Cassation Court revokes lower court order for non-provision on costs due to factual error regarding defense participation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the lower court's order inadmissible regarding the revocation request but proceeded to correct a factual error concerning litigation costs. Although the respondents had not appeared in the final appeal, the Court found that the appellant had actually constituted himself and presented defenses in the proceedings. Consequently, the Court revoked the specific portion of the lower order that failed to award costs to the appellant and ordered the respondents to pay the litigation expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 375 cod. proc. civ.; Art. 391-bis cod. proc. civ.: A factual error relevant to revocation requires a contradiction between two representations of the same object, necessitating the correction of the judicial order to ensure the proper allocation of litigation costs based on actual conduct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
sul ricorso n.23976 /2022 R.G. proposto da: FAZIO COSIMO, c.f. FZACSM62B09D907O, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Costantino e dall’avv. Giuseppe Calabrese, con indirizzo pec francesco.costantino@cert.avvocatitermini.it e giuseppe.calabrese@cert.avvocatitermini.it ricorrente contro BELLINA ROSARIO, c.f. BLLRSR44E30G510E, DI GANGI SERAFINA, c.f. DGNSFN51B64A202M intimati avverso l’ordinanza n.22249/2022 depositata il 14-7-2022 della Corte suprema di Cassazione -sesta sezione civile sottosezione seconda udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 11-7-2023 dal consigliere Linalisa Cavallino RILEVATO CHE: -1.Con ordinanza n. 22249 depositata il 14-7-2022 la Corte Suprema di Cassazione sesta sezione civile,sottosezione seconda , ha OGGETTO: revocazione di ordinanza della Corte di Cassazione R.G.23976/2022 C.C. 11-7-2023 dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Rosario Bellina e Serafina Di Gangi nei confronti di Cosimo Fazio avente a oggetto la sentenza n. 699/2021 della Corte d’appello di Palermo e, dopo avere dichiarato che Cosimo Fazio era rimasto intimato, ha statuito «non luogo a provvedere sulle spese, non avendo il resistente svolto difese». -2.Con ricorso ex art. 391-bis cod. proc. civ. notificato il 30-9- 2002 all’avv.
Flavio Di Vita quale procuratore domiciliatario di Rosario Bellina e Serafina Di Gangi all’indirizzo pec flavio.divita@certavvocatitermini.it Cosimo Fazio ha lamentato la svista nella quale è incorsa l’ordinanza impugnata, che non ha provveduto a liquidare le spese a favore di Cosimo Fazio sulla base dell’assunto che lo stesso non si fosse costituito in giudizio; ciò, nonostante che con controricorso notificato a Rosario Bellina e Serafina Di Gangi e depositato il 29-11-2021 Cosimo Fazio si fosse costituito e avesse svolto articolate difese avverso le doglianze avversarie.
Di conseguenza ha chiesto testualmente “disporre la correzione o comunque revocare l’errore di fatto contenuto nell’ordinanza resa in data 14-7-2022 nell’ambito del procedimento civile n. 26100/2021 R.G. statuendo sulle spese giudiziali, così come, peraltro, richiesto in sede di costituzione conil proposto contro ricorso”. Rosario Bellina e Serafina Di Gangi sono rimasti intimati , nonostante il ricorso sia stato ritualmente e tempestivamente notificato al difensore domiciliatario nella causa 26100/2021 R.G. all’indirizzo pec indicato nel ricorsointroduttivo di quel giudizio.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio il ricorrenteha depositato memoria illustrativ a . All’esito della camera di consigliodel giorno 11- 7- 2023 il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza.CONSIDERATO CHE: -1.Deve essere data continuità al principio secondo il quale l’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l’esistenza di un contrasto tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali.Il detto errore deve: a)consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato;b)risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c)essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Cass.
