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Sentenza — n. 25840/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows incidental appeal for late evidence deemed indispensable to coordinate related proceedings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25840/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the main appeal regarding the plaintiff's claim but allowed the defendant's incidental appeal concerning the return of overpaid condominium fees. The defendant argued that documents submitted late in the second instance were inadmissible, yet the court found them indispensable to coordinate multiple related lawsuits. Consequently, the judgment was quashed on this specific point and remanded for a new hearing to address the evidence.

Regesto Legislator

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Art. 345 co. 3 c.p.c.; Art. 54 co. 3 d.l. 83/2012: Documents produced late in appeal are admissible if indispensable for deciding the case or coordinating related proceedings.

Parole chiave

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incidental appeal late evidence admissibility indispensability requirement coordination of proceedings condominium fees preclusive measures remand for liquidation spese ed oneri comuni

Disposizioni normative citate

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Art. 345 co. 3 c.p.c.
Poiché la sentenza di primo grado è stata emanata nel 2011, si ap- plica l’art. 345 co. 3 c.p.c. nella versione anteriore alla modifica intro- dotta dall’art.
Art. 54 co. 3 d.l. 83/2012
nella versione anteriore alla modifica intro- dotta dall’art. 54 co.
art. 180 c.p
allegava compiutamente nella memoria ex art. 180 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 26522/2017
infatti Cass. 26522/2017).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente: Sentenza sul ricorso iscritto al n.6174/2018 proposto da: Calaverde s.r.l., difesa dall'avv . Giuseppe Macciotta, domiciliata a Roma presso lo studio dell’avv. Paola Fiecchi; -ricorrente- contro Comunione Calaverde, difesadall’avv. Roberto Murgia, domiciliata a Roma presso lo studio dell’avv. Antonia De Angelis; -controricorrente- nonché Giovanni Duni, Comune di Calaverde; -intimati- avverso la sentenza del la Corte di appello di Cagliari n. 6 68 /201 7 depositata il13/07/2017. Ascoltata la relazione d e l consigliere Remo Caponi nella pubblica udienza del 5/07/2023. 2di 5 – 6174 /20 1 8 – S2 – 05 /0 7 /202 3 ( 1 5 ) – Caponi Est.

Ascoltate le osservazioni del P.M., il Sostituto Procuratore Generale Corrado Mistri, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Ascoltati l’avv. Paola Fiecchi per la ricorrent e e l’avv. Roberto Murgia per la controricorrente. Fatti di causa La Comunione Calaverde e Giovanni Duni conve nivano d inanzi al Tribunale di Cagliari laCalaverde s.r.l. in via principale per un articolato accertamentoche la convenuta partecip a alla Comunione e d è tenuta a contribuirealle spese, in via subordinata per la condanna al risarci- mento dei danni da inadempimento contrattuale; inoltre chiedevano l’accertamento dell’obbligo di contenere immissioni entro i limiti di tol- lerabilità, nonché dell’illegittimità dell’ampliamento del porticciolo.

Narravano gli attori che nel 1979 era stata stipulata una convenzione di lottizzazione con il Comune di Pula. In attuazione era stato edificato il complesso turistico Calaverde, costituita l’omonima comunione con regolamento trascritto presso la conservatoria, allegato ai rogiti di vendita delle unità immobiliari (e quindi accettato dagli acquirenti). Nel regolamento la costruttrice Calaverde s.r.l. si era riservata la proprietà del porticciolo turistico, del centro commerciale, della discoteca, del club nautico. In seguito, la società si rendeva inadempiente rispetto all'obbligonegoziale di contribuire alle spese della comunion e .

Allega- vano inoltre gli attori che la convenuta aveva violato il r egolamento della comunione sia omettendo di adottare accorgimenti per evitare immissioni di fumo e rumore nel villaggio e nelle proprietà confinanti con la pineta,sia trasformando la dars ena in un grande posto turistico, impegnando a tal fine l'entroterra incluso nel comprensorio della Comunione. La convenuta eccepiva la litispendenza rispetto a processi di opposi- zione a decreto ingiuntivo di pagamento di contributi in cui era sorta 3di 5 – 6174 /20 1 8 – S2 – 05 /0 7 /202 3 ( 1 5 ) – Caponi Est. causapregiudiziale di accertamento negativo della partecipazione della società alla Comunione; contestava nel merito le domande poiché al- cune aree indicate dagli attori erano state assoggettate al demanio; proponeva domanda riconvenzionale di restituzione di somme versate in eccedenza come oneri condominiali.

