Cassation court allows appeal against tax bill, ruling minimum lawyer fees under new decree cannot be reduced by judges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appellant's appeal against a tax authority's bill, overturning a lower court's decision that reduced legal fees. The appellant argued the reduced fees violated the principle of reasonableness and the statutory minimums established by the Ministry Decree. The court held that under the modified decree, judges are strictly prohibited from awarding fees below the mandatory minimum parameters to ensure professional decorum.
Regesto Legislator
Generato dall'IAd.m. 55/2014; d.m. 37/2018: The judge is prohibited from awarding legal fees below the mandatory minimum parameters established by the Ministry Decree, as such reductions violate the principle of professional decorum and legislative intent for uniformity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
23 ha pronunciato la seguente: Sentenza sul ricorso iscritto al n.23561/2018 proposto da: Gianni Federico, difesodall'avv. Mauro Longo ; -ricorrente- contro Roma Capitale, difesadall’avv. Sergio Siracusa ; -controricorrente- nonché Agenzia delle Entrate -Riscossione; -intimata- avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3000 /201 8 depositata l’8/02/2018. Ascoltata la relazione del consigliere Remo Caponinella camera di con- sigliodel 5/07/2023. Ascoltate le osservazioni del P.M., il Sostituto Procuratore GeneraleFul- vio Troncone, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. 2di 5 – 23561 /20 1 8 – S2 – 05 /0 7 /202 3 ( 1 6 ) – Caponi Est.
Fatti di causa Federico Gianni proponeva dinanzi al Giudice di pace di Roma con- venendo in giudizio Roma Capitale ed Equitalia opposizione al precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c. avverso una determinata cartella esattorialedi pagamento di una somma di circa € 1850. In primogrado l’opposizione veniva accolta con condanna di Roma Capitale a € 143di spese di lite (€ 100 per onorario e € 43 per spese). Su appello dell’attore che la- mentava l’esiguità degli importi liquidati, il Tribunale di Roma acco- glieva il gravame e liquidava € 160 per il primo grado e € 260 per il secondo grado.
Ricorre in cassazione l’attore con un motivo, illustrato da memoria. Resiste il Comune di Roma. Cass. 41436/2019 ha rimesso la trattazione del ricorso dalla sesta sezione alla pubblica udienza per difetto di evi- denza decisoria. Ragioni della decisione 1. - Con l’unico motivo si censura l’ erronea liquidazione delle spese del giudizio. Si deduce violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché del d.m. 55/2014. Il motivo è fondato. Il ricorrente argomenta che la sentenza impugnata ha liquidato in- congruamente le spese di lite violando sia il criterio di ragionevolezza che deve presiedere a ogni decisione giurisdizionale, sia la normativa vigente in materia.Sotto il profilo della violazione del canone di ragio- nevolezza si osserva che il giudizio di primo grado si è articolato nel deposito del ricorso introduttivo al quale è seguita un’unica udienza.
Il giudizio d’appello, invece, si è svolto con la notifica ed iscrizione a ruolo dell’atto di citazione e con la partecipazione a un’udienza. Il ricorrente considera il numero di ore impiegato per l’espletamento delle suddette attivitàed osserva che le spese liquidate dal giudice non 3di 5 – 23561 /20 1 8 – S2 – 05 /0 7 /202 3 ( 1 6 ) – Caponi Est. integrano neanche la « paga oraria al minimo sindacale per attività prive di alcun apporto intellettuale».La violazione del canone generale di ragionevolezza integra dunque una violazione dell’art. 36 Cost. vi- ziando la sentenza.Sotto il secondo profilo, la sentenza impugnata è viziata per illegittima decurtazione delle spese legali liquidate rispetto a quanto stabilito dal d.m. 55 /2014, come modificato dal d.m. 37/2018.
