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Ordinanza — n. 25805/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows claimant's appeal, ruling the reasonable duration limit for fair compensation proceedings was incorrectly calculated.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25805/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court accepted the private party's appeal against the Rome Court of Appeal's decision regarding fair compensation proceedings. The claimant argued that the excessive duration of four years and six months warranted a five-year compensation period, whereas the lower court had incorrectly calculated the reasonable duration limit as one year and six months. The Court ruled in favor of the claimant, finding the lower court's calculation erroneous and ordering the case to be remitted for a new trial with a different composition.

Regesto Legislator

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Art. 2 co. 2, 2bis, 2quater, 3 co. 6, 5ter co. 5, 5sexies co. 1, 5 e 7 l. 89/2001; 111, 117 Cost.; 6 Cedu.: The reasonable duration limit for fair compensation proceedings is one year, and the interval between the conclusion of the cognizance phase and the start of the execution phase is not included in this calculation.

Parole chiave

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fair compensation proceedings reasonable duration limit excessive length of proceedings equa riparazione remittitur to lower court statutory compensation period procedural timeline calculation calcolo dell'indennità risarcitoria

Disposizioni normative citate

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Art. 2 co. 2, 2bis, 2quater, 3 co. 6, 5ter co. 5, 5sexies co. 1, 5 e 7 l. 89/2001
Per- tanto,nel dichiara re l’incostituzionalità dell’art. 2 co.
Art. 111 Cost.
Art. 117 Cost.
Art. 6 CEDU

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 36/2016
89/2001 , Corte cost. 36/2016ha indicato in due anni il termine di durata ragio- nevoledi un processo di equa riparazione in due gradi, l’uno di merito e l’altro di legittimità(la Corte costituzionale si è rifatta così alla giuri- sprudenza della Corte europea).
Cass. SU 19883/2019
Cass. 33764/2022
Cassation court orders remittal for notification renewal when partial defendant identity error occurs in public law proceedings.
Cass. 10182/2022
Court allows partial claim for fair compensation by correcting unreasonable trial duration calculation under Law 89/2001.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13524/2022 proposto da : MASULLO ELENA, rappresentata e dife s a d a gli avvocati MICHELE LI- GUORI e VINCENZO LIGUORI; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato- avverso il decreto d ella CORTE D I APPELLO DI ROMA n. 5 1 894 /202 0 depositatoil 18 /0 3 /202 2 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal consigliere REMO CAPONI. FATTI DI CAUSA Presupposto è un processo parimenti di equa riparazione, svoltosi nella fase di cognizione dal 15/06/2011 all’1 9 /0 5 /201 6 ( 4 anni, 11 mesi, e 4 giorni), nella fase di ottemperanza dal 10 / 09 /20 18 al 18/04/2019 ( 7 mesi e 8 giorni) .

Nel processo di equa riparazione in- staurato presso la Corte di appello di Roma,sono stati liquidati € 1.600 2di 4 – RG 1 3524 /202 2 – CC 04/05/2023 ( 4 2 ) – Caponi Est. di equo indennizzo,a seguito di rigetto dell’opposizione della parte pri- vata. Ricorre in cassazione la parte privata con un solo motiv o , illustrat o da memoria. Rimane intimato il Ministero della Giustizia. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. -Con l’unico motivo si censura che la du rata ragionevole del pro- cessodi equa riparazione presupposto sia stata calcolata in un anno e sei mesi anziché un anno.

Se ne desume che laquantificazione dell’in- dennizzo su 4 anziché su 5 anniè erronea (nel presupposto che la du- rata non ragionevole superiore a 6 mesi è equiparata ad un anno ) . Si fa valere che la durata non ragionevole è di 4anni, 6 mesi e 12 giorni , non di 4 anni e 12 giorni come invece è stata calcolat a dalla Corte territoriale.Si deduce violazione degli artt. 2 co. 2, 2bis, 2quater, 3 co. 6, 5ter co. 5, 5sexies co. 1, 5 e 7 l. 89/2001; 111, 117 Cost.;6 Cedu. 2. –L’unico motivo è fondato. L’amministrazione statale della giustizia è tenuta a far sì che i pro- cessi di equa riparazione si svolgano più rapidamente degli altri pro- cessi, poiché di regola sono più semplici e comunque costituiscono un rimedio ad una durata eccessiva di un processo già verificatasi .

