Cassation court remands case to determine if unjust enrichment claim is residual against third party when administrative transfer fails.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court remanded the case to a public hearing to decide on the applicability of unjust enrichment against a third party. The appellant argued that the first-instance court erred by limiting the claim to the direct counterparty, ignoring the administrative failure to register the transfer. The court agreed that the residual nature of the unjust enrichment action against a third party requires further examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2041, 2042 c.c.: The action for unjust enrichment is residual and cannot be exercised against a third party when the injured party can obtain redress through an ordinary action for damages against the public administration.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.36524/2018 R.G. proposto da : LUNINI VITTORIO, in proprio e quale legale rappresentante dell’AZIENDA AGRICOLA NUOVA CORTE SAS, elettivamente domiciliato in ROMA,VIA CASSIODORO 9, presso lo studio dell’avvocato NUZZO MARIO (NZZMRA42L23H501C) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CALANDRUCCIO MICHELE (CLNMHL74E01G337J); -ricorrente- contro MARCHESE ANTONINO, rappresentato e difeso dall'avvocato ALEO FABIO (LAEFBA66P18B429R); -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 2647/2017,depositata l’ 8/11/2017 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/04/2023dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. Antonino Marchese ha agito nei confronti di Vittorio Lunini, in proprio e quale titolare dell’omonima azienda agricola, esponendo di avere venduto al convenuto con contratto registrato un quantitativo di c.d. quote latte e che il convenuto aveva versato soltanto un acconto del prezzo concordato, che il Tribunale di Bologna aveva accertato la sua proprietà delle quote latte oggetto del contratto che erano quindi state intestate a Lunini; chiedeva quindi di condannare il convenuto al pagamento dell’intero prezzo di vendita e, in subordine, chiedeva la condanna del medesimo per ingiustificato arricchimento.
L’adito Tribunale di Parma anzitutto accertava che il contratto di vendita prevedeva il pagamento in due rate, la prima scadente al recepimento del trasferimento della quota sul bollettino AIMA e la seconda a distanza di sessanta giorni da tale momento; rilevava poi che, pur essendo stata dichiarata in un altro processo la proprietà in capo a Marchese delle quote e di conseguenza l’acquisto delle medesime da parte del compratore Lunini, non vi era stato il recepimento del trasferimento della proprietà da parte dell’AGEA, che aveva inserito le quote a titolo di affitto e non di proprietà, così che non si era verificato un requisito legale per l’efficacia del contratto di compravendita.
Il Tribunale rigettava così la domanda principale di Marchese e rigettava anche quella subordinata di arricchimento senza causa per mancanza del presupposto della residualità (avendo l’attore potuto ottenere il ristoro dei pregiudizi lamentati con una ordinaria azione risarcitoria nei confronti della pubblica amministrazione per la mancata validazione del contratto di cessione). Marchese ha impugnato la sentenza. Con la sentenza n. 2647/2017 la Corte d’appello di Bologna ha confermato il rigetto della domanda principale di pagamento della cessione delle quote, in quanto la pubblicazione nel bollettino, allora dell’AIMA e poi dell’AGEA, era requisito legale di efficacia del contratto di cessione, la cui mancanza determina l’inefficacia dell’atto negoziale.
La Corte d’appello ha invece accolto la domanda subordinata di indebito arricchimento. Ad avviso della Corte - fermo restando il principio che l’azione di arricchimento non può essere esercitata quando il danneggiato possa esperire un’altra azione tipica nei confronti dell’arricchito o di altre persone obbligate per legge o per contratto nei confronti dell’impoverito - deve aversi riguardo alla condizione della ricorrenza dell’arricchimento e dell’impoverimento, dovendosi nel caso in esame identificare l’unicità del fatto obbligante con riguardo al rapporto sinallagmatico intercorrente tra i soggetti contraenti e dunque nei confronti di colui, l’acquirente, che si è direttamente avvantaggiato del godimento del bene oggetto di cessione e difettando invece nei confronti della pubblica amministrazione terza ogni presupposto di arricchimento anche indiretto.
Nel caso in esame – ha proseg uito la Corte d’appello – Marchese, dal gennaio 1998, si è spogliato della titolarità delle quote latte, pur conservandola formalmente, e da tale data ne ha usufruito Lunini, che ha lucrato i maggiori quantitativi di riferimento, con la conseguenza che vi è stato arricchimento in favore dell’azienda agricola di Lunini in danno di Marchese, così che quest’ultimo ha diritto a ottenere il ristoro delle somme perdute (pari al godimento annuo delle quote non pagate, euro 5.000 per ogni anno, ossia euro 95.000).
Avverso la sentenza ricorre per cassazione Vittorio Lunini, in proprio e quale legale rappresentante dell’azienda agricola Nuova Corte s.a.s. Resiste con controricorso Antonino Marchese. Il ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE Il ricorso è articolato in due motivi.
1) Il primo motivo contesta violazione o falsa applicazione degli artt. 2041 e 2042 c.c.: il giudice d’appello erra nel ritenere che l’unicità del fatto costitutivo dell’arricchimento e del conseguente impoverimento sia da identificare unicamente con riguardo al rapporto sinallagmatico intercorrente tra i soggetti contraenti e dunque nei confronti di colui che si è direttamente avvantaggiato del godimento del bene; ciò che rileva è l’unicità del fatto generatore che ha dato causa da un lato all’arricchimento di un soggetto e dall’altro all’impoverimento di un altro soggetto, fatto generatore che va identificato, per il periodo successivo alla sentenza che ha accertato la proprietà di Marchese delle quote, nel mancato recepimento da parte dell’amministrazione del trasferimento delle quote sul bollettino AIMA (mentre per il periodo precedente manca la giusta causa); Marchese non doveva infatti esperire azione di ingiustificato arricchimento nei confronti della pubblica amministrazione, ma azione di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale.
2. Il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2041 e 2042 c.c. in ordine ai criteri di quantificazione dell’equo indennizzo: con l’atto di citazione del 2005 Marchese ha chiesto il corrispettivo di quote latte per sette anni e la differenza per saldo prezzo, così che l’oggetto dell’indennizzo è circoscritto ai sette anni dalla data di vendita all’anno 2005, mentre la Corte d’appello ha “in modo del tutto incomprensibile” quantificato l’indennizzo in euro 95.000, così riconoscendo un indennizzo notevolmente superiore a quello che era il corrispettivo del prezzo. Il Collegio ritiene che la questione sollevata dal primo motivo – relativa ai presupposti dell’azione di arricchimento senza causa e in particolare al suo carattere residuale rispetto all’azionabilità di una azione di risarcimento del danno nei confronti di un terzo – sia questione di diritto di particolare rilevanza e che la causa vada quindi rimessa alla pubblica udienza della sezione.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla pubblica udi