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Ordinanza — n. 25980/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses first ground but allows second regarding correct fee scale application in collective action.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25980/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court declared the first ground inadmissible because it improperly conflated the judge's discretion with the private party's assessment of the indemnity amount. Conversely, the second ground was accepted as the lower court failed to apply the correct fee scale for the total controversy value. Consequently, the decision was partially revoked to remand the case for recalculating legal fees based on the proper statutory table.

Regesto Legislator

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Art. 91 c.p.c.; d.m. 55/2014: The lower court must apply the correct fee scale determined by the total value of the controversy; failure to do so constitutes a ground for cassation.

Parole chiave

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collective action legal fees scale indemnity quantification cassation inadmissibility merit remand impugnazione di decisioni amministrative legittimazione a ricorrere caso di rigore economico

Disposizioni normative citate

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Art. 6 para 1 CEDU
Art. 2 l. 89/2001
Art. 91 c.p.c.
d.m. 55/2014
91 c.p.c., 1 e 4 d.m. 55/2014.
artt. 91 c.p
Si deduce viola- zione degli artt. 91 c.p.c., 1 e 4 d.m.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29935/2021 proposto da : CIRACI GIUSEPPE, DE TATA GIOVANNI, DI GUIDA BIAGIO, DI MAR- TINO GAETANO, IMPERATO DANIELE, LENTINI DOMENICO, LEPIZZERA FRANCESCO, MARTELLI MASSIMILIANO, MEO UGO, MORELLI STE- FANO, OLLASCI ALESSANDRO, ORTOLANO PIERPAOLO, OSTUNI GIU- SEPPE, PETITO LUIGI, RICCI OLINDO ENZO, RICCIONI PAOLO, RI- GHETTO CHRISTIAN, SALADINO FRANCESCO, SCIOSCI MARCO, SCOTTO D'ANIELLO FRANCESCO, SPITALERI NUNZIO ANTONIO, TOPPI DANIELE, VENA GIUSEPPE, VILLALUNGA FRANCESCO, VITANGELI PIE- TRO, rappresentatie difesi d a ll’avvocato ENNIO CERIO ; -ricorrenti- contro MINISTERODELL’ECONOMIA FINANZE, rappresentato e difeso dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente- avversoil decreto d ella CORTE D I APPELLO DI ROMA n. 51889/2020 , depositatoil 27/04/2021 . 2di 3 – RG 29935/2021 – CC 04/05/2023 (38) – Caponi Est.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal consigliere REMO CAPONI. FATTI DI CAUSA Il processo presupposto ha ad oggetto il diritto al controvalore di buoni pasto per il periodo 1999-2003e una durata non ragionevole di circa 10 anni. Nel processo di equa riparazione, il giudice monocratico muove da un indennizzo di€ 400 annui, riduce del 20% per il carattere collettivo dell’azione (€ 320), riduce ulteriormente per il rigetto della domanda (€240), liquida complessivamente € 2.400 di indennizzo p er ciascun ricorrente (€ 240x10 anni); liquida c ompensi nella somma di € 504, risultante da una base di € 450 (ex d.m. 55/2014, tabella n. 8, proce- dimenti monitori, parametro medio), poi un aumento del 60% per plu- ralità di parti con stessa posizione (+ € 270), poi una riduzione del 30% per la materia e la scarsa difficoltà (-€ 216).

La Corte di appello rigetta la opposizione. Ricorre in cassazione la parte privatacon due motivi. Resiste il Mini- stero della Giustiziacon controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo si censura la quantificazione giudiziale dell’equo indennizzo, se ne lamenta il carattere irrisorio, eccede nte il margine di apprezzamento che la Cedu riconosce agli Stati membri. Si deduce violazionedegli artt. 6 para 1 Cedu e 2 e 2bis l. 89/2001. Del primo motivo è da dichiarare l’inammissibilità. La struttura logica del motivo è la seguente.

Poiché il giudice di me- rito ha quantificato l’indennizzo in un importo minore di quello risul- tante dall’apprezzamento della parte privata, si dà violazione delle cor- relative norme di diritto. In altre parole, il motivo rinviene indebita- menteil proprio fondamento nella sovrapposizione dell’apprezzamento 3di 3 – RG 29935/2021 – CC 04/05/2023 (38) – Caponi Est. della parte (circa l’adeguatezza della quantificazione) alla quantifica- zione compiuta dal giudice e motivata in modo tale da non esporsi a censure in sede di giudizio di legittimità.

Il primo motivo è inammissibile. 2. - Con il secondo motivo si censura la liquidazione dei compensi della fase ingiuntiva, sotto il profilo della mancata applicazione dello scaglione corretto (da € 52.000 a € 260.000), in considerazione del valore complessivo della controversia (€ 2.400x29). Si deduce viola- zione degli artt. 91 c.p.c., 1 e 4 d.m. 55/2014. Il secondo motivo è accolto. Tenuto conto del valore globale della controversia, igiudici di merito non hanno applicato lo scaglione corretto, che va da € 52.000 a € 260.000. È da deciderenel merito, applicando la tabella n. 8 del d.m. 55/2014 e liquidando quindi € 747,60, risultante dall a riduzione del 30% (per scarsa difficoltà della materia) rispetto a € 1.068 (fase unica, valore minimo), oltre agliesborsi per € 27, nonché agli accesso ri , da distrarre in favore dell’avv.

Ennio Cerio, antistatario. L’accoglimento parziale del ricorso comporta la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; rigetta il primo mo- tivo; cassa il decreto impugnato in relazione al l’accoglimento del se- condo motivo; decide nel merito liquidando € 747,60 per la fase moni- toria,oltre a € 27 per esborsi, oltre alle spese generali pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge,da distrarre in favore dell’avv. Ennio Cerio,