Il controricorrente obietta fondamentalmente che i valori minimi di liquidazione per fase, previsti dal d.m. 55/2014,sarebbero sproporzio- nati rispetto al valore della domanda in primo grado e all’unico motivo di appello, in considerazione del carattere «snello»dell’attività profes- sionale svolta. 2. -Il ricorso è fondato sotto il profilo della violazione dei parametri minimi ex d.m. 55/2014(restando così assorbito il primo profilo fatto valere dal ricorrente). Come ha argomentato la giurisprudenza di legittimità più recente (cfr. 9815/2023, in un caso di specie che vedeva come intimate sempre Roma Capitale e l’Agenzia delle Entrate), nella liquidazione del com- penso il giudice è chiamato dall’art. 4 co. 1 d.m. 55/2014 a tenere contodei valori medi determinati d alle tabelle allegate al decreto .
Essi possono essere aumentati fino al 50% ovvero diminuiti in ogni caso non oltre il 50%e sono soggetti ad aggiornamento biennale ex art. 13 co. 6 l. 247/2012. Rileva in particolare la previsione che i parametri medinon possono essere diminuiti oltre il 50%, senza eccezione («in ogni caso»). Tale inderogabilità dei parametri minimi è stataespressamente introdotta con una modifica apportata dal d.m. 37/2018. Anteriormente si preve- deva che nella liquidazione nonsi potesse scendere di regola al di sotto del 50% nella diminuzione rispetto ai parametri medi.
Su questa base 4di 5 – 23561 /20 1 8 – S2 – 05 /0 7 /202 3 ( 1 6 ) – Caponi Est. testuale si argomentava che la quantificazione giudiziale del compenso e delle spese fosse espressione di un potere discrezionale. Se conte- nuta entro i valori tabellari minimi e massimi, la liquidazione non ri- chiedeva un’apposita motivazione e non era sottoposta al controllo di legittimità, mentre il giudice era tenuto a motivare la decisione di au- mentare o diminuire gli importi da riconoscere, ulteriormente rispetto ai massimi ovvero ai minimi. L’unicolimite rigido, ma a sua volta de- terminato attraverso concetti elastici, era dettato dall’obbligo di non ledere il decoro professionale con l’attribuire una somma scarsissima (meramente simbolica).
Cfr., tra le altre, Cass. 28325/2022. Tale orientamento non può esserepiù seguito per le liquidazioni sot- toposte al regime del d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018. In forza della ricordata modifica, non è più consentita la li- quidazione di importi risultanti da una riduzione superiore al50% dei parametri medi. Il legislatore ha deciso di circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso o le spese processuali e digarantire così (cioè, attraverso una limita zione della flessibilità dei parametri ) l’uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale.
Da ultimo, tale intenzionelegislativa ha trovato un’ulteriore espres- sione nella l. 49/2023in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, ove l’art. 1 dispone che «per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenutoe alle caratteristiche della pre- stazione professionale», nonché - per gli avvocati - conforme ai com- pensi previstidal decreto del Ministero della Giustizia ex art. 13 co. 6 l. 247/2012 (cioè, attualmente, il d.m. 55/2014).
Si prevede inoltre (all’art.
3) che «sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all’opera prestata, tenendo conto a tale fine 5di 5 – 23561 /20 1 8 – S2 – 05 /0 7 /202 3 ( 1 6 ) – Caponi Est. anche dei costi sostenuti dal prestatored’opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferioreagli importi stabiliti dai parametri per la liqui- dazione dei compensi de i professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametridetermi- nati con decreto del Ministrodella Giustizia ai sensi dell’art. 13 co. 6 l. 247/2012per la professione forense».
Su questa base e con l’integrazione ex l. 49/2023, si conferma il principio di diritto già enunciato da Cass. 9815/2923: salvo diversa convenzione tra le parti (adottata nel rispetto dell’art. 3 l. 49/2023), ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite av- venga in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018, non è consentito al giudice di scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi , predeterminati da tale decreto e ag- giornati a cadenza periodica ex art.13 co. 6 l. 247/2012. 3. -Il ricorso è accolto , la sentenza è cassata , la causa è rinviata a l Tribunale di Roma, in diversa composizione, cui è demandata altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso , cassa la sentenza impug nata , rinvia