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Sentenza — n. 25869/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on contract interpretation and damages for tax liability breach.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25869/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court rejected Silvia Miglioli's appeal against the lower court's ruling in a property sale dispute. The court held that the first-instance judge's interpretation of the contractual relationship as a 'negotial connection' was not legally erroneous, as the appellant failed to prove a violation of specific interpretative rules. Furthermore, the court affirmed that the buyer's failure to purchase the property caused the seller to remain liable for the IMU tax, justifying the award of damages for that specific loss.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.; Art. 1362 c.c.: The Supreme Court cannot substitute its own interpretation of a contract for that of the trial judge, as such interpretation is a factual inquiry reserved for the lower court unless it violates established hermeneutic rules.

Parole chiave

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negotial connection contract interpretation IMU tax liability breach of contract specificity of appeal damages for loss Corte di Cassazione cessione multipla

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Art. 1362 c.c.
Art. 1218 c.c.
Art. 1223 c.c.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con il terzo motivo di ricorso, proposto in via subordinata rispetto al secondo motivo, si denuncia la falsa applicazione delle norme di diritto, ex art. 360 n.
artt. 1235 c.c
3 c.p.c., in relazione agli artt. 1235 c.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7705/2018 R.G. proposto da: MIGLIOLI SILVANA, rappresentata e difesa dall’Avv. GIORGETTI MARIA CARLA e dall’Avv.NOVARO LUCREZIA - ricorrente - contro CHIARA SILVANA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNETTI ALESSANDRAche la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PARVIS CARLOe CANDELLERO DARIO -controricorrente- nonchè LANGELLOTTI CARMINE -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 2629/2017 depositata il 11/12/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. FATTI DI CAUSA Il giudizio trae origine dalla domanda proposta da Chiara Silvana nei confronti di Miglioli Silvana, con la quale chiese accertarsi l’inadempimento del contratto di compravendita concluso inter partes in data 9.3.2009, con pronuncia di sentenza costitutiva ex art.2932 c.c. in luogo del contratto non concluso. L’attrice espose di aver promesso in vendita alla convenuta un immobile sito in Torino al prezzo di € 900.00,00, con atto del 9.3.2009; successivamente, in data 12.10.2009, Silvana Miglioli aveva concluso con Carmine Langellotti un preliminare di compravendita dello stesso immobile al prezzo di € 950.000,000 e l’attrice era intervenuta per manifestare il consenso a trasferire direttamente detto immobile a Carmine Langellotti, che si era impegnato a versare il prezzo direttamente a Chiara Silvana ed a cancellare le formalità pregiudizievoli, al fine di evitare un doppio trasferimento della proprietà.

Miglioli Silvana si costituì in giudizio e, in via preliminare, chiese autorizzarsi la chiamata in causa di Carmine Langellotti, che rimase contumace. Il Tribunale di Torino accolse la domanda di Chiara Silvana, trasferì l’immobile oggetto del contratto preliminare, condizionandolo al pagamento della somma di € 740.000,00, oltre interessi dalla pronuncia al saldo. Secondo il Tribunale, la scrittura privata del 12.10.2009 non sostituiva l’assetto negoziale previsto nella scrittura del 9.3.2009 ma sussisteva un collegamento negoziale tra i due atti; la vendita del bene dopo la scadenza del termine previsto per la stipula del contratto definitivo costituiva, pertanto, grave inadempimento.

Propose appello Miglioli Silvana, contestando l’inquadramento dei negozi nel collegamento negoziale mentre poteva configurarsi una novazione soggettiva o una novazione oggettiva accettata, una cessione del contratto a favore del terzo. Si costituì in giudizio Chiara Silvana per resistere al gravame e propose appello incidentale, censurò la sentenza di primo grado, per quel che ancora rileva in questa sede, in relazione al rigetto della domanda risarcitoria. La Corte d’appello di Torino, con sentenza dell’11.12.2017, rigettò l’appello principale ed accolse l’appello incidentale.