Sez. 6-2 10-6-2021 n. 16439 Rv. 661483-01, Cass.Sez.U. 27-11-2019 n. 31032 Rv. 656234 - 01, Cass. Sez. 3 14-2-2006 n. 3190 Rv. 590611-01). -2.Nella fattispecie l’errore lamentato sussiste e ha i requisiti dell’errore revocatorio, perché dalla disamina degli atti del fascicolo relativo alla causa R.G. 26100/2021 risulta che, a fronte della notificazione del ricorso avvenuta il 12-10-2021, Cosimo Fazio aveva depositato in data 3 - 12 - 2021 controricorso notificato il 19 - 11 - 2021. Infatti, anche la proposta del relatore, in forza della quale il Presidente aveva fissato adunanza in camera di consiglio, testualmente dava atto che il resistente aveva depositato controricorso.
Quindi, nell’ordinanza la Corte è incorsa nell’errore di percezione consistente nell’avere ritenuto che il resistente non si fosse costituito, l’errore risulta con immediatezza ed è stato decisivo, nel senso che ha comportato che la Corte non abbia statuito sulle spese del giudizio di legittimità.-3.L’art. 375 co. 1 e co.2 n.4-ter cod. proc. civ. nella formulazione introdotta dall’art. 3 co.28 d.lgs. 10-10-2022 n.149 -applicabile alla fattispecie ex art. 35 co.5 e 6 d.lgs. 149/2022 in quanto è stata fissata adunanza in camera di consiglio dopo il I-1-2023-prevede la pronuncia con ordinanza nei ricorsi per revocazione, salvo che la questione di diritto sia di particolare rilevanza.
Infatti il co. 4 dell’art. 391-bis cod. proc. civ., il quale disponeva il rinvio alla pubblica udienza dei ricorsi per revocazione dei quali non fosse ritenuta l’inammiss ibilità, è stato abrogato dallo stesso art. 3 co. 28 d.lgs. 149/2022.Ne consegue che si deve provvedere alla decisione per cui, ritenutol’errore di fatto nei termini esposti, si individua il capo dell’ordinanza n. 22249 /202 2 da rescindere in quello con il quale la Corte ha dichiarato di non provvedere sulle spese del giudizio di legittimità per il fatto che il resistente non aveva svolto difese. -4.Passando al giudizio rescissorio, si deve provvedere a statuire sul riparto delle spese di lite del giudizio di legittimità concluso con l’ordinanza n. 22249/2022, considerando che non ricorre alcuna ragione che giustifichi la deroga al principio della soccombenza,che il valore della controversia era di Euro 5.000,00 sulla base della dichiarazione eseguita dai ricorrenti Bellina e Di Gangi nel loro ricorso e che, essendo stata l’ordinanza pubblicata il 14-7-2022, si devono applicare il D.M. 55/2014 e il D.M. 37/2018 .
Per l’effetto, si determinano i compensi in euro 1.400,00, in applicazione dei valori medi siaper la fase di studio sia per la fase introduttiva, escluso il compenso per la fase decisionale in quanto la causa è stata decisa in camera di consiglio e non è stata depositata memoria; vanno liquidate inoltre gli esborsi, che si quantificano in euro 200,00. -5.In applicazione del principio della soccombenza, gli intimati in solidodevono essere condannati alla rifusione a favore del ricorrente delle spese del presente giudizio, in dispositivo liquidate facendo applicazione del D.M. 147/2022 sulla base del valore della presente causa e della sua semplicità, in importi tendenti ai minimi per le tre fasi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per revocazione avverso l’ordinanza n. 22249 di questa Corte depositata il 14 - 7 - 202 2 e per l’effetto revoca l’ordinanza impugnata limitatamente al capo che ha escluso la statuizionesulle spese del giudizio di legittimità; giudicando il rescissorio, condanna Rosario Bellina e Serafina Di Gangi in solido alla rifusione a favore di Fazio Cosimo delle spese di lite relative al giudizio di legittimità conclusosi con l’ordinanza n. 22249/2022, che liquida in Euro 200,00 per esborsied Euro 1.400,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege; condanna Rosario Bellina eSerafina Di Gangi in solido alla rifusione a favore del ricorrente delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsied Euro 1.200,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege. Così deciso in Roma, nella came