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Ordinanza — n. 26003/2023 — snciv Generato dall'IA

Court of Cassation rules consumer forum prevails over lawyer fee forum in jurisdictional conflict.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26003/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation resolved a jurisdictional conflict by declaring the Forlì Tribunal competent to hear a claim for lawyer fees. The Appellate Court of Bologna had argued that the consumer forum should prevail, citing the Consumer Code, while the Forlì Tribunal claimed competence based on the final judgment rule in the Lawyers' Decree. The Court affirmed that the consumer forum established by the Consumer Code takes precedence over the forum for lawyer fees defined in the Lawyers' Decree, thereby validating the Appellate Court's position.

Regesto Legislator

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Art. 3 comma 1 Codice del Consumo; Art. 14 comma 2 d.lgs. 150/2011: The consumer forum established by the Consumer Code prevails over the forum for lawyer fees provided in the Lawyers' Decree when the lawyer seeks payment from a client acting as a consumer.

Parole chiave

Generato dall'IA
consumer forum jurisdictional conflict lawyer fees Consumer Code Lawyers' Decree competence regulation procedural law

Disposizioni normative citate

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Art. 3 Codice del Consumo
8598/2018, Cass. 38264/2021, Cass.
Art. 14 comma 2 d.lgs. 150/2011
L’adito Tribunale di Forlì, rilevato che “ove il professionista, agendo ai sensi dell’art. 14 d.lgs.
Art. 33 comma 2 lettera u) Codice del Consumo
Art. 45 c.p.c.
PREMESSO CHE La Corte d’appello di Bologna, con ordinanza depositata il 22 dicembre 2022, ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c., non ritenendosi competente a decidere sulla domanda proposta dall’avvocato Carlo Zauli.
art. 45 c.p
PREMESSO CHE La Corte d’appello di Bologna, con ordinanza depositata il 22 dicembre 2022, ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c., non ritenendosi competente a decidere sulla domanda proposta dall’avvocato Carlo Zauli.
art. 14 d.lgs. 150/2011
L’adito Tribunale di Forlì, rilevato che “ove il professionista, agendo ai sensi dell’art. 14 d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4485/2018
Cass. n. 8598/2018
Cass. n. 38264/2021
Cass. n. 7357/2022
Cass. n. 8406/2022
Cass. n. 4247/2020

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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA Sull’istanza, iscrittaal n. 30280/2022 R.G. , della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA, che ha sollevato CONFLITTO DI COMPETENZA con ordinanza depositata il 22 dicembre 2022, in relazione al procedimento n.r.g. 290/2022 promosso da: ZAULI CARLO contro POZZI AURELIO Lette le conclusioni scritte del pubblico ministero – la Sostituta Procuratrice Generale Rosa Maria Dell’Erba – che ha chiesto di dichiarare la competenza del Tribunale di Forlì. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO CHE La Corte d’appello di Bologna, con ordinanza depositata il 22 dicembre 2022, ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c., non ritenendosi competente a decidere sulla domanda proposta dall’avvocato Carlo Zauli. Zauli aveva convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Forlì Aurelio Pozzi, chiedendo che fosse condannato al pagamento delle prestazioni rese in suo favore in relazione a una causa incardinata davanti al Tribunale di Bologna, proseguita presso la Corte d’appello di Bologna e conclusasi davanti a questa Corte, che con ordinanza n. 28430/2017 ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Pozzi.

L’adito Tribunale di Forlì, rilevato che “ove il professionista, agendo ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 150/2011, chieda la condanna del cliente inadempiente al pagamento dei compensi per l’opera prestata in più gradi o fasi del giudizio, la competenza è dell’ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa”, ha dichiarato con ordinanza la propria incompetenza in favore della Corte d’appello di Bologna. CONSIDERATO CHE La Corte d'appello di Bologna, premesso che Pozzi deve essere qualificato quale consumatore, avendo incaricato l'avvocato Zaoli come “persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale e professionale eventualmente svolta”, in conformità alla definizione posta dal codice del consumo all'art. 3, ha ritenuto che la sentenza di questa Corte n. 4247/2020, posta dal Tribunale di Forlì a fondamento della propria incompetenza, non si soffermi sul rapporto tra il foro previsto dall'art. 14 del d.lgs. 150/2011 e il foro del consumatore perché il principio della prevalenza di quest'ultimo risultava acquisito dalle precedenti pronunce e che il rapporto tra il foro di cui all'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 150/2011 e il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dall'art. 33, comma 2, lettera u) del codice del consumo, vada risolto a favore del secondo in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore.

La Corte d’appello ha ritenuto, quindi , che il giudice competente a decidere sui compensi per l'attività svolta dall'avvocato Zauli, in relazione alla causa incardinata presso il Tribunale di Bologna e nei successivi gradi di giudizio presso la Corte d'appello di Bologna e la Corte di cassazione, sia il Tribunale di Forlì. Il conflitto deve essere risolto dichiarando la competenza del Tribunale di Forlì. Come si evince dagli atti, il convenuto Aurelio Pozzi è residente a Gatteo a Mare, Comune che rientra nel circondario del Tribunale di Forlì ed è pacifico che ha chiesto e ottenuto le prestazioni dell'avvocato Carlo Zauli quale consumatore.

Come sottolinea il pubblico ministero nelle sue conclusioni scritte, è stato anche di recente ribadito in un caso analogo che il foro previsto dall'art. 14 del d.lgs. 150/2011, per le cause aventi ad oggetto compensi per l’attività professionale prestata dall'avvocato in ambito giudiziario civile, non può prevalere su quello del consumatore stabilito dal codice del consumo, come già affermato dalla Corte di cassazione a sezioni unite con la pronuncia n. 4485/ 2018 in un obiter dictum e ribadito da successive pronunce (v. Cass. 8598/2018, Cass. 38264/2021, Cass. 7357/2022 e Cass.8406/2022).

Tale principio, come ha sostenuto la Corte d'appello di Bologna, non è scalfito dalla pronuncia delle sezioni unite di questa Corte n. 4247/2020, secondo cui “in ordine al procedimento per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti di avvocato di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, come sostituito dall'art. 34, comma 16, lett. a), del d.lgs. n. 150 del 2011, ove il professionista, agendo ai sensi dell'art. 14 del citato decreto legislativo, chieda la condanna del cliente inadempiente al pagamento dei compensi per l'opera prestata in più fasi o gradi del giudizio, la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa”.

La pronuncia non si sofferma, infatti , sul rapporto tra il foro speciale previsto dal citato art. 14 e il c.d. foro del consumatore, risultando già acquisito, come si è appena detto, il principio della prevalenza di quest'ultimo. Va, quindi , affermata la competenza del Tribunale di Forlì , dinanzi al quale vanno rimesse le parti nel termine di legge. Non vi è decisione sulle spese non avendo le parti svolto difese e trattandosi di regolamento di competenza sollevato d'ufficio.

P.Q.M.

La Corte, risolvendo il sollevato conflitto di competenza, dichiara la competenza del Tribunale