Italian Court dismisses appeal on standing and procedural grounds regarding property boundary dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by the La Rosa family against the Court of Appeal's decision to limit the demolition order to only one lot. The appellants argued for standing based on ownership of a non-adjacent lot and alleged procedural violations regarding cost compensation and distance measurements. The court held that ownership of a non-adjacent lot does not confer standing and found the lower court's discretionary decision on cost compensation legally sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 cod. proc. civ.; Art. 91, 92 cod. proc. civ.: Standing to sue for boundary violations requires direct interest, which is absent for owners of non-adjacent lots; the appellate court's discretion regarding cost compensation in reciprocal litigation is not subject to cassation review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 643-2018 proposto da: LA ROSA FERNANDOe ZODDA MARIA, LA ROSA ANGELO e RICCIARDO CALDERARO VITTORIA, elettivamente domiciliati in Messina, presso lo studio dell’avv. Luca Frontino dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrenti - contro BARATTA MARIA, BARATTA ROSARIO, elettivamente domiciliati in Palermo, presso lo studio dell’avv. Ignazio Caramanna dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrenti - nonchécontro Ric. 2018 n. 00643 sez.
S2 -ud. 28-10-2022 - 2 - CALANOVELLA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Palermo, presso lo studio dell’avv. Daniela Piccionedalla quale è rappresentat a e difes a giusta procura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrente - e contro BARATTA CLAUDIO; -intimato - avverso la sentenza n. 690/2016 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 21/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2022 dal consigliere PATRIZIA PAPA; lette le memorie delle parti ricorrenti.
FATTI DI CAUSA 1. Fernando La Rosa e Maria Zodda, Angelo La Rosa e Vittoria Ricciardo Calderaro, qualiproprietari del lotto 14 e, a loro dire, (i soli fratelli La Rosa quali eredi della propria madre) proprietari per intervenuta usucapione del lotto 13 , compresi nella lottizzazione Calanovella nel comune di Piraino, convennero in giudizio, nel 2002, Rosario e Maria Barattaquali nudi proprietari del confinante lotto 17 e la loro madre Maria Germanà quale usufruttuaria, lamentando – per quel che qui ancora rileva –che la costruzione edificata su questo lotto fosse stata realizzata ad una distanza inferiore a 5 metri dai confini della loro proprietàe chiedendo in conseguenza l’arretramento.
Nella contumacia di Rosario e Maria Baratta,istruita la causa con c.t.u., il Tribunale di Patti, con sentenza n. 242/2007, in accoglimento della domanda dei fratelli La Rosa e delle loro coniugi, dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti dell’usufruttuaria Ric. 2018 n. 00643 sez. S2 -ud. 28-10-2022 - 3 - Maria Germanà perché deceduta in corso di causa e accertata la violazione delle distanze, condannò Rosario e Maria Baratta ad arretrare la costruzione, mediante demolizione della porzione posta a distanza inferiore di cinque metri dai confini dei lotti 13 e 14, compensando le spese.
2. Con sentenza n. 690/2016,la Corte d’Appello di Messina, in parziale accoglimento dell’appello di Rosario e Maria Baratta, limitò l’ordine di arretramento della costruzione soltanto rispetto al confine del lotto 14, confermando la compensazione delle spese; nel giudizio di gravame erano intervenuti Claudio Baratta quale erede dell’usufruttuaria e la Calanovella s.r.l. dichiara ndosi proprietaria del lotto 17, ad essa conferito nel 1997 , prima della trasformazione in società di capitali, e facendo presente che il relativo atto era stato trascritto soltanto nel 2005, dopo la citazione in giudizio dei danti causa.
La Corte d’appello escluse la legittimazione di Claudio Baratta perché l’usufrutto del lotto 17 di cui la dante causa Maria Germanà era titolare si era estinto con la morte di quest’ultima ; rilevò che la trascrizione successiva alla citazione dell’atto di conferimento rilevava unicamente sul piano dell’opponibilità agli attori appellati, i fratelli La Rosa e le loro mogli, ma non escludeva la legittimità dell’intervento della societàCalanovella. Quanto alla violazione delle distanze, limitò l’ordine di arretramento perché non risultava prova dell’intervenuto acquisto per usucapione da parte degli attori del lotto 13: mancava, infatti, una sentenza che avesse riconosciuto l’usucapione, non risultando evidentemente rilevante la dichiarazione di riconoscimento asseritamente rilasciata dalla proprietaria del lotto 13 Maria Germanà, peraltro neppure allegata inprimo grado.
Ric. 2018 n. 00643 sez. S2 -ud. 28-10-2022 - 4 - 3. Avverso questa sentenza Fernando La Rosa e Maria Zodda, Angelo La Rosa e Vittoria Ricciardo Calderaro hanno proposto ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi; Rosario e Maria Baratta e la Calanovella s.r.l. si sono difesi con separati controricorsi; Claudio Baratta non ha svolto difese.I ricorrenti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve rigettarsi l’eccezione diinammissibilità del controricorso di Calanovella s.r.l. ( sollevata nella memoria dai ricorrenti per difetto di prova della qualità di legale rappresentante della società di colui che ha rilasciato la procura speciale): per giurisprudenza consolidata, la procura alle liti rilasciata da persona chiaramente identificabile, che abbia dichiarato la propria qualità di legale rappresentante dell'ente costituito in giudizio, è valida, incombendo su chi nega tale qualità l'onere di fornire la prova contraria; il potere rappresentativo deriva infatti da un atto soggetto a pubblicità legale e non spetta a colui che abbia rilasciato la procura fornirne la prova, ma alla parte che ne contesti i poteri l'onere di dimostrarne l'inesistenza (Cass.
