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Ordinanza — n. 26070/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for procedural unprocedibility due to failure to submit certified copy of notified judgment within 60 days.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26070/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal procedurally unprocedible because the appellant failed to submit the certified copy of the notified judgment within the strict 60-day deadline. Although the appellant claimed the judgment was notified on July 11, 2018, the court found no evidence of this in the file and noted the actual notification occurred on October 10, 2018. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the opposing parties' legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: The failure to deposit a certified copy of the notified judgment within the sixty-day term renders the cassation appeal unprocedible, as the party voluntarily assumes the consequences of this procedural omission.

Parole chiave

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cassation appeal procedural unprocedibility notified judgment sixty day term certified copy deposit modificazione della servitù diritto dei trasporti servitù

Disposizioni normative citate

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Art. 369 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 369 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. un., n. 21349/2022
369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (Cass., sez. un., n. 21349/2022).
Cass. n. 15832/2021
Cass. n. 15832/2021 e Cass.
Cass. n. 1295/2018
15832/2021 e Cass. n. 1295/2018).
sez. un., n. 21349/2022
369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (Cass., sez. un., n. 21349/2022).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29263/2018 R.G. proposto da : HOTEL EUROPA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI PAOLO (PNRPLA60L14H501O), che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato COLLA STEFANO (CLLSFN49P03H612Q); -ricorrente- contro OLIANI PAOLO, quale persona fisica e quale rappresentante legale di ENERGIA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VARRONE 9, presso lo studio dell’avvocato VANNICELLI FRANCESCO (VNNFNC67T02H501B), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BONDI MAURO (BNDMRA60A09L378R); -controricorrente- nonchécontro CONTESS SAS DI COSSER MARIO C, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIA 88, presso lo studio dell’avvocato CAPOTORTO DARIO (CPTDRA80A10L049A), che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLIN MONICA (CRLMNC71H60L378Q); -controricorrente- nonchécontro CRETTI ADA, FATTINGER SARA, CAMORALI RITA, BARDI BIENENSTOCK MARIAROSA IN SOCI, FONTANARI ANTONIO, MUZZIO MARTA, GALLIZIOLI LAURA, BRIGHETTI TERESA, VENTURINI FEDERICO, LESS ALESSIO, SAVORANI RITA, BELLOTTI RICCARDO, GIRARDI GLORIA CATINA, BRICOLI CLELIA; -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TRENTO n. 161/2018,depositata il 22/06/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8/06/2023 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE La società Hotel Europa s.r.l. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento 22 giugno 2018, n. 161. La Corte d’appello ha rigettato il gravame proposto dalla ricorrente contro la sentenza del Tribunale di Rovereto n. 107/2017, che aveva respinto la sua domanda di riduzione della estensione della servitù di transito pedonale gravante sul fondo di sua proprietà a favore di fondi dominanti ad esso contigui.

Resistono con distinti atti di controricorso Paolo Oliani, quale persona fisica e quale legale rappresentante di Energia s.r.l., e Contess s.a.s. di Cosser Mario C. Gli altri intimati indicati in epigrafe non hanno proposto difese. Memoria è stata depositata dalla ricorrente e da Contess s.a.s. CONSIDERATO CHE 1. Preliminare rispetto all’esame del ricorso, articolato in cinque motivi, è la verifica della sua procedibilità. La ricorrente afferma infatti alla pag. 2 del ricorso che la sentenza impugnata, pubblicata il 22 giugno 2018, è stata ad essa notificata l’11 luglio 2018.

Come hanno precisato le sezioni unite di questa Corte, la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata attesta un fatto processuale - la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (Cass., sez. un., n. 21349/2022).

Il mancato adempimento dell’onere comporta l’improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l’ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d’ufficio (in tal senso v. Cass. n. 15832/2021 e Cass. n. 1295/2018). Nel caso in esame il ricorso per cassazione risulta notificato il 10 ottobre 2018 e quindi oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza.

Dal riscontro poi documentalmente operato, non è stata rinvenuta nel fasc icolo la copia della sentenza munita di relata di notificazione. Inoltre, la certificazione della cancelleria, a tale scopo acquisita, non ha fornito riscontro della presenza agli atti della suddetta relata, né la sentenza munita di detta relata risulta essere stata prodotta dai controricorrenti.

2. Il ricorso va,pertanto, dichiarato improcedibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di Contess s.a.s., che liquida in euro 3.700,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, e in favore di Paolo Oliani, che liquida in euro 3.300,00 di cui euro 200,00per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Dà atto della sussistenza, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bisdello stesso a