Per quel che ancora rileva in sede di legittimità, la Corte di merito ritenne che l’appello difettasse di specificità perché non si confrontava con le motivazioni della sentenza di primo grado, individuando l’errore di diritto in cui era incorso il primo giudice, ma si limitava a riproporre in modo apodittico una diversa qualificazione giuridica dei due contratti. Escluse che la sentenza di primo grado fosse motivata per relationem alla tesi difensiva di parte attrice mentre, invece, il Tribunale avrebbe dato atto in motivazione delle ragioni per le quali sussisteva un collegamento negoziale tra il contratto del 9.3.2009 e quello del 12.10.2009.

La Corte d’appello accolse l’appello incidentale con il quale Silvana Chiara aveva censurato la sentenza di primo grado per aver rigettato la domanda di risarcimento dei danni con riferimento alle somme pagate dall’attrice per l’IMU in conseguenza dell’inadempimento della Miglioli all’obbligo di concludere il contratto definitivo. Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso Silvana Miglioli sulla base di cinque motivi. Silvana Chiara ha resistito con controricorso ed ha depositato memorie illustrative in prossimità dell’udienza.

Langellotti Carmine è rimasto intimato. Il Sostituto Procuratore Generale nella persona del dott. Alessandro Pepe ha chiesto il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, si deduce la “violazione ex art.360, comma 1, n.3 c.p.c. in relazione alla tipizzazione del fenomeno del cosiddetto collegamento negoziale quale autonomo istituto giuridico” perché la Corte d’appello non avrebbe fornito alcuna motivazione sul nesso teleologico tra i due contratti in quanto volti a realizzare un’operazione unitaria. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art.1406 c.c. e dell’ art.2932 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per non avere la Corte di merito ravvisato nel contratto del 12.10.2009 una cessione del contratto del 9.3.2009 nonostante la promittente venditrice avesse prestato il proprio consenso alla sostituzione del Langellotti nella posizione della ricorrente, con conseguente liberazione delle obbligazioni assunte dal cedente, mancando una dichiarazione specifica in ordine alla volontà di far permanere la ricorrente nelle originarie obbligazioni.

Con il terzo motivo di ricorso, proposto in via subordinata rispetto al secondo motivo, si denuncia la falsa applicazione delle norme di diritto, ex art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 1235 c.c. e 1230 e ss. c.c., per avere la Corte di Appello errato nel sussumere la fattispecie per cui è causa nel c.d. collegamento negoziale, escludendo che si trattasse di novazione soggettiva, in quanto il Langellotti si sarebbe obbligato ad effettuare i versamenti direttamente alla promittente venditrice. La ricorrente ripropone la tesi della novazione oggettiva e della novazione soggettiva, stante il mutamento delle condizioni di pagamento e dei termini della stipula differita al 21.7.2010 e rileva che il contratto del 12.10.2009 era del tutto nuovo rispetto al precedente in relazione alle condizioni contrattuali.

Con il quarto motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame degli elementi istruttori, in relazione agli artt.112 c.p.c. e 1362 c.c., per non avere la Corte d’appello ammesso le prove testimoniali volte a provare il contegno delle parti successivo al contratto. I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono inammissibili. La Corte d’appello, con diffusa motivazione, ha dichiarato l’inammissibilità del motivo di appello perché difettava di specificità ai sensi dell’art.342 c.p.c. in quanto si limitava ad una critica generica della sentenza di primo grado, con particolare riferimento alla qualificazione giuridica dei contratti, senza individuare l’errore di diritto cui sarebbe incorso il primo giudice.

Secondo la Corte d’appello, Silvana Miglioli si era limitata a sostenere che il contratto del 12.10.2009 costituisse un’ipotesi di cessione ex 1406 c.c o, in via alternativa, di novazione oggettiva e soggettiva, senza argomentare la propria tesi sulla base del testo contrattuale. In definitiva, secondo il giudice d’appello, non erano indicate con chiarezza e comprensibilità le ragioni di confutazione delle argomentazioni del primo giudice, limitandosi l’appellante ad “affastellare ipotesi qualificatorie della fattispecie concreta alternative alla qualificazione condivisa dalla sentenzaappellata”, senza spiegare su quali basi normative e fattuali del caso concreto la qualificazione adottata dal primo giudice non fosse corretta.