Sez. 6 - 3, n. 8987 del 15/05/2020 con numerosi richiamigiurisprudenziali conformi).
1. Con il primo motivo, Fernando La Rosa e Maria Zodda, Angelo La Rosa e Vittoria Ricciardo Calderarohanno lamentato, in riferimento al n. 4 e al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ.,la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere la Corted’Appello omesso l’esame dell’eccezione di carenza di legittimazione ad impugnare di Rosario e Maria Baratta, per essere stata conferita in società la proprietà del lotto 17. 1.1. Il motivo è infondato. Deve premettersi, in diritto, cheil mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale (nella specie, il difetto di legittimazione ad impugnare) non è suscettibile di dar luogo al vizio Ric. 2018 n. 00643 sez.
S2 -ud. 28-10-2022 - 5 - di omissione di pronuncia, chesi configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, ma può risolversi in un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall'art. 112 cod. proc. civ. se ed in quanto la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata(Cass. Sez. 6 - 2, n. 321 del 12/01/2016con richiami). Nella specie, dunque, la Corte territoriale ha proprio esaminato e risolto in senso positivo (pag. 10 della sentenza) la questione della legittimazioneall’impugnazione di Rosario e Maria Baratta in quanto soggettiche avevano partecipato al processo e destinatari dell’ordine di demolizione, legittimamente convenuti in giudizio perché alla data della citazione l’atto di conferimento del lotto in favore della società non era ancora trascritto e, perciò, non era opponibile agli attori.
La tesi dei ricorrenti porterebbe oltretutto a conseguenze aberranti perché mira a precludere il diritto di impugnazione proprio ai soggetti individuati come convenuti e destinatari di una pronuncia di condanna.
2. Con il terzo motivo, che deve essere trattato con precedenza per ordine logico, i ricorrenti hanno sostenuto, ancora una volta in riferimento al n. 4 e al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 873 cod. civ. e 21 del P.R.G. del Comune di Piraino per non avere la Corte territoriale valutatol’atto di acquisto di porzioni del lotto 13 non oggetto della domanda di usucapione – prodotto in allegato alla comparsa di costituzione in grado di appello – e il contenuto della comparsa di risposta di Francesco Baratta nel giudizio di usucapione nella parte in cui contiene il riconoscimento dell’intervenuta usucapione; non avrebbe pure considerato che essi erano legittimati in quanto proprietari di un lotto a chiedere il rispetto delle distanze impostea tutte le costruzioni della lottizzazione e che in Ric. 2018 n. 00643 sez.
S2 -ud. 28-10-2022 - 6 - ogni caso il giudizio di usucapione era in itinereed era stato dedotto il possesso del lotto. 2.1. Il motivo è infondato. In disparte il rilievo dellatardiva produzione in appello di un atto del 2005, formatosi dunque in pendenza del giudizio di primo grado, va osservato che nella negatoria servitutis, l'attore, proponendosi quale proprietario e possessore della cosa, tende al riconoscimento della libertà del fondo contro qualsiasi pretesa di terzi che accampino diritti reali sulla cosa ed attentino al libero ed esclusivo godimento dell'immobile da parte sua; a tal fine, deve dare dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido(Cass.
Sez. 2, n. 472 del 11/01/2017). Deve perciò escludersi che sia legittimato ad agire per il rispetto delle distanze chi non sia proprietario finitimo del fondo su cui è stata eretta la costruzione in violazione; certamente, pertanto, la legittimazione non può conseguireall’essere proprietari di uno dei lott i della lottizzazione,anche non confinante , come preteso da i ricorrenti. Quanto ai due fatti non valutati, la formulazione del ricorso preclude a questa Corte la possibilità di valutarne la decisività, atteso che i ricorrenti non hanno indicato se la asserita violazione delle distanze ricorre anche rispetto alla porzione del lotto 13 di cui hanno acquistato la proprietà , né, quanto al riconoscimento contenuto nell’atto giudiziario, se la dichiarazione sia stata resa anche dal proprietario oltre che dal difensore, perché le dichiarazioni di quest’ultimo, per sé sole, non potrebbe ro avere valenza di riconoscimento(cfr.
Cass. Sez. 2, n. 7015 del 08/05/2012).
3. Con il secondo motivo, i ricorrenti hanno infine prospettato , sempre in riferimento al n. 4 e al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. per averela Ric. 2018 n. 00643 sez. S2 -ud. 28-10-2022 - 7 - Corte d’appello compensato le spese di giudizio, omettendo di esaminare la posizione delle parti e la soccombenza di ciascuna. 3.1. Anche questo motivo è infondato. La Corte d’appello ha motivato la compensazione delle spese sulla sussistenza di soccombenza reciproca: per principio consolidato, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi.
4. Il ricorso è perciò respinto, con conseguente condanna in solido dei ricorrenti Fernando La Rosa e Maria Zodda, Angelo La Rosa e Vittoria Ricciardo Calderaro al rimborso delle spese processuali, liquidate in dispositivo in relazione all’indicato valore della causa, in favore di Rosario e Maria Baratta quali unica parte processuale e di Calanovella s.r.l.. Non vi è statuizione nei confronti di Claudio Baratta che non ha svolto difese. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna in solido i ricorrenti Fernando La Rosa e Maria Zodda, Angelo La Rosa e Vittoria Ricciardo Calderaro al rimborso delle spese processuali in favore di Rosario e Maria Baratta quali unica parte processuale e di Calanovella s.r.l.., liquidandole per Ric. 2018 n. 00643 sez. S2 -ud. 28-10-2022 - 8 - ciascuna parte in Euro 1.800,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per