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Ordinanza — n. 25809/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows claim for equitable compensation due to excessive length of prior proceedings exceeding one year.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25809/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court declared the first ground of appeal admissible while dismissing the second regarding monitoring procedure expenses. The applicant argued that the prior equitable compensation process lasted over four years, warranting a five-year compensation period, whereas the lower court incorrectly calculated the reasonable duration as one year. The Supreme Court ruled that the administrative justice system must accelerate such proceedings and found the total duration exceeded the constitutional limit, thereby validating the claim for additional compensation.

Regesto Legislator

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Art. 2 co. 2, 2bis, 2quater, 3 co. 6, 5ter co. 5, 5sexies co. 1, 5 e 7 l. 89/2001; 111, 117 Cost.; The reasonable duration limit for equitable compensation proceedings is one year, and exceeding this threshold entitles the party to equitable compensation for the excess time.

Parole chiave

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equitable compensation proceedings reasonable duration limit excessive length of proceedings administrative justice acceleration constitutional time limits indemnification for delay procedural diligence duty restituzione del termine

Disposizioni normative citate

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Art. 2 co. 2, 2bis, 2quater, 3 co. 6, 5ter co. 5, 5sexies co. 1, 5 e 7 l. 89/2001
Pertanto, nel dichia- rare l’incostituzionalità dell’art. 2 co.
Art. 111, 117 Cost.
Art. 6 CEDU
Art. 91 co. 1 c.p.c.
Art. 30 co. 1 d.p.r. 115/2002
Art. 13 co. 10 l. 247/2012
Art. 2 co. 2 d.m. 55/2014
Pertanto, nel dichia- rare l’incostituzionalità dell’art. 2 co.
Art. 221 co. 3 d.l. 34/2020 conv. in l. 77/2020
Art. 6 co. 1 d.l. 44/2021 conv. in l. 76/2021

Giurisprudenza citata

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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17276/2022 proposto da : COLELLA VINCENZO, rappresent ato e dife s o d a gli avvocati MICHELE LIGUORI e VINCENZO LIGUORI; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato- avverso il decreto d ella CORTE D I APPELLO DI ROMA n. 5 2 28 6 /202 1 depositatoil 4 /0 2 /202 2 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal consigliere REMO CAPONI. FATTI DI CAUSA Presupposto è un processo parimenti di equa riparazione, svoltosi nella fase di cognizione dal 14/6/2012 al21/09/2017 (5 anni, 3 mesi, e 7 giorni), nella fase di ottemperanza dal 17/4/2020 al 20/10/2020 (6 mesi e 3giorni).

Nel processo di equa riparazione ricorsivo, instaurato nel 2021 parimenti presso la Corte di appello di Roma, sono stati 2di 4 – RG 1 7276 /202 2 – CC 04/05/2023 ( 4 9 ) – Caponi Est. liquidati €1.600 di equo indennizzo, € 494 di compensi, € 27 di esborsi, a seguito di rigetto dell’opposizionedella parte privata. Ricorre in cassazione la parte privata con due motivi, illustrati da memoria. Rimane intimato il Ministero della Giustizia. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo si censura che la durata ragionevole del processo di equa riparazione presupposto sia stata calcolata in un anno e sei mesi anziché in un anno.

Se ne desume che la quantificazione dell’indennizzo su 4 anziché su 5 anni, compiuta dalla corte territoriale, è erronea (nel presupposto che la durata non ragionevole superiore a 6 mesi è equiparata ad un anno). Si deduce violazione degli artt. 2 co. 2, 2bis, 2quater, 3 co. 6, 5ter co. 5, 5sexies co. 1, 5 e 7 l. 89/2001; 111, 117 Cost., 6 Cedu. Con il secondo motivo, subordinato al rigetto del primo, si censura la liquidazione degli esborsi del procedimentomonitorio. In particolare, si fa valere che sia stato negato il rimborso di € 1 per l’impiego di sistemi telematici di pagamento, obbligatorio durante l’emergenza sa- nitaria.