La ricorrente ha omesso di impugnare l’ampia e motivata pronuncia di inammissibilità dell’appello formulata d alla Corte territoriale per dimostrare che il motivo d’appello era specifico, trascrivendo, anche in modo sintetico, le motivazioni del primo giudice ed il motivo d’appello con cui veniva censurata la decisione. Il Procuratore Generale ha correttamente osservato che, se è vero che la sentenza della Corte di Appello ha esaminato anche il merito della controversia, ritenendo infondate le censure dell’appellante alla pronuncia di prime cure, ciò ha fatto ad abundantiam e comunque con ulteriore ratio decidendi , “ aggiuntiva a quella principale e preliminare” (così le conclusioni del P.G.), sicché la ricorrente ha omesso di impugnare l’autonoma ed assorbente ratio decidendi relativaall’inammissibilità dell’appello.

Sul punto, va condiviso l’orientamento di questa Corte, secondo cui allorché il giudice di appello, dopo aver rilevato l'inammissibilità del gravame, così privandosi della "potestas iudicandi", abbia comunque esaminato il merito dell'impugnazione, poiché queste ultime argomentazioni restano puramenteipotetiche e virtuali sicchè deve ritenersi inammissibile il ricorso in cassazione con il quale si pretenda un sindacato in ordine alla motivazione di merito svolta " ad abundantiam", senza censurare la statuizione di inammissibilità, atteso che su questa unica "ratio decidendi" giuridicamente rilevante della sentenza impugnata si è formato il giudicato (Cass.

Civ., Sez. Unite, 20.2.2007, n. 3840;Cassazione civile, sez. lav., 11/10/2022, n. 29529; Cassazione civile, sez. I, 08/06/2022,n. 18429; Cass. Civ. , Sez. I, 16.6.2020, n.11675). Va, in ogni caso, evidenziato che i motivi di ricorso difettano di specificità in quanto muovono critiche generiche alla sentenza impugnata, omettendo di individuare la norma che si assume violata, essendo il giudizio di legittimità un giudizio a critica vincolata. Inoltre, la ricorrente, senza nemmeno trascrivere in modo sintetico il testo dei contratti, in violazione dell’art.366, comma 1, n.6 c.p.c., si limita a sollecitare una diversa interpretazione rispetto a quella cui è pervenutoil g iudice del merito.

La ricorrente censura l’inquadramento dei contratti nell’ambito del collegamento negoziale, senza dedurre la violazione dei criteri ermeneutici previsti dagli artt.1362 e seg. c.c. Secondo l’orientamento granitico, più volte affermato da questa Corte, l’interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione diaccertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione per violazione delle regole ermeneutiche mentre sono inammissibili le censure che si risolvono in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione rispetto a quella data dal giudice, che non deve essere l'unica interpretazione possibile o la migliore in astratto,ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni.

Anche la doglianza sull’omessa ammissione dei mezzi istruttori è inammissibile per difetto di specificità in quanto la ricorrente non trascrive i capitoli di prova al fine di consentire alla Corte di valutarne la decisività. Con il quinto motivodi ricorso, si deduce la violazione degli artt.1218 c.c. e 1223 c.c., sotto ilprofilo della violazione di norme di diritto, ex art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c., nella parte in cui, in accoglimento di uno dei motivi di appello incidentale spiegati da Silvana Chiara, la Corte d’appello ha condannato la ricorrente al risarcimento dei danni consistiti nel pagamento dell’impostacomunale IMU. Il motivo è infondato. L’inadempimento della promissaria acquirente al suo obbligo di acquistare l’immobile per cui è causa ha comportato il permanere in capo all’esponente degli obblighi tributari afferenti l’immobile, il cui pagamento ha appunto prodotto un danno economico riconducibile direttamente alla violazione contrattuale commessadalla Miglioli, per questotenuta al relativo risarcimento. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art.13, comma1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 19.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 25 maggio 2023. Il Consigliere estensore Il Presidente Rossana