In primo grado nel 2011 era stato accertato che Calaverde s.r.l.par- tecipa alla Comunione in qualità di proprietaria del circolo nautico e della discoteca ed era quindi obbligata a contribuire alle spese di gestione in misura proporzionale al valore delle sue proprietà esclusive, pari a 5.025 millesimi per il circolo nautico e a 2.932 millesimi per la discoteca; era stata rigettata la riconvenzionale. La corte di appello, per quanto qui ancora interessa, ha confermato la statuizione di rigetto della domanda della società Calaverde di restituzione delle somma indebitamente versate a titolo di contribuzione alle spese della comunione.

Ricorre in cassazione la convenuta con un unico motivo, illustrato da memoria. Resiste l’attrice con controricorso, illustrato da memoria. Giovanni Duni è rimasto intimato. Cass. 23613/2019 rimette dalla se- sta sezione alla pubblica udienza per difetto di evidenza decisoria. Ragioni della decisione 1. –Con l’unico motivo di ricorso si denuncia che la Corte di appello abbia omesso di ammettere nuovi documenti prodotti in secondo grado. Si deduce la violazione dell’art. 345co. 3c.p.c. ratione temporis applicabile nonché omesso esame circa fatti decisivi.

Ai fini dell’esame del motivo, entra in considerazione la seguente parte della motivazione: «Infine, deve essere respinto l'appello inci- dentale proposto da Calaverde s.r.l. poiché la domanda di restituzione degli importi versati in eccedenza rispetto ai valori millesimali della sua proprietà esclusiva, sostenuta da allegazioni tardive in quanto 4di 5 – 6174 /20 1 8 – S2 – 05 /0 7 /202 3 ( 1 5 ) – Caponi Est. effettuate in appello, è sfornita di prova, palesandosi, la richiesta c.t.u., come esplorativa e inammissibile. Non si può, infatti, tenere conto dei documenti inerenti le opposizioni ai decreti ingiuntivi emessi contro la società per oneri condominiali insoluti e la procedura esecutiva instau- rata, poiché prodotti soltanto in secondo grado nonostante fossero di data anteriore alle preclusioni istruttorie, mentre, quanto alla nota dell'amministratore della Comunione del 22/04/2014, prodotta il 7/11/2014, essa è parimenti inammissibile in quanto, come corretta- mente eccepito dalla appellante principale, mira ad eludere le preclu- sioni istruttorie, ben avendo potuto essere richiesto, il rendiconto, in tempo utile per evitare di incorrervi».

Il motivo è fondato. Accedendo ai fascicoli di causasulla base del tipo di vizio denunciato, è possibile constatare chein primo grado, dopo aver quantificato in € 120.000la domanda riconvenzionale di restituzione relativa agli oneri condominialiversati in più, la Calaverde s.r.l. allegava compiutamente nella memoria ex art. 180 c.p.c. (versione ratione temporis applicabile) la pendenza di distinti giudizi di opposizione a decreto ingiuntivorelativi atali oneri condominiali. Idocumenti, della cui ammissibilità in appello si tratta , sono appunto tre ordinanze inerenti a procedure esecutive da tre decreti ingiuntivi, con le quali somme di denaro della Calaverde s.r.l. sono state asse- gnate anche alla Comunione (per un ammontare di oltre € 85.000, come attestato dalla nota dell’amministratore della Comunione del 22/04/2014).

Poiché la sentenza di primo grado è stata emanata nel 2011, si ap- plica l’art. 345 co. 3 c.p.c. nella versione anteriore alla modifica intro- dotta dall’art. 54 co. 1lett.

b) del d.l. 83/2012, che consentiva di pro- durre nuovi documenti in appello ove «indispensabili ai fini della 5di 5 – 6174 /20 1 8 – S2 – 05 /0 7 /202 3 ( 1 5 ) – Caponi Est. decisione della causa». Infatti, ex art. 54 co. 3 d.l. cit., tale modifica si applica nei giudizi di appello instaurati avverso le sentenze pubblicate dopo l’11/09/2012 (cfr. infatti Cass. 26522/2017). Ricorre senz’altro nel caso di specie il requisito della indispensabilitàdecisoria dei docu- menti de quibus, anche al fi ne di c oordinare tra di loro i più processi giurisdizionali relativi in parte a questioni comuni (in particolare, la questione delle somme dovute dalla Calaverde s.r.l. a titolo di oneri condominiali). 2. -Il ricorso è accolto, la sentenza è cassata in re lazione al motivo accolto, la causa è rinviata alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, cui è demandata altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglieil ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinvia la causa alla Corte di appello di Ca