Si deduce violazione degli artt. 91 co. 1 c.p.c.; 30 co. 1 d.p.r. 115/2002;13 co. 10 l. 247/2012; 2 co. 2 d.m. 55/2014; 221 co. 3 d.l. 34/2020 conv. in l. 77/2020;6 co. 1 d.l. 44/2021 conv. in l. 76/2021. 2. –Il primo motivo è fondato. L’amministrazione statale della giustizia è tenuta a far sì che i pro- cessi di equa riparazione si svolgano più rapidamente degli altri pro- cessi, poiché di regola sono più semplici e comunque costituiscono un rimedio ad una durata eccessiva di un processo già verificatasi, cosic- ché si acuisce il dovere di diligenza acceleratoria.

Pertanto, nel dichia- rare l’incostituzionalità dell’art. 2 co. 2bis l. 89/2001, Corte cost.36/2016 ha indicato in due anni il termine di durata ragionevoledi un processo di equa riparazione in due gradi, l’uno di merito e l’altro di 3di 4 – RG 1 7276 /202 2 – CC 04/05/2023 ( 4 9 ) – Caponi Est. legittimità (la Corte costituzionale si è rifatta così alla giurisprudenza della Corte europea). Nel grado di merito, la realizzazione del diritto all’equa riparazione passa per unasequenza procedimentale unitaria, articolata in due fasi (di cognizione e di esecuzione).

Tale struttura, rigida nel suo dover rispettare complessivamente il termine ragionevole di un anno, è con- notata invece da flessibilità temporale nel suo snodo di passaggio dalla prima alla seconda fase, poiché non è necessario che la fase esecutiva inizi entro un determinato lasso di tempo (in particolare: di sei mesi) dalla definizione della fase di cognizione. D’altra parte, fa da contrap- peso a tale flessibilità la circostanza che il lasso di tempo intercorrente tra la definitività della fase di cognizione e l’inizio della fase esecutiva non è computato nella durata della sequenza cognitivo-esecutiva, poi- ché non è tempo del processo (così si è assestata la giurisprudenza di legittimità sulla base di Cass.

SU 19883/2019: cfr. Cass. 33764/2022, fra le più recenti). La fase esecutiva può essere costituita indifferentemente dall’espro- priazione forzata secondo il codice di procedura civile oppure dal giu- dizio di ottemperanza secondo il codice del processo amministrativo, ma solo nel primo caso il creditore è tenuto a rispettare il termine di- latorio semestrale ex art. 14 d.l. 669/1996 conv. in l. 30/1997,decor- rente dalla notifica del titolo esecutivo,prima di dare i mpulso all’ese- cuzione(cfr. Cass. 10182/2022, tra le altre). Ove la durata di tale se- quenza cognitivo-esecutiva ecceda il termine ragionevole di un anno (al netto, come detto, dell’intervallo tra le due fasi) e superi pure il limite minimo di non ragionevole durata indennizzabile(sei mesi) , en- tro il termine di ex art. 4 l. 89/2001 (sei mesi, decorrenti dalla defini- tività della fase esecutiva) si può agire in giudizio per l’equo indennizzo 4di 4 – RG 1 7276 /202 2 – CC 04/05/2023 ( 4 9 ) – Caponi Est. ex l. 89/2001 per la non ragionevole durata del processo («presuppo- sto») ex l. 89/2001 (in gergo:

«Pinto su Pinto»). Questo è esattamente ciò che è accaduto nel caso di specie. Senon- ché la corte territoriale ha commesso l’errore di aggiungere indebita- mente 6mesi alla durata ragionevole di 1 anno del processo (presup- posto) di equa riparazione nel suo grado di merito (cognitivo-esecu- tivo). Pertanto, ciò le ha impedito di cogliere che, nel caso di specie, il processo di equa riparazionepresupposto si è protratto per una durata non ragionevole di 4 anni e 9 mesi circa e che di conseguenza, è ma- turato un periodo indennizzabile di 5 anni, non solo di 4. 3. - Accolto il primo motivo, assorbito è il secondo.

In relazione al motivo accolto, è cassato il decreto impugnato. La causa è rinviata alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, anche perla liquida- zione dellespese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo ac- colto, rinvia la causa alla Corte di app