Cassation court remits case to public hearing due to complex legal issue on exclusive easement constitution under Italian Civil Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remitted the case to public hearing for the second civil section. The parties disputed the validity of a 2005 deed creating an exclusive easement, following lower court rulings on its ineffectiveness. The court deemed the legal question regarding the constitution of such an easement too complex for summary decision, necessitating a full public trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1379 c.c.; The Court of Cassation may remit a case to public hearing when a complex legal issue arises regarding the constitution of an exclusive easement, requiring univocal judicial interpretation of the Civil Code.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.20165/2018 R.G. proposto da : NUZZO MARIO, NUZZO ERSILIA, NUZZO DOMENICO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LIMA 7 INT . 7, presso lo studio dell’avvocato IANNUCCILLI PASQUALE (NNCPQL43R26I234C), che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato NUZZO DOMENICO (NZZDNC59L08E791M); -ricorrenti- contro NUZZO MARIO, AFFINITA ANTONIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 32, presso lo studio dell’avvocato LO PINTO GIUSEPPE (LPNGPP78D03G273X), che li rappresenta e difende; -controricorrenti- nonchécontro CONSORZIO IDRICO DI TERRA DI LAVORO DI CASERTA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIO ARMINJON 5, presso lo studio dell’avvocato GABRIELI PIERGIORGIO (GBRPGR74E05H501E), rappresentato e difeso dall'avvocato RUSSO ADOLFO (RSSDLF50D16E791M); -ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 5294/2017,depositata i l 28/12/2017 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8/06/2023 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. Mario Nuzzo e Antonio Affinita hanno citato in giudizio il Consorzio idrico terra di lavoro di Caserta, nonché Mario, Ersilia e Domenico Nuzzo, chiedendo – a tutela della servitù negativa costituita nel 1965 in favore dei propri fondi, consistente nell’impossibilità di costituire su un fondo di proprietà del Consorzio un’ulteriore servitù di passaggio in favore di fondi di terzi – di accertare la nullità o annullabilità o inefficacia del rogito del 2005 che aveva costituito una servitù in favore dei fondi di proprietà dei convenuti.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 159/2012, ha dichiarato l’inefficacia nei confronti degli attori dell’atto notarile del 2005.
2. La sentenza è stata appellata in via principale da Mario, Ersilia e Domenico Nuzzoed in via incidentale dal citato Consorzio. La Corte d’appello di Napoli –con la sentenza 28 dicembre 2017, n. 5294 –ha rigettato sia il gravame principale che quello incidentale. La Corte ha confermato la declaratoria di inefficacia nei confronti di Nuzzo e Affinita dell’atto pubblico del 2005, ritenendo – a differenza del primo giudice che aveva parlato di clausola limitativa delle facoltà di godimento del proprietario – che con la pattuizione del 1965 fosse stata costituita una servitù di passaggio ad uso esclusivo.
Ricorrono per cassazione avverso la sentenza di appello Mario, Ersilia e Domenico Nuzzo. Resistono con controricorso Mario Nuzzo e Antonio Affinita. Resiste con controricorso anche il Consorzio idrico terra di lavoro di Caserta, con contestuale proposizione anche di ricorso incidentale. Memoria è stata depositata dai ricorrenti e da Mario Nuzzo e Antonio Affinita. CONSIDERATO CHE Il Collegio rileva che il ricorso principale e il ricorso incidentale pongono una questione giuridica complessa (e di potenziale rilievo nomofilattico) sull’ammissibilità o meno della costituzione di una servitù c.d. di “uso esclusivo” (qualificantesi come “servitù personale od irregolare, sulla cui compatibilità con il sistema giuridico la giurisprudenza di questa Corte non è univoca), con riferimento –peraltro – all’imposizione del vincolo di destinazione e all’ambito di applicabilità dell’art. 1379 c.c. Ciò, pertanto , rende opportuna la trattazione dei ricorsi in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla trattazione in pubblica udienza della seconda sezione civile. Così decis