Per- tanto,nel dichiara re l’incostituzionalità dell’art. 2 co. 2bis l. 89/2001 , Corte cost. 36/2016ha indicato in due anni il termine di durata ragio- nevoledi un processo di equa riparazione in due gradi, l’uno di merito e l’altro di legittimità(la Corte costituzionale si è rifatta così alla giuri- sprudenza della Corte europea). Nel grado di merito, la realizzazione del diritto all’equa riparazione passa per una sequenza procedimentale unitaria, articolata in due fasi (di cognizione e di esecuzione). Tale struttura, rigida nel suo dover rispettare complessivamente il termineragionevole di un anno, è con- notata invece da flessibilitàtemporale nel suo snodo di passaggio dalla 3di 4 – RG 1 3524 /202 2 – CC 04/05/2023 ( 4 2 ) – Caponi Est. prima alla seconda fase, poiché non è necessario che la fase esecutiva inizi entro un determinato lasso di tempo (in particolare: di sei mesi) dalla definizione della fase di cognizione.

D’altra parte, fa dacontrap- pesoa tale flessibilità la circostanza che il lasso di tempo intercorrente tra la definitività della fase di cognizione e l’inizio della fase esecutiva non è computato nella durata della sequenza cognitivo-esecutiva, poi- ché non è tempo del processo (così si è assestata la giurisprudenza di legittimitàsulla base di Cass. SU 19883/2019: cfr. Cass. 33764/2022, fra lepiù recenti). La fase esecutiva può esserecostituita indifferente mente dall’espro- priazione forzata secondo il codice di procedura civile oppure dal giu- dizio di ottemperanza secondo il codice del processo amministrativo, masolo nel primo caso il creditore è tenuto a rispettare il termine di- latorio semestrale ex art. 14 d.l. 669/1996conv. in l. 30 / 1 997 decor- rente dalla notifica del titolo esecutivo prima di dare inizio alla fase esecutiva (cfr .

Cass. 10182/20 2 2, tra le altre) . Ove la durata d i tale sequenza cognitivo-esecutiva ecceda il termine ragionevole di un anno (al netto, come detto, dell’intervallo tra le due fa s i) e superi pure il limite minimo di sei mesi di non ragionevole durata indennizzabile, en- tro il termine di sei mesi ex art. 4 l. 89/2001 (decorrente dalla defini- tività della fase esecutiva) si puòagire in giudizio per l’equo indennizzo ex l. 89/2001per la non ragionevole durata del processo («presuppo- sto»)ex l. 89/2001 (in gergo: «Pinto su Pinto»).

Questo è esattamente ciò che è accaduto nel caso di specie. Senon- ché la corte territoriale ha commesso l’errore di aggiungere indebita- mente6 mesi alla durata ragionevole di 1 anno del processo presup- posto di equa riparazione nel suo grado di merito (cognitivo-esecutivo). Pertanto,ciò le ha impedito di cogliere che, nel caso di specie, il pro- cesso di equa riparazione si èprotratto per una durata non ragionevole 4di 4 – RG 1 3524 /202 2 – CC 04/05/2023 ( 4 2 ) – Caponi Est. di 4 anni, 6mesi e 12 giorni, non solo di 4 anni e 12 giorni , e che, di conseguenza, è maturato un periodo indennizzabile di 5 anni, non solo di 4.

L’unico motivo è accolto. In relazione al motivo accolto, è cassato il decreto impugnato. La causa è rinviata alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto, rinvia la causa alla Corte di appe