Cassation court allows appeal against dismissal of construction defect claim due to technical assessment interrupting prescription period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the lower court's dismissal of the appellant's claim, ruling that the action was timely. The appellate court had incorrectly concluded the prescription period expired because the appellant waited until July 2010 to sue, whereas the technical assessment procedure formally concluded only in February 2010. The court held that filing the preventive technical assessment interrupts the prescription period until the expert's report is deposited, thereby validating the appellant's claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2943 c.c.; Art. 1669 c.c.; Art. 696 c.p.c.: The filing of a preventive technical assessment constitutes a conservatory judgment that interrupts the prescription period for construction defect claims, extending the limitation period until the expert's report is formally deposited.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33978/2018 R.G. proposto da : FORMICA ANGELA, rappresentatae difesa dall'avvocato D'ANGELO SEBASTIANO (DNGSST59A03I754X); -ricorrente- contro CONDOMINIO TAU, TAU COSTRUZIONI SRL -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 983/2018,depositata il 2/05/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/04/2023dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Angela Formica ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 983/2018.
La Corte d’appello ha rigettato l’appello incidentale della ricorrente ritendo tempestiva la denuncia dei vizi, ma prescritta l’azione ex art. 1669, ultimo comma c.c., essendo il diritto stato esercitato oltre l’anno dalla denuncia. Gli intimati Tau Costruzioni s.r.l. e Condominio Tau non hanno proposto difese. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso è articolato in un motivo che lamenta “violazione dell’art. 360, n. 3 c.p.c., con riferimento agli artt. 1669, secondo comma e 1943 c.c., 696 c.p.c., decorrenza del termine di prescrizione, atti interruttivi del termine e sospensione del termine di prescrizione”: la ricorrente ha agito nei confronti della Tau Costruzioni, costruttrice dell’edificio condominiale e venditrice dei due appartamenti di sua proprietà, proponendo una domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 1669 c.c.; la Corte d’appello, dopo avere ritenuta tempestiva la denuncia per vizi (intervenuta entro l’anno dalla scoperta degli stessi mediante il deposito in data 4 marzo 2009 del ricorso per accertamento tecnico preventivo), ha ritenuto tardivo l’esercizio dell’azione, avvenuto 20 luglio 2010, erroneamente non considerando che il procedimento di accertamento tecnico si era concluso, con il deposito della consulenza del tecnico, solo in data 8 febbraio 2010.
Il ricorso è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “l'accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi dell'art.2943 c.c., l'interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento, ritualmente coincidente con il deposito della relazione del consulente nominato (così, da ultimo, Cass. 8637/2020, v. negli stessi termini anche Cass. 3357/2016).
2. Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Catania, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella adun