendita c.d. aliud pro alio, siano questioni di rilievo nomofilattico e che pertanto sia opportuno rimettere la causa alla pubblica udienza della sezione.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della seconda sezione ci